Il principio della detrazione Iva per gli immobili ad uso abitativo ossia quelli accatastati con la lettera A (esclusi gli A10) prevede espressamente l’indetraibilità Iva proprio per la loro natura e questo vale sia per l’acquisto della casa sia per le spese sostenuta per la sua gestione ordinaria o la manutenzione straordinaria del fabbricato se sostenute da persone fisiche.
Quali spese possono essere detratte ai fini Iva sui B&B, affitta camere e case vacanze
A titolo di esempio parliamo di spese per l’acquisto di beni sia di servizi come di seguito riepilogati:
bollette gas, luce, telefonia |
internet |
servizi di pulizia dell’appartamento da parte di società o ditte |
servizio in outsourcing di cambio biancheria |
spese per la pubblicità on line |
feed o provvigioni ai gestori dei portali immobiliari |
acquisto di mobilio o arredo per la casa |
piccole attrezzature o dotazioni domestiche |
Iva su alimenti, bevande eventualmente forniti |
eccetera |
Naturalmente anche dal punto di vista della tassazione diretta Irpef o Ires il costo imponibile indicato in fattura sarà deducibile in quanto strumentale per l’attività. In poche parole se prendete una bolletta nel riepilogo troverete il valore imponibile del servizio o del bene acquistato/erogato che sarà deducibile ai fini Ires o Irpef e l’Iva che sarà detraibile. Se qualcuno di voi parte proprio da zero vi segnalo l’articolo dedicato alla differenza atra deduzione e detrazione di imposta che potete trovare tramite il motore di ricerca interna al sito. In poche parole la deducibilità del costo “picchia” sul reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta mentre la detrazione è un valore che va direttamente a ridurre l’imposta da pagare.
Se invece parliamo per esempio di una impresa o di una società titolare di partita Iva come potrebbe essere una impresa di costruzione o rivendita immobiliare il diritto alla detrazione esiste anche sugli immobili di natura abitativa in quanto direttamente inerenti all’oggetto sociale.
In conclusione il sostentamento di costi per la gestione, avviamento, manutenzione, ordinaria e straordinaria di casa vacanze, affitta camere, B&B, affitto di appartamenti abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo potranno essere detratte ai fini Iva a patto che la locazione sia soggetta ad Iva indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza del fabbricato locato per cui sembrerebbe valere non solo il principio della strumentalità per natura ma anche quello della strumentalità per destinazione.
Se ho un bene abitativo che non sarebbe strumentale come per esempio un’officina, ma lo destino inequivocabilmente ad una attività commerciale come può essere in questo caso l’affittacamere (caso assurdo) con partita Iva allora potrà anche detrarmi l’Iva sui beni e servizi che acquisto per gestirla.
Ultimo consiglio se posso permettermi è che che inizierei a detrarre l’Iva dopo l’apertura della partita Iva e non prima come alcuni lettori hanno più volte chiesto. L’apertura della partita Iva è condizioni sine qua non anche per comunicare al fornitore il codice da inserire in fattura.
Cav ( casa vacanze) acquisto lenzuola ,coperte ecc..sono detraibili ?
buongiorno. vorrei riepilogare e semplificarw.con esempio e chiedere se il mio ragionamento é corretto:
esempio affittacamere professionale con partita iva.
spese avvio impresa:
letto matrimoniale che costa 100€ + iva 22€
dopo un anno di attività ho guadagnato 1000€ +iva 220€
a questo punto in sede fiscale io dovrei versare l iva 220€ meno l iva pagata per il letto ovvero 22€ ovvero 198€
per irpef ipotizzando altri redditi con un imponibile di 50.000€ , sommo 1000€ derivanti dall attività alberghiera totale 51.000€ ma deduco dall imponibile il costo del letto pari a 100€ e quindi pagherò le tasse su 50.900€. corretto? o no?
grazie