Aggiornato il 28 Aprile 2023
Vediamo una sintesi degli adempimenti legati ai titolari di borse di studio, assegni e dottorati di ricerca che potrebbero pensare di essere sentiti dall’iscrizione alla gestione separata e conseguentemente al versamento dei contributi previdenziali INPS.
Rientrano nell’obbligo di iscrizione per esempio anche le somme di denaro erogate per i programmi di mobilità internazionale dell’Unione europea Socrates-Erasmus e per gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutoraggio.
Sono state tuttavia previste delle soglie di esenzione ma non per tutte le tipologie che dipendono dal valore erogato e dalla tipologia di prestazione che vedremo nel seguito.
Detassazione ai Fini Irpef
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
Il problema che qui affrontiamo è anche quello dei contributi INPS che scaturiscono sulla quota parte di reddito tassabile derivante da borse dottorati e simili. Questo non significa, come alcuni di voi lettori ha chiesto, che dovrete pagare le tasse due volte (o meglio l’Imposta Irpef) in quanto parliamo solo (per modo di dire) di contributi previdenziali, validi quindi per il computo della pensione, sia che trattasi di metodo retributivo sia contributivo.
Sono validi quindi per il computo delle annualità propedeutiche al riconoscimento della pensione.
Contributi INPS: in principio
Ai sensi del comma 26 dell’art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione presso l’apposita Gestione separata presso l’Inps (meglio conosciuta come “gestione del 10 per cento”), e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei lavoratori autonomi, “… i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
L’esclusione prevista nella citata disposizione ha subito una parziale limitazione per effetto dell’art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 315, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le borse di studio concesse per la frequentazione ai corsi di dottorato di ricerca sono soggette alle disposizioni di cui al comma 26 dell’art. 2 della L. n. 335/1995, secondo
le modalità successivamente determinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica dell’11 settembre 1998.
Detto decreto ha stabilito, con effetto dal 1999, che le suddette borse di studio sono soggette al contributo dovuto alla Gestione separata istituita presso l’Inps nella misura dell’8 per cento a carico dell’amministrazione erogante e del 4 per cento a carico del beneficiario.
L’imponibile contributivo è pari all’ammontare della borsa erogata per la frequenza al corso di dottorato di ricerca.
Intervenendo sulla materia l’Inps, con circolare n. 101 del 5 maggio 1999, ha precisato che la misura intera della contribuzione pari al 12 per cento, da ripartire per 1/3 sul beneficiario e per 2/3 sull’istituto erogatore, deve intendersi valida per i borsisti non coperti da altra forma di previdenza; pertanto l’Inps ha ritenuto che il contributo da applicare
per i beneficiari che durante lo svolgimento del corso risultino iscritti ad altre gestioni assicurative previdenziali sulla base dell’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza e non titolari di pensione sia diretta che ai superstiti.
In tale evenienza il borsista, al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta, deve notificare all’ente erogante la denominazione e l’indirizzo dell’istituto previdenziale presso il quale risulta iscritto.
I beneficiari delle borse di studio sono pertanto tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione ai corsi di dottorato da parte dell’università a presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps.
Al termine dei corsi di dottorato gli stessi dovranno, ove non abbiano intrapreso altra diversa attività per la quale siano dovuti i contributi nella stessa Gestione separata, comunicare la relativa data di cessazione. Per quanto riguarda gli adempimenti cui sono tenuti gli enti erogatori si segnala:
– l’obbligo di versare l’intero ammontare del contributo, alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato, completamente o parzialmente, l’importo della borsa di studio;
– la presentazione delle denunce trimestrali degli emolumenti corrisposti tramite il mod. GLA/D, entro il mese successivo al trimestre di riferimento o, in caso di denuncia su supporto magnetico, entro il secondo mese successivo allo stesso trimestre. Sui medesimi modelli, i beneficiari delle borse di studio devono essere contraddistinti dal codice “18”,
appositamente istituito per il dottorato di ricerca.
L’iscrizione alla gestione separata Oggi
L’obbligo di iscrizione grava sui titolari di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 3 agosto 1998, n. 315 ha disposto l’obbligo, dal 1° gennaio 1999), laurea specialistica, scuole di specializzazione per le professioni forensi e scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e gli assegni di ricerca (articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) così come chiarito dalla INPS.
Leggi anche Iscrizione alla Gestione Separata INPS
Nel caso dei dottorati di ricerca sarà obbligatoria sempre l’iscrizione alla gestione separata nonostante molti di loro sono professionisti già con posizione aperta presso la propria cassa previdenziale.
Per ulteriori informazioni consultare la circolare 21 luglio 2003, n. 133.
Il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della domanda d’iscrizione decorre dalla comunicazione da parte dell’università dell’ammissione ai corsi di dottorato. Il codice tipo rapporto nei flussi E-mens è 05 (non richiede codice attività).
Base imponibile INPS
L’imponibile contributivo INPS è costituito dall’intero ammontare della borsa di studio integrativa o assegno erogato annualmente. Le date di versamento coincidono con quelle previste per il versamento del saldo Irpef e primo acconto (Giugno) e secondo acconto (30 novembre), salvo eventuali proroghe disciplinate con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Adempimenti per i titolari
Si adottano le stesse modalità di versamento viste per i collaboratori coordinati e continuativi. Stesso dicasi per le modalità di ripartizione del contributo tra assegnatario e istituto e di denuncia nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Scadenza per iscrizione alla gestione separata
Dovrete inoltre rispettare un termine per l’iscrizione alla gestione separata che è di 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione della borsa di studio o dottorato di ricerca.
Per le modalità da seguire posso rimandarvi all’articolo dedicato proprio all’iscrizione alla gestione separata INPS. Dal sito dello stesso di legge che dovrà essere utilizzato il codice 05 come tipo rapporto nei flussi E-mens. Non è necessario invece indicare il codice attività relativo al settore nel quale si andrà a prestare la propria attività.
Casi di esenzione
L’esenzione è prevista solo le borse di studio di valore annuo inferiore ai 250 mila euro e non vale per assegni e dottorati di ricerca. La discriminante credo risiede nella diversa genesi del trattamento economico come previsto dall’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 14, comma 8-ter.
Fonti Normative Versamento contributi previdenziali
Leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315
Leggi anche circolari 21 luglio 2003, n. 133 e 1° ottobre 2008, n. 88.