Aggiornato il 27 Luglio 2023
Premessa: la residenza fiscale vostra o del fornitore
Inutile dire che difficilmente se non è quasi impossibile che vi troverete ricevere una fattura da parte di un fornitore estero con applicazione della ritenuta d’acconto almeno che il fornitore non abbia qui in Italia una residenza fiscale nel qual caso vi consiglio di appurare con lui stesso dove si è identificato fiscalmente. Nel caso in cui invece voi siate residenti all’estero e riceviate una fattura con applicazione della ritenuta d’acconto e non abbiate qui in Italia una stabile organizzazione allora non dovrete applicare la ritenuta.
Responsabilità nell’applicazione della ritenuta d’acconto
Faccio una breve premessa in quanto potrei essere stato poco chiaro in quanto il soggetto che deve applicare la ritenuta d’acconto non è il fornitore che potrebbe sbagliarsi nell’indicarla in fattura chiedervi quindi più quello che gli spetta ma siete voi che siete i soggetti destinatari e obbligati ad effettuare la sostituzione dell’imposta ossia in poche parole a trattenere una certa percentuale al momento del pagamento di un provento da dare ad un fornitore e a versarlo allo Stato per suo conto.
Voi non ci guadagnate niente in questo adempimento anzi scoprirete che questo meccanismo rappresenta un costo operativo a mio avviso enorme per via degli adempimenti a cui è sottoposto (vedi Certificazione Unica, Compilazione 770, Compilazione, Modello Unico, versamento con F24, rapporti con i fornitori, ritardi, scadenze sanzioni, ecc). Io capisco che dobbiamo far lavorare tutti ma i sostituti di imposta dovrebbero avere almeno un riconoscimento per questo anche perché in caso di errore si viene sanzionati e neanche poco.
Quando parlo di soggetto obbligato non parlo del soggetto che emette la fattura ma del soggetto obbligato a trattenere le somme dal versamento che farà al fornitore indipendentemente dal comportamento applicato da questo in fattura.
Vi ricordo inoltre che per il pagamento della ritenuta d’acconto responsabili entrambi i soggetti ossia il committente detto anche sostituto di imposta e il fornitore detto sostituito per cui pur essendo il primo ad essere direttamente interessato del mancato versamento di ritenute d’acconto nel caso in cui il primo non vi adempia sarà interessato anche il fornitore. Il sostituito di imposta comunque avrà diritto ad effettuare l’azione di regresso nei confronti il sostituto di imposta.
Chi deve applicare la sostituzione
In primis saranno pubblicate le società di persone ossia le società semplici, società in nome collettivo, Sas, società in accomandita semplice che abbiano la residenza fiscale in Italia. A tal proposito potete fare riferimento all’articolo dedicato alla individuazione del paese di residenza fiscale dei soggetti (il campo di ricerca è su tutte le pagine del sito, nella parte alta della barra laterale di destra).
Poi saranno obbligati i clienti commerciali e ad essi equiparati sia pubblici che privati con residenza fiscale in Italia. Saranno soggetti anche gli enti non commerciali ossia gli enti pubblici come per esempio il Comune la Regione, le Università e tutte le amministrazioni dello Stato sempre che siano residenti fiscalmente in Italia come anche le associazioni non riconosciute.
Saranno poi assoggettate all’obbligo di applicazione della ritenuta di acconto le società commerciali senza personalità giuridica nonché le società di fatto anche le società irregolari, come anche, professionisti esercenti attività di lavoro autonomo, liberi professionisti, Compresi anche liquidatori curatori fallimentari, come anche gli amministratori straordinari o commissari di amministrazione straordinaria.
Nuova ritenuta d’acconto per i contribuenti del Regime Forfettario che assumono dipendenti
Nel seguito vi segnalo la nuova guida all’applicazione della ritenuta d’acconto prevista per gli aderenti al regime forfettario dei minimi ce assumono lavoratori dipendenti in vigore dal primo maggio 2019 ma con efficacia retroattiva al primo gennaio dello stesso anno.
Ritenute dei sostituti in vigore – Lavoro autonomo ed altri redditi | ||||
Tipologia di reddito | Criterio di tassazione | Aliquota tassazione % | Riduzione base imponibile % | Codice tributo |
Prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 1040 | |
Compensi erogati ad amministratori di condominio | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 1040 | |
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, etc… | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 25,00 | 1040 |
Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione (solo lavoro) | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 1040 | |
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 15,00 | 1040 |
Prestazioni di lavoro autonomo di soggetti non residenti (anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili) | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 1040 | |
Compensi erogati ad amministratori di condominio non residenti | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 1040 | |
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, etc… prodotti da soggetti non residenti | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 25,00 | 1040 |
Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione percepiti da soggetti non residenti (solo lavoro) | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 1040 | |
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali non residenti | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 15,00 | 1040 |
Compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l’utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l’uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili a soggetti non residenti | ritenuta a titolo d’imposta | 30,00 | 1040 | |
Rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 50,00 | 1038 |
Rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con dipendenti o terzi) | ritenuta a titolo d’acconto | 20,00 | 80,00 | 1038 |
Incaricati alle vendite a domicilio | ritenuta a titolo d’imposta | 23,00 | 22,00 | 1038 |
Aggiornamenti: Semplificazione nell’utilizzo dei codici tributo
Come vedete nel seguito nell’ottica della semplificazione sono stati eliminati, o meglio accorpati, alcuni codici tributo in altri con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.
Descrizione codici tributo
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RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO | |||
1013 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO | ||
1033 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | ||
1685 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1686 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1059 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D’AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10 | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
1693 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
1694 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1054 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1601 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA |
1613 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA | ||
1687 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1688 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ. | ||
1055 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1901 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA |
1689 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1690 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1913 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA | ||
1056 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D’AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA |
1691 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1692 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA |
1916 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA | ||
1038 | RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI |
3815 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF SOSTITUTO D’IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO | 3802 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA |
111E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO | 100E | RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |
122E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA | 192E | RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTIPENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D’AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA |
Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.“ è indicato il mese “12″, (nel formato “00MM”) e nel campo “anno di riferimento” l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).
Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo “riferimento A” è indicato il mese “12” (nel formato “00MM”) e nel campo “riferimento B” è indicato l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).
Leggi anche: compilazione del codice tributo 1040 Irpef
Cosa dice la norma a proposito dei soggetti obbligati
L’Articolo 23 del DPR 600 del 1973 indica i soggetti che sono obbligati all’applicazione delle ritenuta d’acconto ossia artatamente delle somme rispetto a quanto versato al proprio fornitore a fronte della prestazione.
1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono
operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e’ tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
[…]
Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, in virtù dell’esclusione contenuta nel primo comma dell’art. 25-bis, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.
Va, al riguardo, precisato che l’esclusione dall’obbligo di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la ritenuta in esame non viene meno.
Sono escluse anche dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, si precisa che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.
La suddetta limitazione non è, invece, operante nei riguardi delle provvigioni percepite dai commissionari che svolgono l’attività nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame con la conseguenza che le provvigioni medesime non sono assoggettabili alla ritenuta da chiunque siano erogate.
Sono, parimenti, escluse dall’obbligo di effettuare la ritenuta in questione, le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 597 del 1973.
L’anzidetto esonero non trova applicazione nei riguardi delle associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 597 costituite fra artisti e professionisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della professione.
Residenza fiscale all’estero
Nel caso di ricevimento di fatture da parte di soggetti esteri come anticipato in premessa sarà molto difficile che riceviate una fattura con applicazione della ritenuta, anche se voi a questo punto siete coscienti di non doverla applicare.
Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito
Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito.
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Guida alla fatturazione
e se ormai siete più bravi leggete anche l’articolo dedicato al
Calcolo della ritenuta d’acconto
Riferimenti normativi sono contenuti all’interno dell’articolo 23 del d.p.r. numero 600 nel 1973
Sarebbe meglio perché non vi esponete a sanzioni sempre nell’assunto che dovevate applicare le ritenute.
Buongiorno,
non ho capito la frase:
“Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e’ tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ ammontare della ritenuta”.
Significa che se ricevo 80 euro in contanti e faccio ricevuta con imponibile 100 dovrò restituire 20 euro al sostituto d’imposta?