Aggiornato il 4 Maggio 2023
La ripartizione dipende infatti da alcuni fattori che incidono anche sul corretto trattamento fiscale da applicare alla ripartizione tra coniugi separati o divorziati che spesso portano il condominio a maturare un credito insoluto verso il proprietario/condomino.
Spese condominiali ordinarie e straordinarie
Ricordiamo a titolo si esempio che tra i costi di manutenzione ordinaria ricordiamo le spese dirette alla gestione e amministrazione del condominio, in senso ampio, ossia le spese per il riscaldamento centralizzato, per la manutenzione dell’ascensore, acqua, gas, illuminazione, pulizia scale e androni o altra parte comune come giardini condominiali terrazzo, lavatoi, etc.
Quelle di manutenzione straordinaria invece sono quelle dirette alla sostituzione per esempio della caldaia o al rifacimento dell’involucro della palazzina come anche gli interni.
Chi deve pagare le spese condominiali tra coniugi separati
Nel caso per esempio di una coppia di coniugi con figli che hanno acquistato in regime di comunione legale una abitazione e successivamente uno dei due decide di andare vivere altrove o per scelta personale o per un provvedimento o sentenza del giudice si pone il problema di capire se il coniuge uscente o abbandonante (passatemi il termine) debba o meno contribuire al sostenimento delle spese condominiali ordinarie o quelle eventualmente di natura straordinaria decise dall’assemblea.
Tra i coniugi separati e proprietari di casa esiste un vincolo di solidarietà al pagamento delle spese condominiali si dai natura ordinaria sia straordinaria per cui l’amministratore naturalmente richiederà il pagamento mediante bollettini direttamente al soggetto che abita in casa già solo per una questione di logistica e di processo indipendentemente dal soggetto.
E’ buona prassi inoltre per ciascun amministratore, qualora sia intervenuta una sentenza o un provvedimento di separazione comunicare (se siete l’inquilino) o farsi comunicare per iscritto (se siete un amministratore) l’indirizzo a cui veicolare i bollettini del condominio.
Coniugi separati o divorziati ma abitazione solo del coniuge uscente
Altro discorso se l”abitazione è solo del coniuge uscente o separato in quanto in quel caso le spese condominiali ordinarie saranno dovute dal coniuge che risiede nell’abitazione insieme ai figli mentre quello straordinarie saranno a carico del proprietario di casa al pari di quanto avviene nella locazione.
Questo è uno dei casi più tipici in cui e anche quello che mette spesso in difficoltà l’amministratore. Non è raro il caso in cui la moglie o il marito che restano dentro una casa non loro non paghino il condominio di una cosa che non sentono loro in quanto non di proprietà. Del resto dopo la separazione il tenore della famiglia diminuisce fortemente e spesso la casa rimanendo la stessa diventa un oggetto dai costi elevati.
Anche in questo caso i rapporti sono improntati ad un principio di solidarietà diretto a tutelare gli altri condomini e secondo il quale l’amministratore potrà richiedere senza alcuna distinzione il pagamento all’uno o all’altro coniuge.
Il condominio non può infatti essere inciso da vicende privatistiche tra coniugi per cui ha diritto al riconoscimento delle somme necessarie al sostenimento delle spese di gestione ordinaria come anche le spese per interventi di manutenzione straordinaria.
Coniugi separati o divorziati ma abitazione solo del coniuge che vive nell’abitazione
Un altro caso, forse il più semplice riguarda il caso dell’abitazione solo del coniuge che ha diritto a restare nell’abitazione o per accordo cn il coniuge uscente in sede di conciliazione o per espresso provvedimento di separazione disposto dal giudice.
In questo caso infatti le spese condominiali saranno direttamente a carico del proprietario dell’immobile. Al più il giudice nella quantificazione dell’assegno da corrispondere ai figli terrà conto anche di questa voce di costo.
Tuttavia in questo caso l’amministratore non si può realizzare quel vincolo di solidarietà sopra citato per cui non potrà rivalersi sul coniuge sia esso divorziato o separato. Alcuni invece sostengono che vi siano gli estremi per poter ricorrere almeno fino alla sentenza di divorzio in quanto fino al momento prima il coniuge si considera familiare e per esercitare un diritto alla riscossione da parte del condominio che a detta loro opera indipendentemente dal gradi parentela e dalla proprietà tuttavia non sono d’accordo.
Nel caso in cui il coniuge uscente non sia proprietario risponde del solo assegno disposto dal giudice per la moglie e per i figli essendo poi estranee alle vicende di un appartamento, casa o fabbricato a lui del tutto estraneo.
In sintesi
Nel caso di entrambi i coniugi proprietari l’obbligo è comunque a carico di entrambi in modo solidale per cui in caso di insolvenza l’amministratore può rivalersi indiscriminatamente su uno o sull’altro con una azione di riscossione coattiva. Il coniuge pagatore potrà poi rivalersi sull’altro con una azione giudiziale. Inutile dire che in caso di litigio chi ci guadagna sono solo gli avvocati.
Ricordo inoltre che i principali provvedimento adottabili dall’amministratore son il decreto ingiuntivo che può portare anche al pignoramento del quinto dello stipendio o pignoramento del quinto della pensione e in alcuni casi anche l’iscrizione di ipoteca sull’immobile.
Spero di avervi dato informazioni utili o forno chiarimenti o spunti di riflessione.
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ad un coniuge che in sede di separazione gli viene assegnata il diritto di abitazione sulla casa coniugale di proprietà 1/2 ciascuno, l’assegnatario dell’immobile inizia a convivere con un’altra persona, il diritto di abitazione persiste o viene a cadere
? i può chiedere il pagamento del fitto sulla metà casa di mia proprietà?