Aggiornato il 4 Maggio 2023
Dal 2002, le tasse legate alle spese di atti giudiziari non sono più pagate tramite varie tipologie di imposte (tra cui l’imposta di bollo o i diritti di cancelleria), ma con il ‘contributo unificato di iscrizione a ruolo‘. Si tratta quindi di una vera e propria tassa di importo variabile a seconda del tipo di causa (civile, tributaria o amministrativa) e del grado del processo. La definizione di ‘iscrizione a ruolo’ indica il momento in cui il procedimento ha realmente inizio, ossia la data in cui la causa viene depositata presso il Tribunale, il TAR o il Giudice di Pace, a seconda del tipo di causa.
Il contributo unificato è entrato in vigore dal dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell’art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia“.
Nel caso di proposizione di ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie per esempio deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Quanto vale il contributo unificato
Come vedremo dopo al valore della controversia si fa corrispondere il versamento di un contributo unificato.
Il valore della controversia viene disciplinato dall”articolo 12, comma 2, del citato D. Lgs. n° 546/92.
Il valore della controversia è quindi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni.
Tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3 bis, dell’art. 14 del D.P.R. n.° 115/2002.
Pagamento del contributo unificato
Il pagamento del contributo unificato può avvenire in maniera differente, cioè tramite il pagamento alla posta, utilizzando il bollettino specifico, in banca, utilizzando il modello F23 oppure in tabaccheria. Il pagamento in tabaccheria prevede l’utilizzo di un modello particolare, denominato modello per la comunicazione di versamento, su cui viene attaccato un contrassegno che vale come ricevuta dell’avvenuto pagamento. Il contrassegno viene rilasciato dai tabaccai.
Inoltre, per i processi tributari, è possibile effettuare il pagamento online, tramite il sito di Poste Italiane, utilizzando le più comuni carte di credito oppure tramite alcune banche convenzionate purché il richiedente sia titolare di conto corrente.
Quando si paga il contributo unificato
Questa tassa viene richiesta per tutti i tipi di processo civile, ossia per ogni grado del giudizio, per la procedura concorsuale, per i processi amministrativi e per i processi tributari. Per questi differenti processi esistono delle tabelle specifiche, cioè degli intervallo di valori i cui costi verranno riportati nel prossimo paragrafo, che permettono di conoscere quale sia l’entità del versamento da effettuare a seconda del tipo di processo.
Esistono, tuttavia, una serie di procedimenti che sono esenti da questo tipo di tassazione, tra cui, ad esempio, quelli più comuni riguardano i procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego, di previdenza, di scioglimento del matrimonio, e tutti i procedimenti riguardanti i figli minori.
Inoltre, sono esenti dal pagamento del contributo unificato tutti i cittadini che abbiano un reddito imponibile che non superi i 10.600 euro annui (come da dichiarazione dei redditi).
Le tabelle per il pagamento del contributo unificato
Oggi esistono molte interessanti app che permettono di effettuare un calcolo sulla quota da versare per il contributo unificato a seconda del tipo di causa. Tuttavia, quanti non siano pratici con la tecnologia, possono avvalersi delle classiche tabelle, che tengono conto di ogni possibilità, grado e tipologia di processo, civile, tributario, amministrativo eccetera.
Vediamo di seguito quali sono i diversi prezzi a seconda dei range di costi dei processi di diverso tipo.
Tabella di riferimento per il calcolo del CUT
Importo della lite | CUT da versare | |
---|---|---|
Da | a | |
€ 0 | € 2.582,28 | € 30,00 |
€ 2.582,29 | € 5.000,00 | € 60,00 |
€ 5.000,01 | € 25.000,00 | € 120,00 |
€ 25.000,01 | € 75.000,00 | € 250,00 |
€ 75.000,01 | € 200.000,00 | € 500,00 |
€ 200.000,01 | in su | € 1.500,00 |
In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l’importo massimo.
Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato art. 13 comma 3 bis del D.P.R. n° 115/2002, cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel ricorso dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente.
Prenotazione a debito del contributo unificato
Lo Stato, l’Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. 2002, n° 115/2002, usufruiscono dell’istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11 del D.P.R. n° 115/2002). Tale istituto consiste nell’annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell’eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.
Tabella Contributo Unificato
Valore Indeterminabile | |||
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Valore | 1° grado | Impugnazione | Cassazione |
Per i processi civili di valore indeterminabile (si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00) |
€ 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00) |
€ 120,00 | ||
Valore non dichiarato | |
---|---|
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore si prende lo scaglione più alto |
€ 1.686,00 |
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore si prende lo scaglione più alto |
€ 6.000,00 |
Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore si prende lo scaglione più alto |
€ 1.500,00 |
Giudice di Pace | |
---|---|
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie | C.U. Ordinario |
Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario | ||
---|---|---|
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:
|
al 50% | |
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. v. anche Nota del 14.7.05 in Argomenti Correlati. |
al 50% | |
Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) | Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalida | al 50% |
Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) | Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all ammontare del canone annuale | al 50% |
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | al 50% | |
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.) vedi Circolare Ministeriale in Argomenti Correlati |
al 50% | |
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 | al 50% | |
Materia di Impresa | |||
---|---|---|---|
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa | Il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27) |
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Per i processi di valore fino a € 1.100,00 | € 86,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 196,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 474,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 1.036,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 1.518,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 2.428,00 | ||
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 | € 3.372,00 | ||
Fonte: professione giustizia |
Contributo unificato e dichiarazione dei redditi
L’importo della tassazione per i processi, ossia del contributo unificato, è deducibile con la dichiarazione dei redditi e, naturalmente, la deducibilità varia a seconda del tipo di processo e del valore della causa.
Un altro importante parametro da ricordare è che in casi di erroneo pagamento del contributo unificato, è possibile chiedere un rimborso: tale possibilità è limitata a pagamenti effettuati in maniera indebita o in misura superiore a quella realmente dovuta. Per ottenere un rimborso va effettuata istanza presso l’ufficio giudiziario entro due anni da quando è stato effettuato il pagamento erroneo.
I costi minori riguardano il processo civile ordinario: i processi civili di primo grado, infatti, prevedono un contributo unificato di 43,00 euro per processi di valore fino a 1.100,00 euro; per processi con valori compresi tra i 1.000,00 euro e i 5.200,00 euro il contributo unificato è invece pari a 98,00 euro. Se il valore del processo è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00 euro, allora il costo del contributo unificato sarà pari a 237,00 euro mentre, per processi da 26.000,00 a 52.000,00 euro il contributo unificato sale a 518,00 euro. Ulteriori range di valori dei processi vanno tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro, per i quali il costo da corrispondere per il contributo unificato è di 759,00 euro mentre, per range tra i 260.000,00 e i 520.000,00, il contributo unificato risulta pari a 1.214,00 euro. Tutti i processi civili in primo grado di valore superiore ai 520.000,00 prevedono un contributo unificato pari a 1.686,00 euro.
I costi di impugnazione sono differenti, e leggermente superiori per ogni fascia di valore del processo.
Processi con valore fino a 1.000,00 euro, infatti, prevedono, in caso di impugnazione, un costo di contributo unificato pari a 64,50 (contro i 43,00 euro del primo grado), mentre, processi con valore compreso tra i 1.000,00 e i 5.200,00 hanno un contributo unificato del costo di 147,00. Per i successivi range di valore, si hanno poi i seguenti costi:
– processi con valore compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 355,00 euro
– processi con valore compreso tra i 26.000,00 e i 52.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 777,00 euro
– processi con valore compreso tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.138,50 euro
– processi con valore compreso tra i 260.000,00 e i 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.821,00 euro
– processi con valore superiore ai 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 2.529,00 euro
Infine, per la cassazione di un processo civile, le stesse fasce di valore dei processi presentano costi del contributo unificato ancora differenti e, ancora una volta, superiori a quelli precedenti. In particolare, per cause di valore fino a 1.000,00 euro, il costo del contributo unificato è pari a 86,00 euro (contro i 43,00 euro del primo grado e i 64,50 euro dell’impugnazione), mentre per cause di valori compresi tra i 1.100,00 e i 5.200,00 euro il costo è di 196,00 euro. I successivi intervalli di valori dei processi prevedono invece i seguenti costi:
- processi di cassazione con valore compreso tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 474,00 euro
- processi di cassazione con valore compreso tra i 26.000,00 e i 52.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.036,00 euro
- processi di cassazione con valore compreso tra i 52.000,00 e i 260.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 1.518,00 euro
- processi di cassazione con valore compreso tra i 260.000,00 e i 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 2.428,00 euro
- processi di cassazione con valore superiore ai 520.000,00 euro prevedono un contributo unificato pari a 3.372,00 euro.
Anche nel caso dei ricorsi amministrativi i valori del contributo unificato variano sia in base al valore del processo, sia in base grado dello stesso.
Per ricorsi amministrativi di primo grado, che prevedono cause di valore fino a 200.000 euro, il contributo unificato da versare è pari s 2.000 euro. Processi di valore compresi tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 euro prevedono invece un contributo unificato pari a 4.000,00 euro ed infine, ricorsi amministrativi con valore superiore ai 1.000.000,00 devono versare un contributo unificato pari a 6.000 euro.
Come per i processi civili, anche nel caso di ricorsi amministrativi, l’impugnazione prevede una tassazione maggiore. Per processi di valore fino a 200.000,00 euro va versato un contributo unificato pari a 3.000,00 euro, mentre per processi con valore compreso tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 è previsto un contributo unificato di 6.000,00 euro ed infine per processi con valore superiore ai 1.000.000,00 il costo del contributo unificato è pari a 9.000,00 euro.
Ancora superiori i costi per i processi in cassazione.
In particolare, il contributo unificato da versare è pari a 4.000,00 euro per processi in cassazione del valore fino a 200.000,00 euro; 8.000,00 euro per processi in cassazione con valore compreso tra i 200.000,00 e i 1.000.000,00 euro; 12.000,00 per processi in cassazione di valore superiore ai 1.000.000,00 euro.
Anche per i processi tributari sono previsti costi del contributo unificato che variano a seconda del range del valore del processo. In particolare, per i processi con valore fino a 2.582,28, la tassa del contributo unificato è pari a 30,00 euro. Per processi che vanno dal 2.582,28 a 5.000,00, il contributo unificato è invece pari a 60,00 euro. Ancora, i range successivi di valori dei processi e i costi dei relativi contributi unificati sono i seguenti:
- valore del processo tra 5.000,00 e 25.000,00 euro, contributo unificato pari a 120,00 euro
- valore del processo tra 25.000,00 e 75.000,00 euro, contributo unificato pari a 250,00 euro
- valore del processo tra 75.000,00 e 200.000,00 ero, contributo unificato pari a 500,00 euro
- valore del processo superiore a 200.000,00 euro. contributo unificato pari a 1.500,00 euro.
Infine, va specificato che esistono una serie di procedimenti per i quali il contributo unificato è fisso, ossia non dipende dal valore del procedimento. Tra questi vi sono ad esempio i processi di esecuzione immobiliare, che prevedono un contributo unificato di 278,00 euro, i processi di opposizione agli atti esecutivi, che hanno un contributo unificato pari a 169,00 euro, i processi contenziosi per cessazione degli effetti civili del matrimonio, che prevedono un contributo unificato di 98,00 euro.
LEGGI ANCHE: Se siete stati oggetto di pignoramento potete leggere la Guida al Pignoramento presso Terzi nel quale vi do alcuni chiarimenti dalla notifica, alla gestione, all’analisi delle pretese in esso contenute, fino ad arrivare alla cancellazione o rinuncia espressa da parte dell’agente della riscossione.
Esempio Calcolo contributi Unificato 2020
Supponiamo il valore della lite sia determinabile in 10.000 euro il valore del contributo unificato sarà pari a 120 euro, per 30 mila euro sarà pari a 250 euro mentre per 101 mila euro sarà pari a 500 euro.
Fonti normative Contributi unificato
Infatti, ai sensi dell’art. 9 del suddetto D.P.R. n° 115/2002: “È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.
sareste molto gentili indicare sul quale quadro e rigo del mod 730 va indicato l’impoerto del contributo unificato
deducibile, grazie
Si faccia fare la ricevuta uguale
E’ assurdo pagare 49 euro X un “contributo unificato” quando poi il tabaccaio non ti da neanche un c….zzzo di scontrino ma io allora che’ le devo pagare le tasse?