Aggiornato il 4 Maggio 2023
Chi deve adottare il regime per cassa dal 2020
Il regime per cassa dal primo gennaio 2017 diviene obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di partita Iva che sono sono in contabilità semplificata per cui per intenderci tutti le imprese individuali, familiari e società di persone per cui SNC, ditte, SAS che hanno un fatturato minore del normale e che nell’anno di imposta precedente al 2017 o agli anni successivi se vi troverete e leggere questo articolo il prossimo anno:
- ricavi non superiori a 400 mila euro se l’attività consiste nella prestazione di servizi;
- ricavi non superiori a 700 mila euro, nella cessione di beni, vendita di prodotti o altri casi.
Come specificato meglio nell’articolo di approfondimento dedicato proprio alle caratteristiche del regime fiscale della contabilità semplificata che vi fornirà una panoramica degli ridotti adempimenti a cui questa categoria può accedere (con ricadute positive anche sui costi della propria gestione amministrativa, contabile e fiscale che dovrà sostenere per pagare il proprio commercialista).
Qualora la vostra attività abbia più codici attività o semplicemente svolga diverse prestazioni o cessioni di beni, anche congiuntamente si farà riferimento all’attività prevalente.
Come restare nel regime ordinario per competenza
Al pari di quanto avveniva con il regime forfettario dei contribuenti minimi l’opzione per il regime ordinario non deve essere comunicata ma lo si desume dai comportamenti concludenti del soggetto.
Sarà possibile comunicare l’adozione del regime di contabilità ordinaria non solo iniziando per esempio a liquidare l’Iva mensilmente ma anche annotando tale scelta nella dichiarazione Iva annuale che si presenterà nell’anno successivo a quello di di osservazione. Per fare un esempio e chiarire meglio sarà sufficiente liquidare nel 2017 iva e dichiarare che si è in contabilità ordinaria nel quadro VO della dichiarazione Iva 2018 relativa all’anno di imposta 2017.
Convenienza Regime Iva per cassa
La ratio normativa nasce dal bisogno di tutelare il titolare di partita Iva, come succede per il lavoratore autonomo, che ha molta difficoltà a farsi pagare. Come diceva un mio caro collega non è difficile né prendere il cliente né svolgere il lavoro, ma farsi pagare è la cosa più difficile. Viviamo in un paese dove ci sono molte persone disoneste che non danno il giusto valore al lavoro che viene svolto. Se solo pensiamo a quanto si deve studiare per fornire delle risposte di un minuto ci si dovrebbe rendere conto di quanto vale un lavoro non solo in base al tempo speso ma a quanto preparazione c’è dietro forse avrebbero maggiore pietà i clienti, ma questa è un’altra storia.
Il vantaggio nel regime per cassa risiede sopratutto nelle situazioni di contribuenti che per l’appunto non riescono a farsi pagare o perchè lavorano con clienti simpaticissimi che non li pagano o perchè lavorano per esempio con la pubblica amministrazione che impiega tempi biblici per pagarti qualche fattura in quanto l’iter di approvazione è piuttosto lungo.
Possiamo sostenere che lo svantaggio consiste nel monitoraggio continuo dei conti cassa e banca della società che dovrà verificare quando effettivamente incassa il ricavo per sottoporlo a tassazione, ma nemmeno troppo oneroso in quanto comunque la fattura andrà emessa seguendo la stessa tempistica. Quello che potrebbe slittare è l’anno di pagamento dell’Irpef su quelle somme. Ma tuttavia dal punto di vista amministrativa gli estratti conto restano la principale fonte di informazione per determinare l’effettivo incasso per ci l’effettivo ricavo da contrapporre ai costi relativi all’anno di imposta.
L’unica effetto negativo si sarebbe avito nella gestione del magazzino che avrebbe potuto portare l’impresa a doversi caricare il costo dell’invenduto a fronte di ricavi non incassati per cui non validi con la conseguenza di dover rilevare delle perdite non riportabili, nel caso delle società di persone agli esercizi successivi, con un maleficio fiscale non indifferente o quanto meno non vantaggioso rispetto al regime ordinario. Tuttavia il legislatore ha intercettato questo fenomeno ed ha previsto la sterilizzazione delle rimanenze di magazzino sul reddito imponibile Irpef.
Novità: Trattamento fiscale delle rimanenze
La novità principale risiede nell’introduzione del principio di sterilizzazione del valore delle rimanenze ai fini fiscali che poteva determinare un maleficio fiscale del regime per cassa per via dell’aleatorietà del momento di valutazione delle rimanenze del magazzino. Il nuovo articolo 66 del Tuir disciplina che il reddito imponibile Irpef viene ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Ciò deve intendersi come nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa (quindi, nel 2017), all’atto della determinazione del reddito Imponibile Irpef dovrete portare in riduzione il valore delle rimane finali presenti in magazzino secondo uno dei principi riconosciuti dal legislatore e valido ai fini fiscali (CMP, FIFO, LIFO, etc).
Probabilmente quindi nel primo anno di applicazione chi avrà un magazzino capiente al 31 dicembre 2016 forse se lo darà tra i denti in quanto la componente di costo potrebbe mandare in perdita fiscale l’esercizio e come vedrete nel seguito per i redditi di per le persone fisiche questo è un problema per via del regime di riportabilità limitato delle perdite.
Riportabilità delle perdite fiscali
Il regime di riportabilità delle perdite viene disciplinato in senso restrittivo, forse troppo in quanto l’articolo 8, comma 3 TUIR prevede l’impossibilità al riporto delle perdite in anni successivi a quello a cui si riferiscono ossia a quello in cui si sono originate.
L’articolo 8, comma 3 del Tuir recita infatti che “le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66”.
Se applichiamo la maggiore componente di costo delle rimanenze nel primo anno di applicazione vi saranno non poche probabilità che l’attività finisca in perdita con impossibilità di utilizzare questa perdita fiscale negli anni successivi.
Per questo forse potrebbe essere conveniente passare al regime per cassa solo nell’anno in cui avrete un magazzino, sia composto da merci, da prodotti anche persino da immobili nel caso siate una immobiliare che effetti compravendita di immobili) nell’anno in cui il magazzino sia di valore molto basso.
Questo eviterà di subire il meccanismo, al momento distorto, che crea la norma e che forse andava anticipato prima di emanarla.
Esempio Calcolo Reddito Imponibile Irpef Regime Iva per cassa
Il calcolo del reddito imponibile avviene confrontando i ricavi rilevati in base all’articolo 85 del TUIR e ss comprensivi di altri proventi ed oneri e ridotti dei costi strumentali all’attività corrisposti nell’esercizio. Per capirci meglio avremo che il reddito sarà dato da:
+ Ricavi incassati
+ Altri componenti positivi di reddito
+ Altri proventi immobiliari
+ Altre plusvalenze realizzate dalla cessione di beni mobili o immobili strumentali all’attività
+/- Altre componenti straordinarie positive o negative
+/- Minusvalenze o sopravvenienze passive
– Rimanenze Finali (attenzione al primo anno di applicazione)
– Ammortamenti
Come vedete non sono computate più nella determinazione del reddito la variazione delle rimanenze dell’esercizio (rimanenze iniziali costo meno rimane finali ricavo) Inoltre, per le imprese minori in contabilità semplificata oggi il regime per cassa impone che siano sottoposti a tassazione anche i ricavi derivanti dal valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
Variazioni ai fini Irap
Le stesse regole di determinazione sono valevole anche ai fini Irap.
Indicazioni in fattura
Non vi sono prescrizioni particolari da adottare in merito all’indicazione in fattura di tale regime che è diverso dal regime Iva per cassa che invece deve essere segnalo mediante apposita indicazione in fattura.
Novità 2019 per i contribuenti minimi
Attenzione alle novità previste per il regime forfettario dei minimi in vigore dal primo gennaio 2019