Codice Tributo 1040 per versamento ritenute IRPEF

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

1040 codice tributo x ritenute acconto irpefIl codice tributo 1040 è uno dei più utilizzati codici tributo presenti oggi, vediamo insieme come e quando si usa questo codice necessario al versamento delle ritenute d’acconto Irpef sulle prestazioni di lavoro autonomo e non solo, per fornire un importante strumento di consultazione pratico.

Cos’è il codice Tributo 1040

In estrema sintesi la ritenuta è un valore che alcuni soggetti detti sostituti di imposta sottraggono a quando devono versare ai propri fornitori per versarlo per loro conto all’Erario. La ratio è che il legislatore non potrebbe andare a intercettare eventuali copertamente omissivi nel versamento dell’Irpef in capo a soggetti così frammentati per cui trasla sul soggetto a monte il prelievo Irpef mediante il meccanismo della sostituzione di imposta. In tal modo risparmia tempo e soldi per la riscossione e anticipa anche finanziariamente l’incasso delle imposte che di norma dovrebbe avvenire nel giugno successivo. Non male!

Quando si applica

Ritenute dei sostituti in vigore – Lavoro autonomo ed altri redditi
Tipologia di reddito Criterio di tassazione Aliquota tassazione % Riduzione base imponibile % Codice tributo
Prestazioni di lavoro autonomo e prestazioni occasionali ritenuta a titolo d’acconto 20,00 1040
Compensi erogati ad amministratori di condominio ritenuta a titolo d’acconto 20,00 1040
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, etc… ritenuta a titolo d’acconto 20,00 25,00 1040
Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione (solo lavoro) ritenuta a titolo d’acconto 20,00 1040
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali ritenuta a titolo d’acconto 20,00 15,00 1040
Prestazioni di lavoro autonomo di soggetti non residenti (anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili) ritenuta a titolo d’imposta 30,00 1040
Compensi erogati ad amministratori di condominio non residenti ritenuta a titolo d’imposta 30,00 1040
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, etc… prodotti da soggetti non residenti ritenuta a titolo d’imposta 30,00 25,00 1040
Partecipazioni agli utili per contratti di associazione in partecipazione percepiti da soggetti non residenti (solo lavoro) ritenuta a titolo d’imposta 30,00 1040
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali non residenti ritenuta a titolo d’imposta 30,00 15,00 1040
Compensi   corrisposti dallo   Stato, da soggetti   residenti nel territorio   dello   Stato   o da   stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti   non residenti per l’utilizzazione di marchi di fabbrica e di     commercio, di   opere dell’ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l’uso   di veicoli, macchine ed altri beni   mobili a soggetti non residenti ritenuta a titolo d’imposta 30,00 1040
Rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ritenuta a titolo d’acconto 20,00 50,00 1038
Rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con dipendenti o terzi) ritenuta a titolo d’acconto 20,00 80,00 1038
Incaricati alle vendite a domicilio ritenuta a titolo d’imposta 23,00 22,00 1038

Modalità di compilazione del modello F24 per effettuare il versamento

A questo link trovate le modalità di compilazione del modello F24 relativo al codice tributo 1040

RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Sezione modello F24 da compilare: SEZIONE ERARIO

ESEMPIO 1: importo da versare

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo ritenuta, Supponiamo il 20% di un onorario di 30.000 Euro 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2016
Mese di riferimento: marzo

salta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazione

SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
SALDO (A – B)
(1)
1040
(2)
03
(3)
2016
(4)
6.000,00
(5)
codice ufficio
codice atto
TOTALE   
A
(6)
B
(7)
(8)
(9)
(10)

Campi del modello F24 come compilare il campo
(1) codice tributo: indicare 1040
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: indicare il mese di riferimento, nell’esempio 03
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2016
(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare

Leggi anche: compilazione del codice tributo 1040 Irpef

Scadenza per il versamento della ritenuta

Il versamento della ritenuta in estrema sintesi andrà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento della fattura a cui si riferisce. Non esistono importi minimi per eventuali esclusioni per cui anche se avete pagato una fattura da pochi euro soggetta a ritenuta secondo quanto avrete potuto leggere nell’articolo dedicato al versamento delle ritenute d’acconto Irpef

Chi deve applicare la ritenuta

Consultate apposito articolo dedicato ai soggetti che devono applicare la ritenuta d’acconto Irpef. nel seguito ve li riepilogo. In sintesi sono le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le società di persone e gli enti equiparati, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arte e professione, i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E), le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le imprese agricole, il condominio, i curatori fallimentari, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, i trust e le aziende coniugali.

Su cosa si applica la ritenuta

Anche a tal proposito trovate un articolo appositamente dedicato all’individuazione e calcolo delle voci su cui si applica la ritenuta d’acconto che si applica principalmente sugli onorari (ossia sulla prima voce indicata nella fattura e che in genere rappresenta la voce oggetto di contrattazione con il fornitore): Calcolo della ritenuta d’acconto Irpef

Se siete in ritardo con il versamento della ritenuta d’acconto

Potete consultare l’articolo dedicato al nuovo ravvedimento operoso strumento indispensabile per abbattere le sanzioni derivanti da omessi parziali o ritardati pagamenti anche delle ritenute d’acconto.

Modello Ritenuta d’acconto irpef

Riferimenti normativi

DPR  600 del 1973 Articolo 25 che nel seguito vi riporto

In vigore dal 12/08/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 36

I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche’ non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alla  lettera c) del comma 2 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e’ elevata al 20 per cento per le indennita’ di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella  lettera c) dell’art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche’ non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E’ operata, altresi’, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (1). Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 725 legge 23 dicembre 2014 n. 190 il secondo periodo del presente comma si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialita’ non rileva l’articolo 4 del codice della navigazione.

Aggiornamenti: Semplificazione nell’utilizzo dei codici tributo

Come vedete nel seguito nell’ottica della semplificazione sono stati eliminati, o meglio accorpati, alcuni codici tributo in altri con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016

Descrizione codici tributo

 

Codici tributo da utilizzaredal 1°/1/2017
Descrizione codici tributo
1004
RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1001
RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO
1033 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010
1685 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1686 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1059 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D’AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10 1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1693 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1694 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1054 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 1601 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1613 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA
1687 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1688 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ.
1055 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 1901 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1689 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1690 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1913 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA
1056 ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D’AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
1691 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1692 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE 1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
1916 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA 1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF SOSTITUTO D’IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO 3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA
111E RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO 100E RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
122E RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 192E RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTIPENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D’AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA

Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo rateazione/regione/prov/mese rif. è indicato il mese 12″, (nel formato “00MM”) e nel campo “anno di riferimento” l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo “riferimento A” è indicato il mese “12” (nel formato “00MM”) e nel campo “riferimento B” è indicato l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).

*****

Inoltre, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicati:

“1012” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata“;

“1312” denominatoRitenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione“;

“1612” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – impianti in Sicilia“;

“1912” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – impianti in Sardegna“;

“1914” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – impianti in Valle d’Aosta“;

“110E” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata“;

“117E” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – Valle d’Aosta impianti fuori regione“;

“121E” denominato “Ritenute su indennita’ per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata – impianti in Valle d’Aosta“.

Cfr Risoluzione Ministeriale 13 del 2016

Nuova ritenuta d’acconto per i contribuenti del Regime Forfettario che assumono dipendenti

Nel seguito vi segnalo la nuova guida all’applicazione della ritenuta d’acconto prevista per gli aderenti al regime forfettario dei minimi ce assumono lavoratori dipendenti in vigore dal primo maggio 2019 ma con efficacia retroattiva al primo gennaio dello stesso anno.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuova-ritenuta-acconto-forfettario-minimi-dipendente-cococo-come-quando-percentuale-quanto/44353/

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