Detrazione fiscale sostituzione sanitari, bagno doccia: come fare ad avere le agevolazioni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

detrazione fiscale sanitari bagnoVediamo cosa, come e quanto potremmo portare in detrazione nella nostra dichiarazione dei redditi nel caso di sostituzione di sanitari nell’abitazione e quali sono i requisiti da rispettare in modo da rispondere alle vostre domande di chiarimenti sul tema che vedo sono diverse.

Novità dalla Legge di Bilancio 2021

La manovra finanziaria 2021 prevede dal primo gennaio il bonus bagno, o anche ribattezzato da alcuni bonus idrico o bonus sanitari. Questo bonus fiscale consiste nella possibilità di beneficiare di un bonus economico del valore di mille euro per tutti gli interventi di “sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”.

Commi 61-65 (Bonus idrico)

Le disposizioni di cui ai commi 61-65, introdotte dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandandosi la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Più nello specifico la nuova manovra finanziaria approvata nel 2020 e in vigore dal 2021 prevede un apposito “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. La finalità del fondo è quella di perseguire il risparmio di risorse idriche ed il successivo comma 62 specifica le finalità. Si prevede quindi di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua; gli interventi possono avvenire:
  • su edifici esistenti
  • su parti di edifici esistenti
  • o su singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per: – la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti; – la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. Viene altresì precisato, al comma 64, che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. Si ricorda che disposizioni sono recate anche in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio dai commi 58-60 del disegno di legge di bilancio, modificati nel corso dell’esame alla Camera, alla cui scheda si rinvia. Sul tema si veda anche la Circolare 24/E, in particolare il paragrafo 6, relativo alla cumulabilità. La disposizione in esame non appare specificare se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare. La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata dal comma 65 ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Tassazione del bonus idrico e ISEE

Il bonus idrico non concorre alla formazione del reddito IRPEF per cui non sarà nè tassato nella dichiarazione dei redditi nè aumenta il valore dell’indicatore ISEE. Il bonus quindi non compromette l’eventuale fruizione di altri benefici o altre indennità che state percependo o che avete intenzione di richiedere. Il contributo non aumenta il valore dell’indicatore ISEE e non è soggetto a tassazione IRPEF nè a ritenute. ATTENZIONE: il bonus è concesso nel limite delle risorse stanziate in un apposito fondo per cui se avete in mente di beneficiarne dovreste sbrigarvi. L’agevolazione infatti potrebbe andare in esaurimento in tempi rapidi.

In linea generale oramai saprete che avete diritto alle detrazioni previste per:

Spesso, non avendo troppi soldi a disposizione per sostenere il costo di una intera ristrutturazione si decide di fare solo delle singole parti e devo dire che il bagno la fa da padrone in queste scelte.

In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività alcuna possiamo dire che l’articolo 16 del Tuir ci da modo di affermare che gli interventi si rifacimento di un bagno devono rispettare alcune condizioni per essere detraibili. Sono dell’avviso che infatti la sostituzione di un singolo elemento possa dare luogo ad accertamenti d parte dell’agenzia delle entrate. Nel caso quindi della semplice sostituzione di un singolo elemento del bagno siano questi i sanitari, ma anche del lavabo o della vasca da bagno o box doccia non possano dar luogo alla detrazione fiscale mentre nel caso di intervento mirato alla ristrutturazione dell’intero bagno da avviare mediante una scia, Cila o altro documento che il vostro architetto riterrà sufficiente per poter affermare che trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia.

Non ho competenze tecniche in materia ma se l’architetto dovesse sostenere che per cambiare un box doccia o una vasca sia necessario una DIA o altra dichiarazione similare e che trattasi di intervento di ristrutturazione allora potreste godere delle agevolazioni fiscali nella misura naturalmente ordinaria, attualmente fissata nel 50% purché la spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe che vi verranno segnalate negli articoli sopra citati.

A tal proposito vi segnalo un articolo dedicato alle autorizzazioni per gli interventi di manutenzione.

Anche laddove sia effettuato per attenuare un vincolo o meglio una barriera architettonica secondo me non ci sono i presupposti per portarlo in detrazione come intervento di ristrutturazione per abbattere le barriere architettoniche.

Naturalmente se cliccate sulle parole sopra trovate gli articoli di approfondimento sui singoli temi con risposte a quesiti e chiarimento per l’utilizzo delle agevolazioni.

1 commento

  1. Buon giorno. Il problema è trovare il modulo e scaricarlo per la sostituzione doccia e rubinetteria. Grazie

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