Aggiornato il 4 Maggio 2023
Non è raro il caso in cui il contribuente considerato residente fiscalmente all’estero mantiene comunque degli interessi economici personali nel territorio della Repubblica italiana. Per via di questo collegamento con il territorio italiano dovrà porsi la domanda se tassare o meno questi interessi che possono essere di natura economica, patrimoniale o finanziaria.
Premessa
Il principio che dovete fare vostro seppur residenti fiscalmente all’estero è quello per cui continuerete ad essere tassati in Italia per i redditi considerati prodotti in Italia.
Prima di tutto dovrebbe fare come siete considerati residenti fiscalmente residenti fiscalmente in base a convenzioni contro l’imposizione con un tramite l’Alitalia e il paese in cui risiedete attualmente facendo dal fatto che non esistono convenzioni per tutti i paesi in linea di massima le convenzioni esistono principalmente con i paesi europei o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) e con qualche paese extraeuropeo ma come vedremo tutto conviene verificare dove siete considerati residenti fiscalmente.
Vediamo quali redditi si considerano prodotti comunque in Italia.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Relativamente redditi di lavoro dipendente sarà necessario verificare se il lavoro prestazione lavorativa di confronto l’odore di lavoro sia effettivamente prestata all’interno del territorio italiano Dove per prestazione lavorativa deve considerarsi anche l’attività passi e quella di lavoro per cui anche anche prestazioni pensionistiche borse di studio o rendite simili anche se mi viene in mente che forse un articolo dedicato ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente può essere utile in quanto molto spesso se mi fa riferimento nel diritto tributario. a tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato al Lavoro all’estero e domanda sulle retribuzioni convenzionali ai fini Irpef.
(Quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?)
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
Nel caso di prestazioni di lavoro autonomo saranno considerate prodotte in Italia quando il collegamento tra l’attività del territorio è molto stretto siamo una prestazione viene esercitata effettivamente in Italia allora sarebbero passati in Italia in quanto sepolcro siete residenti all’estero venite qua in Italia a svolgere una prestazione sarete qui tassati.
Per fare alcuni esempi possiamo fare riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo anche eseguite in nome di una società estera ma svolte qua in Italia per loro conto che rappresenta un caso piuttosto comune di consulenti esteri che vengono qui in Italia svolge la professione anche se devo dire non mi è mai capitato poi di assoggettare a tassazione in Italia queste somme naturalmente non parliamo di miei clienti.
Redditi derivanti dal possesso di immobili in Italia come canoni di affitto o simili
Non è raro il caso dell’espatriato che va all’estero e si affitta la casa dove viveva in italia. Tali proventi devono essere analizzati alla luce delle convenzioni contro le doppie imposizioni anche se in linea di principio vale il locar rei fatta per cui il provento immobiliare si tassa nello stato dove si trova l’immobile ma vi sono delle eccezioni. A tal fine vi indirizzo direttamente all’articolo dedicato alla Cessioni di immobili situati in Italia da parte di non residenti
Redditi derivanti dal possesso di azioni a partecipazione di società italiane
Nel caso in cui siate possessori di azioni, quote, partecipazioni o altri titoli azionari di società residenti fiscalmente in Italia quindi possiamo dire che potreste conseguire proventi o redditi di capitale o anche detti redditi di partecipazione allora dobbiamo verificare se sono soddisfatte alcune condizioni ossia se parliamo semplicemente di azioni detenute presso una banca italiana supponiamo allora saranno considerati come redditi prodotti in Italia quei proventi cedole interessi o simili che sono staccate dall’istituto bancario o finanziario italiano.
Lo stesso potrà avvenire nel caso in cui) siano staccati o meglio dividendi erogati da società che sono considerate residenti residenti fiscalmente in Italia può anche la stabile organizzazione in Italia di società residenti fiscalmente all’estero. Tuttavia non saranno considerate prodotte in Italia le eventuali plusvalenze invece derivanti dalla cessione di queste azioni obbligazioni partecipazione titoli similari laddove siano società quotate in borsa le partecipazioni siano non qualificate. Lo stesso vale anche nel caso in cui abbiate ancora azioni in Italia, ovviamente negoziate sul mercato regolamentato presso istituti bancari o finanziari e ne realizzate delle plusvalenze. Laddove però è applicata una ritenuta alla fonte sarà lecito chiedersi come trattarla fiscalmente mediante l’utilizzo delle convenzioni contro le doppie imposizioni in base anche alla normativa del paese in cui siete residenti fiscalmente in quanto potrebbe riconoscere a sua volta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Ma questi sono temi più complessi che in quest’articolo non saranno trattati e che potete trovare invece negli articoli squisitamente dedicati alla tassazione dei singoli strumenti finanziari, sempre in questo sito (usate la comoda funzione di ricerca interna!)
Lo stesso discorso si applica nel caso di proventi derivanti da redditi d’impresa. Tuttavia non si considereranno prodotti in Italia gli interessi derivanti dalla giacenza di conti correnti Italia intestati a contribuenti persone fisiche residenti fiscalmente all’ estero.
Redditi diversi di natura residuale
Come norma di chiusura il legislatore ha individuato anche la fattispecie più generica di redditi diversi e come tale possiamo dire che il principio anche qui seguito dal legislatore è quello di considerare il reddito prodotto in Italia, laddove derivi da un’attività svolta materialmente qui in Italia, comunque da lavorazioni o trasformazioni di beni che si trovano qui. Per cui ritroviamo il collegamento al territorio italiano come parametro per valutare se il reddito prodotto o meno qui sia nel caso di cessione di beni sia nel caso di prestazioni di servizi.
Riferimenti normativi
L’articolo qui potete fare riferimento è il numero 23 del Tuir che recita; “(Applicazione dell’imposta ai non residenti – 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’ le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.))”
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