Detrazioni Materiali Edili e Prodotti Finiti per ristrutturazione: IVA al 4 o 10%

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L’Aliquota Iva ridotta al 10% o del 4% si applica anche all’acquisto di materiali, prodotti finiti, semilavorati e materie prime per la costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia o lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La presenza di un contratto di appalto o sub appalto è condizione dirimente per la possibilità di accesso al regime Iva agevolato ma non basta. Sono richieste anche specifiche caratteristiche degli interventi e delle modalità di acquisto. Tutte queste caratteristiche rendono il beneficio Iva foriero di dubbi per i non addetti ai lavori. Per questo nel seguito trovate le risposte ed i chiarimenti alle domande e ai dubbi sull’applicazione dell’Iva ridotta, una norma che intreccia tributario e nozioni tecniche proprie di geometri o architetti.

Quali interventi godono dell’aliquota agevolata

L’aliquota si applica nell’ambito degli acquisti di materiali o prodotti finiti effettuati nell’ambito dei lavori di seguito indicati in sintesi. I lavori agevolati sono:

  • Costruzione di fabbricati ex Legge Tupini
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto (Iva 4% – voce 39 tabella A, parte seconda; Iva 10% – voce 127-quaterdecies tabella A, parte terza)
  • Costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa

Nell’ambito degli interventi di cui sopra diventano agevolati anche gli acquisti di beni finiti, che potranno godere addirittura dell’aliquota Iva del 4%, voce 24 tabella A, parte seconda allegata al DPR 633 del 1972. L’acquisto dovrà essere effettuato dalla ditta e non per esempio dal proprietario di casa.

Per la costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa la voce è la n. 39 della tabella citata.

Costruzione di edifici assimilati ai fabbricati  ex Legge Tupini: l’acquisto di beni finiti gode dell’aliquota Iva dl 10% n base alla voce 127-sexies tabella A, parte terza del DPR n. 633 del 1972 e la voce 127-septies prestazioni rese nell’ambito di contratti di appalto.

Costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria: anche qui aliquota al 10% in base alla voce 127-sexies tabella A, parte terza e la voce 127-septies prestazioni rese nell’ambito di contratti di appalto.

Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica: anche qui prestazioni di servizi con Iva 10% in base alla voce 127-duodecies

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su edifici a prevalente destinazione abitativa privata: anche qui prestazioni di servizi con Iva 10% ma in base all’articolo 7 legge 488/1999)

Interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica: acquisto di prodotti finiti con Iva al 10% in base alla voce 127-terdecies della tabella A nonché anche le relative prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto in base alla voce 127-quaterdecies.

Interventi per il superamento e delle barriere architettoniche: anche queste godono  di prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto (Iva 4% – voce 41-ter tabella A, parte seconda)

Quali materiali godono dell’Iva agevolata: esempio pratico

L’applicazione dell’Iva ridotta in edilizia interessa sia le materie prime o i semi lavorati sia i beni finiti necessari alla costruzione ma non anche per la posa in opera o l’installazione del prodotto. Parliamo spesso di beni che hanno un valore della posa in opera percentualmente anche molto elevato rispetto al bene in sè e che servono per lo più per la costruzione, ma anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel seguito trovate alcuni esempi di beni finiti che sono stati riscontrati nella prassi e nella giurisprudenza di merito e che godono dell’agevolazione. Anche perchè un vero e proprio elenco non esiste. Il Legislatore, non potendo dare una elencazione definitiva ed esaustiva dei prodotti finiti agevolati ci fornisce gli strumenti utili a comprendere quali caratteristiche devono avere per godere del beneficio fiscale. Tuttavia la mancanza di un elenco presta la norma anche ad interpretazioni…

Caratteristiche del bene finito

La Legge ci fornisce alcune caratteristiche che possono tornare utili anche per individuare altri prodotti finiti che godono dell’Iva ridotta in quanto non abbiamo un vero e proprio elenco.

  1. Individualità propria: deve essere chiaramente individuabile rispetto al bene a cui collegato funzionalmente
  2. Non deve rientrare nella categoria dei materiali e dei semilavorati per l’edilizia
  3. deve essere strutturalmente e funzionalmente collegato all’immobile cui è destinato.

L’agenzia delle entrate ha fornito alcuna esempi sotto forma di elenco specificando però che non è esaustivo.

  • i caminetti,
  • le porte a scomparsa,
  • gli infissi,
  • le finestre,
  • i sanitari,
  • le caldaie,
  • i termosifoni,
  • le pompe di calore,
  • le scale a chiocciola,
  • le traverse in cemento,
  • le rotaie,
  • i pannelli solari,
  • i contatori della luce e del gas,
  • i tubi e i fili elettrici.

Anche i prodotti finiti che possono sembrare complessi e composti da una pluralità di beni diversi, come potrebbe essere per esempio una ascensore o un impianto di condizionamento possono godere dell’Iva ridotta del 10% o del 4% a seconda della tipologia di intervento e di fabbricato su cui sono effettuati.

Quando si applica l’Iva ridotta

Nel commercio tuttavia abbiamo diverse fasi di trasferimento del bene che si situano tra il produttore e il consumatore. La vendita del prodotto finito dal produttore al grossista per esempio non beneficia di aliquota ridotta al contrario della vendita dal grossista al costruttore che invece potrà beneficare dell’agevolazione fiscale.
La vendita invece del grossista ai rivenditore di prodotti al pubblico non beneficia dell’Iva ridotta perchè non abbiamo un contratto di appalto o sub appalto per l’esecuzione di un’opera. Sul punto si è espressa molto chiaramente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 27 settembre 2007, n. 269/E.

Beni esclusi dall’Iva ridotta

Parliamo per lo più di prodotti finiti che non rientrano nell’ambito di “prodotti finiti per l’edilizia” ma sono un bene di lusso o un complimento d’arredo. Sono così per esempio i parquet ma anche le vasche idromassaggio per esempio. Ultimamente alcuni amici hanno installato nelle proprie abitazioni anche degli impianti per la depurazione dell’aria o dell’acqua. Altro esempio sono le saune o le palestre sui terrazzi, tipici esempi di beni che non godono del beneficio dell’Iva ridotta. Questi sono  alcuni esempi ma spero che il concetto sia chiaro. Anche il semplice colloquio con il rivenditore potrà aiutarci a capire nella prassi quale atteggiamento si riscontra di frequente, non per seguirlo pedissequamente, ma per accendere eventuali campanelli d’allarme e fare i dovuti approfondimenti. Del resto l’Iva ridotta può portare ad un risparmio effettivo di qualche migliaio di euro.

Sanzioni per errate applicazioni

L’errata applicazione dell’Iva ridotta esporrà sia l’acquirente sia il venditore all’accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate. Tuttavia il venditore si difende sempre con l’auto certificazione rilasciata dall’Acquirente per cui quasi sempre la colta è di colui che acquista e spesso lo fa per conto del proprio committente.

Dichiarazione da presentare (modello per iva agevolata)

Oggetto: applicazione Iva ridotta sull’acquisto di materiali ex DPR n. 633 del 1972

Per l’applicazione è necessaria la dichiarazione di autocertificazione sul possesso dei requisiti. Ho visto e letto che molti di voi hanno l’ansia da foglio bianco per cui ve ne propongo una semplice da compilare qui nel seguito. Un format che potrete utilizzare a piacimento e integrare come volete.

Io sottoscritto _______, nato a_________con Codice Fiscale:_______e residente attualmente in via/piazza______e coniugato con _________nata a_______con Codice Fiscale:_________

CONSIDERATO

che in data ha proceduto all’acquisto del fabbricato sito in via_______, provincia______censito al catasto (Foglio, particella, mappale, sub)

che l’acquisto dei seguenti materiali/prodotti finiti è soggetto ad aliquota Iva ridotta pari al 4 per cento (o 10 per cent a seconda del vostro specifico caso) perchè finalizzato alla costruzione/ristrutturazione/manutenzione di fabbricati che godono delle agevolazioni fiscali di cui alla __________(inserite la definizione che trovate sopra a seconda della tipologia di lavorazione che trovate che state effettuando).

RICHIEDE

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta sotto la propria responsabilità e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni che modifichino il diritto all’applicazione dell’agevolazione in oggetto

Luogo, data ______

Firma________

Domande e chiarimenti: Manodopera a valore del bene

Nella norma vista sopra riguardante i materiali l’aliquota agevolata del 10%  si applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni… ma che significa? Facciamo un esempio:

Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10.000€ e i materiali 3.000€, il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10.000 euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.

Casi particolari

Parquet

Visto che molti me lo chiedono rispondo fin da subito che l’acquisto nonché la posa in opera del parquet non gode dell’esenzione. La fattispecie è stata oggetto di chiarimenti nella Risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012 – Iva ordinaria per l’acquisto di parquet. La conclusione a cui è arrivata l’amministrazione è che sebbene i pannelli di laminato del parquet siano a posa flottante, per cui, di fatto, possono essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontanti perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, non spetta l’aliquota Iva ridotta al 10% per
l’acquisto del parquet, anche se a posa flottante, trovando applicazione, invece, l’aliquota Iva ordinaria.

Inutile dire che se seguiamo questo ragionamento voglio vedere cosa resta per poter fruire dell’agevolazione fiscale…
Come spesso accade interpretano la norma in modo restrittivo e a volte ho la sensazione che lo facciano per il puro gusto di aumentare o salvaguardare il gettito  in quanto per i tubi dell’impianto a gas o idraulico non vale, come se quelli li potessi riutilizzare e staccare l’impianto dal fabbricato ed il parquet no. Paradossalmente nella pratica si assiste proprio al contrario: più facile salvare il parquet e riutilizzarlo che rifare l’impianto di un appartamento ma questo non è il mio mestiere per cui potrebbe darsi anche che l’amministrazione abbia ragione.

Se avete altri casi potete segnarli all’indirizzo di posta elettronica del sito.

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Vi ricordo sempre i numerosi articoli correlati, a completamente del quadro generale delle istruzioni 730, quali l’utile documentazione 730 per il Caf per la compilazione del 730 oltrechè l’importante articolo relativo alle DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI 730 AI FINI IRPEF.
Inoltre nella sezione moduli e tabelle troverete le istruzioni per la compilazione del modello 730 nonchè il modello.
 Infine non posso non segnalarvi l’articolo dedicato alla Guida dell’IMU

Elenco detrazioni Fiscali Risparmio Energetico

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3 Commenti

  1. Buongiorno,
    Sto costruendo un’abitazione che è prima casa per me.
    Volendo fare qualche lavoro in economia,posso acqusitare l’intonaco direttamente dal rivenditore godendo dell’iva agevolata al 4% avendo scelto un intonaco con certificazione di prodotto bioedile a risparmio energetico?
    In attesa di un vostro riscontro ringrazio per l’attenzione.

  2. Buonasera. Devo eseguire lavori di manutenzione straordinaria su abitazione principale. Dall’articolo mi è sembrato di capire che se acquisto i rivestimenti bagno e cucina io direttamente non posso usufruire dell’IVA al 10%. È corretta questa interpretazione?

  3. Buonasera, solito problema pavimento in laminato. Il cliente viene da me venditore e anche posatore, sceglie un pavimento e ci accordiamo e il dubbio viene spesso.
    Leggendo la risoluzione 71/E del 25 giugno 2012 a quanto pare solo la fornitura è soggetta ad aliquota ordinaria; ma la posa in opera?
    In definitiva, se io ditta fornisco ed applico un pavimento in laminato ad un cliente che deve fare opere di manutenzione straordinaria come dovrei procedere con la fatturazione?

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