Aggiornato il 28 Aprile 2023
Molti domande giungono rispetto al pagamento delle tasse per l’occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta TOSAP, da parte di negozianti che non sanno bene come muoversi rispetto alla richiesta di versamento, o improvvise multe o sanzioni del comune o dell’agenzia delle Entrate a cui non sanno opporsi al momento. Qui vediamo di fornire alcuni principali chiarimenti su come muoversi, chi deve pagare l’imposta, quanto costa e come si effettua il calcolo della Tosap, con tabelle complete e aggiornate.
Vediamo nel seguito quali novità in termini di esonero introduce il Decreto Rilancio 2020 per cercare di contrastare la crisi dovuta al Corona Virus.
Definizione Tosap
La Tosap prende il nome proprio dalla Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico ed è un tributo che va a colpire l’occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti, che parte dal presupposto che stiamo sottraendo appunto uno spazio, un’area, al pubblico, a nulla rilevando che stiamo erogando un servizio o vendendo un bene per il quale saremmo tassati e reimpiegheremo i nostri guadagni per comprare beni e servizi.
L’ente impositore per questa tassa è il comune o la provincia che hanno autonomia nella applicazione della stessa o della suo sostituzione con la Cosap che consiste invece nel pagamento di un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. L’ente Comune o Provincia annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno con propria regolamento determina eventuali modifiche sulle tariffe da applicare che vedremo dopo. Le nuove tariffe avranno valore dal primo gennaio dell’anno successivo.
La Tosap disciplinata dagli artt. 38 a 57 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 mentre la Cosap è disciplinata dall’art. 63, D.Lgs. 446 del 1997 anche se comunque sarà necessario poi visionare il regolamento del singolo comune o provincia che vi interessa per verificare eventuali modifica concesse o introdotte da apposito regolamento o delibera in materia che potrebbe imporre aliquote diverse.
La soppressione della Tosap era prevista a decorrere dall’1.1.1999 dall’art. 51, co, 2, lett. a), D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (decreto istitutivo dell’Irap). Successivamente l’art. 31, co. 14, L. 23.12.1998, n. 448 ha abrogato tale disposizione con effetto dall’1.1.1999, mantenendo l’applicazione della Tosap.
Calcolo della Tosap
Il calcolo della Tosap è piuttosto semplice in quanto si prende a riferimento la superficie dell’area occupata e la si moltiplica per una tariffa che varia in funzione della classificazione attribuita alla zone del comune o della Provincia.
Una volta definito il perimetro per i calcolo vi sono poi situazioni che nel tempo si sono delicate e che hanno dato luogo a maggiorazioni o riduzioni. Parliamo naturalmente del fenomeno tanto in voga in Italia: l’abusivismo.
Tabella Tariffa TOSAP Occupazioni permanenti
OCCUPAZIONI PERMANENTI |
TARIFFA ANNUALE PER MQ |
|||||
I (LIRE) |
II (LIRE) |
III (LIRE) |
I (EURO) |
II (EURO) |
III (EURO) |
|
Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a) | 54.000 | 40.500 | 27.000 | 27,89 | 20,92 | 13,94 |
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (comma 1, lett.c) | 27.000 | 20.250 | 3.500 | 13,94 | 10,46 | 1,81 |
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull’area antistante semplici gli accessi, per una superficie comunque non superiore a mq 10 (comma8) | 5.400 | 13.500 | 2.700 | 2,79 | 6,97 | 1,39 |
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (comma 12) | 54.000 | 40.500 | 27.000 | 27,89 | 20,92 | 13,94 |
La tassa è dovuta per anni solari, per cui laddove per il primo o ultimo esercizio di attività occupiate il suolo per una frazione dell’anno dovrete dividere il risultato per 365 e rimoltiplicarlo per il numero di giorni effettivo di occupazione:
Tabella Tariffa TOSAP Occupazioni suolo pubblico permanenti
OCCUPAZIONI TEMPORANEE | TARIFFA ANNUALE PER MQ | |||||
I | II | III | I | II | III | |
Occupazioni di suolo (c. 2, lett. a) | Lire | Lire | Lire | Euro | Euro | Euro |
Fino a 8 ore | 1.800 | 1.350 | 900 | 0,93 | 0,70 | 0,46 |
Da 8 a 16 ore | 2.160 | 1.620 | 1.080 | 1,12 | 0,84 | 0,56 |
Giornaliera | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 1,55 | 1,16 | 0,77 |
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c. 2, lett. c) | ||||||
Fino a 8 ore | 900 | 675 | 450 | 0,46 | 0,35 | 0,23 |
Da 8 a 16 ore | 1.080 | 810 | 540 | 0,56 | 0,42 | 0,28 |
Giornaliera | 1.500 | 1.125 | 750 | 0,77 | 0,58 | 0,39 |
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 4) | ||||||
Fino a 8 ore | 2.250 | 1.688 | 1.125 | 1,16 | 0,87 | 0,58 |
Da 8 a 16 ore | 2.700 | 2.025 | 1.350 | 1,39 | 1,05 | 0,70 |
Giornaliera | 3.750 | 2.812 | 1.875 | 1,94 | 1,45 | 0,97 |
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (c. 5, I periodo) | ||||||
Fino a 8 ore | 900 | 675 | 450 | 0,46 | 0,35 | 0,23 |
Da 8 a 16 ore | 1.080 | 810 | 540 | 0,56 | 0,42 | 0,28 |
Giornaliera | 1.500 | 1.125 | 750 | 0,77 | 0,58 | 0,39 |
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 5, II periodo) | ||||||
Fino a 8 ore | 360 | 270 | 180 | 0,19 | 0,14 | 0,09 |
Da 8 a 16 ore | 432 | 324 | 216 | 0,22 | 0,17 | 0,11 |
Giornaliera | 600 | 450 | 300 | 0,31 | 0,23 | 0,15 |
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (c. 6) | ||||||
Fino a 8 ore | 1.800 | 1.350 | 900 | 0,93 | 0,70 | 0,46 |
Da 8 a 16 ore | 2.160 | 1.620 | 1.080 | 1,12 | 0,84 | 0,56 |
Giornaliera | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 1,55 | 1,16 | 0,77 |
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (c. 6 bis) | ||||||
Fino a 8 ore | 1.260 | 945 | 630 | 0,65 | 0,49 | 0,33 |
Da 8 a 16 ore | 1.512 | 1.134 | 756 | 0,78 | 0,59 | 0,39 |
Giornaliera | 2.100 | 1.575 | 1.050 | 1,08 | 0,81 | 0,54 |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (c.7) | ||||||
Fino a 8 ore | 360 | 270 | 180 | 0,19 | 0,14 | 0,09 |
Da 8 a 16 ore | 432 | 324 | 216 | 0,22 | 0,17 | 0,11 |
Giornaliera | 600 | 450 | 300 | 0,31 | 0,23 | 0,15 |
ATTENZIONE:
Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35% (c. 1)
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (c. 8)
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, c. 2, dlgs 507/93)
Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5 primo periodo, dlgs 507/93)
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, c. 5 secondo periodo, dlgs 507/93)
TABELLA TOSAP PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI su suolo pubblico
Località dove sono situati gli impianti | Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri (LIRE) |
Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri (LIRE) |
Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri (EURO) |
Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri (EURO) |
a) centro abitato | 96.000 | 19.200 | 49,58 | 9,92 |
b) zona limitrofa | 58.000 | 11.600 | 29,95 | 5,99 |
c) sobborghi e zone periferiche | 25.000 | 5.000 | 12,91 | 2,58 |
d) frazioni | 12.500 | 2.500 | 6,46 | 1,29 |
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale
TABELLA TOSAP PER DISTRIBUTORI DI ALTRO GENERE
Località dove sono situati gli apparecchi | LIRE | EURO |
Tassa annuale | ||
a) centro abitato | 25.000 | 12,91 |
b) zona limitrofa | 19.000 | 9,81 |
c) frazioni, sobborghi zone periferiche | 12.500 | 6,46 |
Su cosa si calcola la Tosap: ambito oggettivo di applicazione
La base imponibile della Tosap è rappresentata dal computo dei mq sottratti al beneficio o uso pubblico siano stati sottratti per un atto di concessione gratuita o a pagamento da parte dello Stato o Altra amministrazione pubblica sia abusivamente. Le aree possono essere sia pubbliche sia private. Le occupazioni invece potranno essere sia permanenti come per esempio avviene per la stragrande maggioranza dei ristoranti per esempio anche temporanee quando sono limitate nel tempo come per esempio in particolari giorni della settimana o stagionali ed aventi durata complessivamente inferiore all’anno.
Chi deve pagare la Tosap: Ambito soggettivo di applicazione
Sono tenuti al pagamento della tassa, il titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
Casi di esenzione
Esistono casi di esenzione appositamente disciplinati dal legislatore in base alla tipologia di occupazione:
- occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, ve-rande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile (ad es. tende da sole);
- occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni e delle Province o al demanio statale;
- occupazioni, anche abusive, complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare rispetto all’area di riferimento effettiva, vale a dire la porzione di area pubblica o il tratto di strada sul quale insiste la specifica occupazione (C.M. 20.2.1996, n. 43/E)
Casi di esclusione dal pagamento
Esenzioni obbligatorie
Vi sono poi una serie di casi di esenzione che dato diritto comunque a non effettuare il pagamento della tassa indipendentemente da quello che il regolamento può disciplinare. La tipologia di occupazione in questo caso prevale rispetto all volontà del Comune o della Provincia di imporre la tassa du queste specifiche aree nel seguito descritte:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni e loro consorzi;
- le occupazioni effettuate da enti pubblici non commerciali residenti in Italia per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e quelle realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli allacciamenti agli impianti dei servizi pubblici;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
Esenzioni facoltative
I Comuni e le Province possono poi deliberare annualmente altri casi di esenzione nei limiti sotto riportati che trovate disciplinati da in cui si legge che “I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
- stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
- esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio’ destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti
assegnati; - esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani;
- attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
- i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l’occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.
Casi particolari
Vi sono poi dei casi che sono stati oggetto di specifico chiarimenti già in passato da parte dell’agenzia delle entrate e che qui sono riproposti come per esempio.
Tende da sole
Non sono soggette alla Tosap le tende, occupazioni di suolo pubblico realizzate con tende da sole e carrelli espositori sul marciapiede antistante negozi o pubblici esercizi, o su aree di pertinenza di questi se non nel caso in cui è costituita una servirà di pubblico passaggio. Anche nel caso in cui si tratti di una proprietà privata sottratta dal proprietario all’uso pubblico con apposita indicazione “proprietà privata”.
Impianti sportivi comunali
Nel caso in cui siano utilizzati come dicevo prima per occupazioni temporanee come potrebbero essere fiere o sagre o manifestazioni similari di durata inferiore all’anno non sono soggette e nel caso in cui gli impianti siano concessi in uso ad un privato per l’organizzazione di una manifestazione fieristica. Gradini e scale esterne delle abitazioni — i gradini e le scale esterne destinate all’accesso ad abitazioni civili realizzati su aree private (anche non contestual-mente alla costruzione del fabbricato) non sono soggetti alla Tosap nemmeno se successivamente si sia costituita una servitù di pubblico passaggio su tali aree. invece la tassa è applicata se gradini e scale sono stati realizzati su un suolo pubblico o un suolo privato già gravato dalla servitù (R.M. 10.1.1995, n. 7/E).
Ho trovato anche per esempio l’applicazione di tariffe per l’ooccupazione derivante dagli impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi o per i distributori di altro genere.
Novità 2020: DL Rilancio 2020
Il decreto Rilancio 2020 introduce delle forme di esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche meglio nota come TOSAP e anche dal canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche meglio nota come COSAP.
L’esonero vi sarà al 31 ottobre 2020. L’esonero è subordinato alla regolarità della titolarità di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Le attività che godono di questa agevolazione fiscale sono definite dall’art. 5, della legge n. 287 del 1991 e nel seguito riepilogate:
- Ristoranti o in genere esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande come trattorie, tavole calde, pizzerie, pub, birrerie e simili; le stesse anche nell’ambito di attività di intrattenimento o svago
- Bar o in genere esercizi per la somministrazione di bevande come per esempio caffetterie, sale da the, gelaterie, pasticcerie e simili; le stesse anche nell’ambito di attività di intrattenimento o svago
I comuni e le province possono derogare a questa previsione prevedendo invece il pagamento.
Prassi collegata
Circolare Ministeriale 13 del 1994
Risoluzione Ministeriale 512 del 1994
Risoluzione Ministeriale n. 281 del 1995
Fonti normative primarie: art. 49, D.Lgs. 507 del 1993
Conclusioni
Premesso ciò, al fisco poco importa perchè stiamo occupando le aree. Ha previsto dei casi di esenzione ma a mio avviso troppo pochi. La logica sembra sempre quella di introdurre e aumentare il prelievo erariale per alimentare la macchina dello Stato e produrre posti di lavoro a basso salario, condividete?
buon giorno io non mi ritrovo i pagamenti degli anni 2014\15 la domanda è: può il comune richiedere i pagamenti dopo che sono passati 7\ 8 anni?
Devo fare richiesta di passo carraio per un box di pertinenza quindi si deve modificare il marciapiedi, essendo mia moglie disabile al 100% con legge 104 vorrei sapere se usufruisco di qualche esenzione o agevolazione. Grazie