Aggiornato il 4 Maggio 2023
Vediamo nel seguito i casi di esenzione dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVafe.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:
a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’italia la cui residenza fiscale in italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
b) i contribuenti residenti in italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’ivie e dell’ivafe. se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). in particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. l’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u), del dlgs n. 231/2007 e art. 2 dell’allegato tecnico).
Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.
in caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25 per cento) deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.
L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.
Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. in quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. in caso di partecipazioni in società residenti in paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.
Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.
Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. in tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo stato estero in cui sono istituiti.
Per ulteriori approfondimenti rimando direttamente al fascino 1 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Se non ho capito male, nel caso di possesso di un conto trading CFD questo dovrebbe essere equiparato a un dossier titoli e dovrebbe essere comunuque dichiarato, specialmente se movimentato durante l’anno. Nel caso dei CFD dovrebbero godere di compilazione semplificata (valore iniziale e finale complessivo, senza il rilevamento di ogni acquisto-vendita ma con la conservazione di un prospetto riepilogativo delle operazioni) senza dover conteggiare la giacenza media, ma un eventuale apporto di capitale nel conto durante l’anno fa scattare l’obbligo di “doppio monitoraggio” (doppio rigo, il primo con i valori antecedenti all’apporto e il secondo rigo con i valori successivi): ma nel caso si volesse prelevare mensilmente gli eventuali guadagni ottenuti, occorre compilare un rigo per ogni prelievo effettuato, oppure tale obbligo è riferito specificamente solo per un versamento di nuovo capitale?
si deve comunque presentare. Non so cosa abbia all’estero ma se anche solo avesse un conto corrente in banca questo genererebbe interessi attivi, dichiarabili in linea teoria in Italia. Se ha immobili anche, se ha dei lingotti anche etc, etc…
Ho un dubbio, in molti siti si riporta i casi di esenzione della compilazione del Quadro RW, però nessuno chiarisce cosa fare se si è nel caso in cui si sia esonerati del tutto dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi (per esempio nel caso di assenza di redditi o nel caso di redditi per i quali è dovuta un’imposta minore di 10,33 euro).
In questi casi va presentato il solo Quadro RW (con il frontespizio) oppure si può non dichiarare nulla?