Aggiornato il 28 Aprile 2023
Assegno natalità 2021: cosa cambia e quali le novità
L’assegno è riconosciuto a partire dal primo gennaio 2021 per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. L’INPS provvederà all’erogazione e al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dal nuovo bonus bebè. IN base alle osservazioni si procederà a rideterminare l’importo annuo
dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tuttavia è bene sapere che viene assorbito dal nuovo Assegno unico per Figli e Famiglia
Assegno natalità 2020: cosa cambia
La legge di Bilancio 2020 estende il Bonus Bebé o assegno natalità a tutti i figli nati o adottati nel 2010 indipendentemente dal valore dell’ISEE minorenni anche se sono previste delle modulazioni in base al valore assunto dallo stesso come potete vedere dalla tabella di confronto tra bonus bebè 2019 e 2020.
ISEE minorenni
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Bonus Bebè
2019
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Bonus Bebè
2020
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Non superiore a 7.000 euro
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1.920 euro annui
2.304 euro annui con la maggiorazione del 20%
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1.920 euro annui
2.304 euro annui con la maggiorazione del 20%
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Non superiore a 25.000 euro annui
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960 euro annui
1.152 euro annui con la maggiorazione del 20%
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Maggiore di 7.000 euro e fino a 40.000 euro
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1.440 euro annui
1728 euro annui con la maggiorazione del 20%
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Maggiore 40.000 euro
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960 euro annui
1.152 euro annui con la maggiorazione del 20%
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Anche per il 2020 varrà la maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. Vi posso confermare che quando leggete assegno di Natalità significa Bonus Bebè, nel senso che parliamo dello stesso istituto/agevolazione per il sostegno delle famiglie.
Domanda Assegno di natalità
La domanda per l’assegno di natalità deve essere presentata all’Isee compilando la DSU o dichiarazione sostitutiva unica e l’indicatore ISEE per un importo che varia tra 960 e 1920 euro nette l’anno secondo i requisiti nel seguito ripilogati.
La finalità della norma agevolativa è quella di introdurre uno strumento economico per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e’ riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L’importo in alcuni casi potrà essere raddoppiato.
Fino a quando vale l’assegno di natalità
Potrà essere rogato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del limite prestabilito.
Quanto vale l’assegno annuo
Per accedere al beneficio l’indicatore ISEE prodotto dal nucleo familiare dovrà essere, non superiore a 25.000 euro annui. Per valori del’ISEE inferiore ai 7 mila euro la norma disciplina che l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato per cui parliamo del doppio di 960, ossia 1.920 euro.
E’ concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:
- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
L’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito imponibile per cui le somme che prenderete sono NETTE, esenti da imposta.
Tassazione dell’assegno di natalità
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef per cui non viene tassato secondo l’articolo 8 del testo
unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
Requisiti del genitore che presenta la domanda
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :
- Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.
Domanda per l’assegno di natalità all’INPS
La domanda di assegno deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Figlio in affido
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
Rinnovo ISEE annuale e sospensione dell’assegno
Per poter richiedere l’assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.
Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra.
Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.
QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO
La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Qualora l’assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In tale caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore. A tal fine, quest’ultimo fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L’INPS paga l’assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell’ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
LA DURATA DELL’ASSEGNO
L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina:
- quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
- quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento);
- quando si verifica una causa di decadenza.
CAUSE DI DECADENZA
Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.
Il richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’INPS delle somme erogate indebitamente.
Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.