Tutte le Detrazioni Fiscali per disabili: assistenza, mediche, visite, dispositivi, medicinali

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

730Vediamo quali sono, come si calcolano e come si indicano nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie per persone disabili che possono andare dall’acquisto di medicinali, all’assistenza, accompagno, visite, acquisto di mezzi di locomozione, eliminazione barriere architettoniche e simili per fornire qualche chiarimento in più alle domande che giungono su altri articoli, fornendo una sintesi del quadro di riferimento e delle modalità di indicazione nella dichiarazione dei redditi sia che si tratti di modello 730 sia di modello unico PF.

In calce trovate anche le novità introdotte dal testo definitivo della Legge di Bilancio 2021 che introduce un assegno mensile di 500 euro netti per le madri con figli disabili ma nel rispetto di alcuni requisiti stringenti che trovate sotto.

Quali sono le spese detraibili fiscalmente per i disabili

Chiariamo prima di tutto che parliamo di detrazione fiscale il che significa una riduzione che agisce sull’imposta netta IRPEF. Quella che andate a pagare materialmente o che vi viene trattenuta in busta paga dal datore di lavoro mensilmente.

Qui di seguito vediamo quali sono in sintesi le agevolazioni

Detrazione Fiscale Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

  • 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
  • 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Detrazione Fiscale Veicoli Disabili

Il prezzo di acquisto comprensivo di IVA sostenuto dal disabile per l’acquisto dell’autovettura o anche dal suo familiare potrà essere portata in detrazione IRPEF nella misura del del 19%.

Per quello che concerne l’IVA ci siamo già occupati della possibilità di beneficiare dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto

Idem per quello che concerne l’esenzione del bollo auto per i disabili .

Oltre a questo e sempre legato al mondo delle autovetture sarà possibile non pagare il passaggio di proprietà.

Altre Agevolazioni Fiscali

Sarà possibile beneficiare della detrazione IRPEF anche per coloro che sostengono la spesa per l’acquisto di Tablet o PC o altri strumenti informativi. 

Su questi sarà  possibile richiedere al negoziante l’applicazione dell’Iva agevolata al 4%.

Ci siamo anche occupati della detrazione fiscale per il nostro amico a quattro zampe . Le spese infatti sostenute per i cani per i non vedenti potranno essere portate in detrazione fiscale ai fini IRPEF come meglio descritto nell’articolo di approfondimento gratuito dedicato alla detrazione dei cani per non vedenti o disabili. Vi anticipo che sono detraibili ai fini delle tasse sia le spese per l’acquisto sia per il mantenimento del cane.

Detraibili anche le spese per i traduttori ovvero servizi di interpretariato dei sordi.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Il legislatore ha previsto la possibilità di portare in detrazione IRPEF anche il costo sostenuto per la ditta che si occupa degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Per queste sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale nella misura del 50% del costo sostenuto al pari di una ristrutturazione edilizia. In alternativa il 19% del costo subito nella dichiarazione dei redditi.

Spese sanitarie, interventi, e visite mediche specialistiche disabili

Prevista in luogo della detrazione la possibilità di portare in deduzione dal reddito imponibile IRPEF le spese sostenute per le visite mediche generiche e di assistenza specifica. La deduzione si differenzia dalla detrazione perchè agisce sul reddito imponibile per cui a parità di percentuale e di importo va da sè che è facile comprendere come valga di meno della detrazione.

Assistenza personale e domiciliare per il disabile

Il legislatore attribuisce il diritto a portare in deduzione dal reddito complessivo imponibile IRPEF dei contributi pagati per i badanti o assistenti domiciliari. L’importo massimo della deduzione IRPEF prevede una soglia pari a 1.549,37 euro annui. I contributi potranno essere versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

Nel caso in cui il reddito complessivo annuo imponibile del contribuente disabile o del familiare che lo ha in carico sia inferiore ai 40 mila euro la detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sarà possibile calcolarla su un importo massimo di 2.100 euro.

Tabella di sintesi: spese sanitarie detraibili nel 730 per i disabili

  • Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3 del 730 2017): si deve sempre considerare quanto descritto nell’articolo guida relativo alle spese sanitarie ossia i requisiti ed i limiti/franchigie da rispettare.
  • Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4): anche qui vi ricordo che potete consultare gratuitamente gli articoli di approfondimento dedicato all detrazione fiscale per l’acquisto di auto per disabili. L’articolo da modo di approfondire sia l’agevolazione sull’imposta diretta Irpef sia sull’imposta indiretta IVA (al 4%).
  • Premi pagate per polizze assicurative che coprono il rischio delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. A titolo di esempio possono essere accompagni, assistenza infermieristica, (Rigo E25  del 730 2017)
  • Acquisto medicinali: con o senza prescrizione a seconda della tipologia e sempre nel rispetto dei requisiti descritti nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale dell’acquisto dei medicinali. Vi anticipo che sono molto i medicinali e comprendono anche quelli omeopatici che stanno andando molto in voga questi anni.
  • Acquisto dispositivi medici: Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) nel rispetto delle altre caratteristiche e requisiti che trovate descritti nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale dei dispositivi medici. Sono compresi anche per esempi letti speciali o ari artificiali.
  • Detrazione per spese di mantenimento del cane guida: anche come per le altre voci precedenti potete consultare articoli di approfondimento per lo sfruttamento e come comportarsi in pratica per fruire dell’agevolazione. In questo specifico caso servirà il Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica anche se è possibile anche procedere con  autocertificazione.
  • Eliminazione di barriere architettoniche.

Nel seguito trovate per ogni categoria alcuni chiarimenti preliminari che possono esservi utili per definire il perimetro di applicazione dell’agevolazione.

Premessa: il 730 precompilato

Se avete utilizzato come modalità di pagamento lo scontrino parlante vi dovreste in teoria già trovare nella dichiarazione gli importi sostenuti nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione in quanto sono dati che sono confluiti al momento dell’acquisto nell’anagrafe tributaria. Proprio in questi giorni l’agenzia delle entrate sta elaborando le risultanze di tutti le altre spese tracciate (assicurazioni, canoni di locazione, redditi lavoro dipendente, ecc). Dovreste quindi solo fare attenzione a verificare che quadrino con le vostre risultanze e gli scontrini che vi sarete conservati nel corso dell’anno. Rispetto gli step per la generazione della dichiarazione potete approfondire l’argomento successivamente alla lettura di questo leggendo la Guida alla compilazione del 730

Dove indicare le spese nella dichiarazione dei redditi 730?

Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Qualora utilizzate il modello Unico la numerazione dei righi è la stessa. Esiste tra i due modelli una stretta connessione anche rispetto alla numerazione delle righe e questo è fatto per agevolare la compilazione da parte degli operatori di settore.

Quali sono le spese di assistenza sanitaria

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili dal reddito imponibile Irpef anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Vi ricordo sempre la sostanziale differenza tra deduzione (dal reddito imponibile) e detrazione (direttamente dall’imposta).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

  • coniuge;
  • figli, compresi quelli adottivi
  • discendenti dei figli;
  • genitori (compresi quelli adottivi);
  • generi e nuore;
  • suoceri e suocere;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  • nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

  • per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
  • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

Quanto vale la detrazione dalle tasse o imposte (si chiamano imposte in questo caso)

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto- scrittore).

Fattispecie di spese per disabili: altri casi

Tra le spese sanitarie rientrano le:

  • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Per quello che concerne le barriere architettoniche vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione fiscale delle barriere architettoniche nel 730

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per inter- venti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud- dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Spese mezzi di locomozione e veicoli per disabili

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:

  1. ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  2. agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  3. ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Handicap Grave

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Costi di adattamento veicoli alle necessità del disabile

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nel- l’abitacolo della persona con disabilità;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as- soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo- mento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) – art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m))

Detrazione fiscale autoveicoli per disabili

Vi segnalo poi l’articolo dedicato alla detrazione fiscale per l’acquisto di autoveicoli per disabili dove troverete anche le altre agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore non solo ai fini Irpef ma anche ai fini Iva. A tal fine puoi leggere anche l’articolo di approfondimento dedicato all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratuitamente).

Come effettuare il pagamento: Novità dal 2020

L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal primo Gennaio 2020 tutte le detrazioni da riportare nel 730 siano supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.

Questo significa che alla cassa il pagamento dovrà essere effettuato con Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario. Per strumenti di pagamento tracciabili si intendono quelli definiti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

La novità non si estende tuttavia all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Documenti di prassi collegata

Circolare Ministeriale  95 del 2000

Circolare Ministeriale M 25 del 1997

Circolare Ministeriale 7 del 2017

Novità 2021 da Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 introduce un assegno mensile di 500 euro netti per le madri con figli disabili. Le madri dovranno però essere in stato di disoccupazione e dovranno essere nuclei familiari mono reddito.

la disabilità dovrà poi essere stata riconosciuta in misura almeno pari al 60%.

Il contributo di 500 euro netti mensili non costituisce reddito tassabile e non alimenta l’ISEE e vale per il triennio 2021, 2022 e 2023.

ISEE Disabili: quali novità

Celiachia: Nuova detrazione dal 2018

La novità per il 2018 è l’introduzione della detrazione fiscale sugli Alimenti per celiaci ai fini Irpef nella misura del 19%. Nel seguito la guida gratuita  che vi spiega come prenderla e come risparmiare sulle tasse

Detrazione Fiscale Parafarmaci, prodotti fitoterapici, integratori e altro: come funziona

Detrazione Fiscali Alimenti per Celiaci

Cessione Credito di imposta derivante da Detrazioni Fiscali: come funziona

Detrazione spese medicine, cure medicinali, estero o su internet

Detrazione spese attività sportive e abbonamento a per Altri familiari

Detrazione fiscale Spese mediche sostenute all’estero: interventi, protesi, dispositivi medici, cure,

Detrazione fiscale parafarmaci, prodotti fitoterapici e integratori, fermenti

Detrazione visite logopedia e disturbi apprendimento

Quali spese sanitarie non sono detraibili fiscalmente

Tabella sintesi detrazioni Fiscali Disabili 

o di agevolazione Tipo di handicap (vedi note 1 e 2) Aliquota Iva agevolata al 4% Detrazione integrale Irpef del 19% Detrazione Irpef in misura fissa Deduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3) B e C Si (4) Si (5) = =
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni C Si (4) Si (5) = =
3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante) B e C no Si = =
4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella) A Si Si = =
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico) A Si (6) (7) Si = =
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale A = = = Si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto A = = = Si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto) D = per l’importo che eccede 129,11 euro = =
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna D (8) per l’importo che eccede 129,11 euro = =
10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato D = per l’importo che eccede 129,11 euro = =
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 B = Si = =
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza D = = = Si
13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida (*) = Si (9)

=

=

14. Spese di mantenimento per il cane guida (*) = = pari a 516,46 euro (1.000 € dal 2019) =

(Fonte agenzia entrate)

Domande e Risposte sulle detrazioni e deduzioni per i disabili

  • Circolari dell’Agenzia delle entrate
    • n. 186/1998 (tasse automobilistiche – esenzioni per disabili)
    • n. 197/1998 (aliquota per i veicoli adattati)
    • n. 74/2000 (chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
    • n. 207/2000 (chiarimenti su alcune agevolazioni per i disabili)
    • n. 6/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni disabili)
    • n.7/2001 (risposte a quesiti su agevolazioni disabili)
    • n. 13/2001 (opere rientranti tra gli interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità della persona con handicap)
    • n. 46/2001 (chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili)
    • n. 55/2001 (risposte a quesiti vari)
    • n. 72/2001 (ulteriori chiarimenti su detrazione acquisto veicoli per non vedenti e sordi)
    • n. 2/2005 – punto 4 (deduzione per addetti all’assistenza personale non autosufficienti)
    • n. 15/2005 (risposte a quesiti vari)
    • n. 10/2005, risposta 10.8 (prestazioni rese a favore di persone non autosufficienti)
    • n. 17/2006, risposta 8 (assistenza di persone soggetti non autosufficienti – prestazione resa da cooperative di servizio)
    • n. 30/2008 (deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali)
    • n. 34/2008 (risposte a quesiti vari)
    • n. 21/2010 (risposte a quesiti vari)
    • n. 39/2010, risposta 3.1 (spese mediche e di assistenza specifica)
    • n. 19/2012, risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001) e risposta 3.3 (ippoterapia e musicoterapia)
    • n. 11/2014 (risposte a quesiti vari)
    • n. 17/2015, risposta 1.4 (detraibilità spese per trasporto di disabili)
    • n. 3/2016 (risposte a quesiti vari)
    • n. 7/2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
    • n. 7/2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
    • n. 13/2019 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)
  • Risoluzioni dell’Agenzia delle entrate
    • n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale)
    • n. 113/2002 (chiarimenti sulla detrazione per spese sanitarie – mezzi necessari al sollevamento dei disabili)
    • n. 169/2002 (chiarimenti sulle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche a favore dei soggetti portatori di handicap)
    • n. 306/2002 (agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili)
    • n.117/2005 (aliquota Iva per autovetture destinate ai disabili)
    • n. 66/2006 (agevolazioni fiscali previste in favore dei disabili per l’acquisto di autovetture)
    • n. 4/2007 (agevolazioni ai disabili – settore auto)
    • n. 8/2007 (chiarimenti sulle disposizioni a favore dei disabili)
    • n. 397/2008 (agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale)
    • n. 136/2009 (Iva agevolata al 4% – autovettura ricevuta in eredità da persona disabile)
    • n. 66/2012 (locazione finanziaria di autoveicoli a portatori di handicap)
    • n. 70/2012 (cessioni di piattaforme elevatrici – aliquota Iva applicabile)
    • n. 79/2016 (spese mediche e di assistenza specifica deducibili)
  • Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche e Modello 730)

5 Commenti

  1. Salve, vorrei sapere se è detraibile la spesa sostenuta per la realizzazione di un lettino con rete ortopedica su misura con sponde abbassabili realizzate in modo tale da evitare che il bambino (portatore di handicap grave) incastri le gambe tra una doga e l’altra. Leggendo le cose detraibili non ho trovato niente al riguardo.
    Cordiali saluti

  2. Buon giorno.

    Mia suocera è ricoverata in una RSA.

    Percepisce una pensione che però non basta a coprire le spese.

    Mia moglie e altri due fratelli possono contribuire al pagamento.

    Per semplicità gestionale avremmo deciso che sia solo una a presentare la richiesta di detrazione dal reddito. Fra l’ altro uno è incapiente.

    Quindi pensavamo di presentare la dichiarazione di mia suocera con una cifra in rigo E25 del 730 fino a coprire la sua capienza ed il resto detrarre sulla mia dichiarazione.

    Questo consentirebbe alla RSA di intestare fatture e dichiaraazione ai due soggetti (Io e mia suocera) per quanto di loro competenza.

    E’ chiaro che in reltà chi più chi meno contribuira’ al pagamento della quota RSA.

    E’ possibile cio’

  3. Salve, vorrei avere una delucidazione in merito alla compilazione del 730 per un soggetto disabile. Se il dichiarante è disabile dove si indica la disabilità nel caso voglia inviare il 730 precompilato? Deve allegare la documentazione rilasciata dalla ASL attestante l’invalidità? se sì in quale sezione del 730 precompilato si possono inserire degli allegati? Grazie mille in anticipo

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