Acconto Irpef Novembre 2022: Calcolo, Versamento, Codice tributo, trattenuta busta paga

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Entro il 30 novembre il datore di lavoro tratterrà nella busta paga del dipendente il secondo acconto Irpef e qui vediamo come effettuare il calcolo e procedere al versamento. Tuttavia cambiano le modalità a seguito dell’entrata in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale n. 124 del 2019.

Novità 2021: Proroga Acconto Irpef Ires IVA 2021

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi

Novità 2021: proroga termini

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che termini relativi per la trasmissione il 30 del 730 influiscono anche sui termini di versamento al 21 giugno della messa a disposizione del sostituto d’imposta dei modelli 730/4 per i 730 inviati direttamente dai contribuenti o dagli intermediari abilitati.

Dal 10 Luglio gli intermediari avranno a disposizione la ricevuta attestante la disponibilità dei 730-4 ai sostituti d’imposta.

I dinieghi potranno essere presentati dal 5 luglio nel caso di dichiarazioni senza conguagli e dal 16 luglio in caso di presenza di conguagli.
Entro il termine del 10 agosto 2021 l’agenzia delle entrate reinoltrerà il 730/4 ai nuovi soggetti delegati scelti dai sostituti d’imposta fino a novembre.

Il datore di lavoro nel flusso degli stipendi del mese e quindi nella busta paga che vi sarà recapitata entro il 27 del mese effettuerà la trattenuta Irpef a titolo di ritenuta d’acconto che dovrà quadrare con quanto dichiarato nel 730 pre compilato o Modello 730/4 o nel modello Redditi PF.

Se ritenete che nel prossimo anno avrete minori redditi vi anticipo che potrete rifarvi ad un metodo previsionale che vi farà risparmiare qualcosa sul versamento del secondo acconto proprio sulla base della previsione futura. Attenzione però a non sbagliare in quanto sarete sanzionati per il differenziale tra importo previsto e importo poi effettivamente calcolato.

L’Irpef trattenuto nella busta paga e che vi troverete come componente di reddito da portare in decurtazione del reddito sarà poi versata dal datore di lavoro con il modello F24 ed entro la scadenza del 16 dicembre 2017. Lo stesso varrà anche per gli anni successivi.

Calcolo dell’acconto Irpef

Per quello che riguarda le modalità di determinazione dell’acconto sappiamo che il secondo di novembre è pari al 60% del saldo determinato a giugno. In quella sede infatti il primo acconto Irpef era pari al 40% del saldo.

La determinazione, come abbiamo avuto modo di scrivere nell’articolo dedicato al Calcolo dell’Acconto Irpef, può essere effettuata sia con il metodo storico, ossia in base ad una percentuale fissa da applicare all’ultima liquidazione del mese precedente (novembre) o trimestre precedente (giugno-settembre).

potrà essere utilizzato anche un metodo previsionale basata per l’appunto sulla previsioni per esempio di minori redditi o maggiori deduzioni o detrazioni d’imposta.

Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile come nel caso del primo acconto Irpef per cui deve essere versato in un’unica soluzione entro quella scadenza. Vi anticipo che a differenza dei primi acconti il secondo a memoria non è mai stato prorogato.

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (esenzione IRPEF) coloro che hanno il Modello  UNICO  con il rigo RN34 che riporta un importo inferiore o pari a 51 euro (controllate sempre che questo rigo potrebbe cambiare di anno in anno). Coloro che hanno crediti di imposta superiori all’imposta dovuta  a  titolo  di acconto, oppure le persone fisiche che lo scorso anno avevano crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione (soggetti a credito da utilizzarlo in compensazione) superiore alla misura dell’acconto dovuto per cui effettuano una compensazione tributo IRPEF su tributo IRPEF, senza presentazione se volete del modello F24. Verificate sempre se il rigo della dichiarazione varia di anno in anno con le istruzioni alla mano.

I soggetti che presumono di  non  dover  pagare   imposte   nella dichiarazione dei redditi dell’anno N, da  presentare  nell’anno N+1,  in  base  ad opportuni calcoli delle imposte dovute per  il  periodo  in  corso,  tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite. Coloro che aderiscono solo a regimi fiscali agevolati che prevedono il pagamento di un’imposta sostitutiva ed hanno redditi solo derivanti da questa tipologia.

Novità 2020 acconti novembre

Proroga Acconti Decreto Ristori Quater

Il Decreto Ristori quater proroga il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Per le imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e che hanno subito un calo del 33% del fatturato (dimostrabile) nel primo semestre 2020 godranno della proroga fino al 30 aprile 2021.

La proroga al 30 aprile di applicherà anche alle inserite nell’allegato 1 e 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e alle attività operanti nelle zone rosse.

La stesa proroga potrà essere fruita anche per le attività di ristorazione situate nelle zone arancioni indipendentemente dal calo del fatturato.

Proroga Acconti Novembre 2020

Inizialmente il decreto di agosto DL Agosto n.104/2020 – Art.98 aveva prorogato la scadenza al 30 aprile 2021 solo per i soggetti che avevano un ISA approvato e che hanno subito nel primo semestre 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
almeno pari al 33% rispetto allo
stesso periodo dell’anno di imposta 2019.

Poi sono intervenuti il Dl ristori 2020 e il DL ristori Bis che hanno ulteriormente ampliato la platea ricomprendendo anche i soggetti ISA operanti nei settori economici individuati negli Allegati
1 e 2 del DL Ristori e Ristori Bis. Questi soggetti devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse.

I ristoranti che sono nelle zone arancioni godono della stessa proroga

Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce quasi una rivoluzione copernicana in quanto la storica proporzione del 40% 60% viene cambiata a sfavore (tanto per cambiare) del contribuente in quanto viene previsto che dal 40%-60% si passi al 50%-50%. Come disciplinato infatti dall’art. 58 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ,nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Viene prevista, in sostanza, la rimodulazione delle percentuali relative alla prima e seconda rata, che passeranno dal 40% + 60% al 50% + 50%.

Questo incide sulla modalità di versamento del primo acconto che potrà essere versato in misura inferiore in quanto potrete versare a novembre 2019 non più il 60% ma il 50%.

Novità 2020 Metodo previsionale

Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, l’articolo 20 recita che nel caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non e’ inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Questa disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Calcolo degli Acconti IRPEF 2020

La circolare 9 del 2020 interviene per fornire degli utili chiarimenti e risposte alle domande del Decreto Cura italia. Abbiamo visto come il criterio di calcolo generale sia il metodo storico che prevede di versare un acconto sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa si può utilizzare il metodo storico sulla base dei redditi che si presumono l’anno successivo. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi
sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una
diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, l’art. 20 del
Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente
versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione
relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo
versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della
dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento).

Domanda su Calcolo Acconto 2020

QUESITO n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento
La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un
versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento
operoso?
RISPOSTA
La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto e
sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento,
comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente
versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla
data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

QUESITO n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020
La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi
a quelli di giugno 2020?
RISPOSTA
L’articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente
che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le
rate dell’acconto dovuto per tale periodo.

Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al decreto, la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020. Detto importo, infatti:

  • è determinato nel mese di giugno;
  • va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

Il secondo acconto non deve essere versato se di importo inferiore a 52 euro. Nel seguito la tabella con gli importo minimi al di sotto del quale non si determina il versamento degli acconti.

TributoMetodo StoricoMetodo previsionale
Irpef 100% del rigo RN61 (deve essere superiore a euro 51,65) 100% Irpef anno precedente
Cedolare secca 95% del rigo RB11, colonna 3, “ Totale imposta cedolare secca ” (deve essere superiore a euro 51,65) Imposta cedolare anno precedente per 95%
Imposta sostitutiva contribuenti minimi 100% del rigo LM14100% imposta anno precedente
Addizionale comunale Acconto Unica soluzione Non previsto
Addizionale regionale Acconto Unica soluzione Non previsto
Irap 100% del rigo IR21 (importo deve essere superiore a 51,65 euro per le persone fisiche e 20,66 euro per altri soggetti 100% imposta anno precedente
Ires 100% del rigo RN17 (Società) o rigo RN28 (persone fisiche)100% imposta anno precedente
Ivie 100% del rigo RW7, colonna 1. 100% imposta anno precedente
Ivafe 100% del rigo RW6, colonna 1. 100% imposta anno precedente

Codici Tributo da Utilizzare

4730 – acconto IRPEF

4731 – IRPEF saldo

1630 – Interessi IRPEF

1631 – Rimborso assistenza fiscale

1619 – Contributo solidarietà

Per la materiale compilazione del modello F24 e l’utilizzo dei codici tributi tramite home banking potete leggere l’articolo dedicato proprio ai codici tributo degli acconti.

Per l’acconto Irpef di novembre il codice è il 4034 (link con le modalità di compilazione).

Omesso versamento acconto Irpef Novembre

L’omesso versamento determina l’irrogazione di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria che va dal 10% al 30% dell’imposta non versata a cui a seconda dei casi si andranno ad aggiungere anche degli interessi calcolati al saggio di interesse legale e agi di riscossione se si dovrà andare da Equitalia o Nuova agenzia delle Riscossione. Per questo genere di omissioni dovreste essere raggiunti prima dl cosiddetto avviso bonario che è un un controllo automatizzato da parte dell’agenzia delle entrate che sulla base dell’incarico dei dati determina l’eventuale acconto dovuto ma non versato. Nell’avviso bonario sar presente una sanzione del 10% delle impose non versate e già qui io direi di pagare.

Nell’ipotesi in cui non “lavorate” l’avviso bonario ossia non pagate, non contestate e non ve lo fate annullare allora si procederà con la riscossione coattiva delle somme dovuta ossia tramite la cartella da parte dell’agenzia della riscossione. In questo troverete questa volta una sanzione del 30% oltre interessi ed agi di riscossione.

Vi segnalo comunque la possibilità di auto calcolarvi le sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso che vi consente di ridurre fortemente le sanzioni.  A tal proposito leggete l’articolo dedicato al ravvedimento operoso dove troverete la tabella per il calcolo.

Omesso versamento da parte del dipendente

Fattispecie non realizzabile se non nel caso in cui oltre ai redditi di lavoro dipendente il dipendente non abbia comunicato alla società per cui lavora che dovrebbe versare anche altri acconti come per esempio quelli per la cedolare secca o addizionali comunali o regionali o altri acconti per attività di lavoro autonomo.

Omesso versamento da parte del datore di lavoro

In questo caso a farne le spese dovrà essere il datore di lavoro che, in caso di errori, imprecisioni, versamenti parziali, o disattenzioni che portano al versamento dell’acconto in misura minore a quella spettante dovranno procedere loro al versamento della sanzione.

Sappiamo bene che spesso nel caso di cambio del datore di lavoro in corso d’anno l’operazione di conguaglio Irpef non viene compresa dal dipendente (che non comunica al datore di lavoro altri redditi o che prima lavorava e per epica una busta paga) o anche dal datore di lavoro che, pur avendo ricevuto la comunicazione da parte del dipendente non si preoccupa di fare il conguaglio Irpef durante l’anno. In questo secondo caso sarà il datore di lavoro a pagare le sanzioni o le multe da parte dell’agenzia delle entrate ma al dipendente resteranno comunque da pagare le maggiori tasse (che si chiamano imposte).

Passaggio dal Regime Ordinario al regime Forfettario: Acconti

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-regime-forfettario-minimi-acconto-giugno-irpef-irap-sostitutiva/44176/

Gli altri Acconti sulle tasse da versatre

Ho riassunto in un unico articolo una mini guida per il pagamento degli acconti a carico dei contribuenti che aderiscono a regimi particolari, primo tra tutti il regime dei minimi o forfettario dei minimi o di vantaggio >

Acconto dei contribuenti minimi.

Altri Acconti

Acconto INPS

Acconto Irap

Acconto cedolare Secca

Calcolo dell’acconto Iva (Scadenza dicembre)

Come al solito spero di esservi stato utile e avervi fornito qualche chiarimento in più. Se avete osservazioni o approfondimenti o qualcosa da segnalare potete lasciare un commento.

1 commento

  1. Buon giorno, a Novembre dovrò pagare l’ultima rata del saldo irpef più l’acconto. La somma dei due è più alta rispetto alla mia busta paga. Come mi verrà trattenuto il Delta che rimane?grazie

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