Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito vediamo la tassazione Ires ed Irap nonché il trattamento fiscale del prezzo sostenuto per l’acquisto di auto aziendali concesse ai dipendenti o agli amministratori ad uso esclusivo, promiscuo o gratuito con i relativi limiti di deducibilità. Cerchiamo come al solito di fornire domande, risposte e chiarimenti utili con l’analisi di casi specifici che scrivete nell’appoito box in basso dove potete lasciare dei commenti.
Tipologia di utilizzo dell’auto aziendale
La premessa è che l’auto può essere concessa sia ad uso privato esclivo del dipendent eo dell’amministratore sia ad uso promiscuo o anche ad esclusivo dell’azienda (perché potrebbero non volere concedere l’uso al dipendente).
In sintesi:
- Uso esclusivo personale
- Uso esclusivo aziendale
- Uso promiscuo aziendale
A ciascuna di queste cirrisponde un trattamento fiscale diverso tanto per complicarci un pò la vita.
Le tipologie di auto da acquistare
L’ambito di applicazione oggettivo delle disposizioni fiscali alle seguenti tipologie previste dall’articolo 164 del Tuir, lettera b), comma 1
- autovetture
- autocaravan
- motocicli
- ciclomotori
Doveroso segnalare che per ciascuna tipologia i costi deducibili ammessi in capo all’impresa o società sono diversi per cui al fine di vanificare parte del vantaggio fiscale state attenti anche ad individuare l’auto più corretta da utilizzare.
Utilizzo esclusivamente privato dell’auto
La società può decidere di concedere come premio di risutato al dipendente la possibilità di far utilizzare un’auto intestata all’azienda al proprio dipendente o amministratore anche se questo è raro devo dire. Il dipendente deve essere tassato in busta paga in quanto è come se ricevesse un compenso in natura che deve essere soggetto ad una trattenuta Irpef, nonchè concorrere alla determinazione della base imponibile Inps e Inail.
La tassazione in capo per l’impresa viene effettuata in base al minore valore tra il valore normale del fringe benefit e i costi effettivamente sostenuti dall’impresa comprensivi della gestione, manutenzione, ammortamenti, assicurazioni e/0 l’eventuale costo di acquisto o noleggio a seconda della formula prescelta. Logico che laddove il valore normale sia inferiore ai costi effettivamente sostenuti si avrà una componente di costo che, seppur sostenuta a di competenza dell’esercizio, sarà indeducibile ai fini Ires ed Irap.
Valore normale
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale dell’utilizzo del bene, nel silenzio della norma (articolo 9, comma 3, Tuir), non può essere quantificato in base alle tabelle Aci, ma occorre fare riferimento alle tariffe comunemente applicate dalle aziende specializzate per i noleggi a lungo termine.
Imponibilità del compenso in natura per il dipendente
A differenza del veicolo dato in uso promiscuo al dipendente, in riferimento a cui l’articolo 51, comma 4, Tuir stabilisce l’imponibilità del parziale (pari al 30% del costo chilometrico determinato in base alle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri), nel caso di veicolo assegnato per uso esclusivamente personale si devono applicare gli articoli 51, comma 1 e articolo 9, comma 3, Tuir, che stabiliscono la tassazione del fringe benefit, in misura pari al valore in natura, del bene o servizio corrisposto dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro.
Ma con quale valore?
Il valore da prendere in considerazione è quello definito dall’articolo 9 del Tuir ossia il cosiddetto “Valore Normale“. Vedremo in seguito come si calcola.
Questa è la configurazione che fa pagare più tasse rispetto alle altre tipologie viste precedentemente. Vediamo per quale motivo.
Da una parte la società non può dedurre il costo ai fini Ires se non solo in parte mentre in capo al dipendente l’utilizzo esclusivo doventerà un fringe benefit completamente tassabile nella sua busta paga. La percentuale di costo deducibile per l’impresa sconta una riduzione del 30% del costo. La quota deducibile ai fini Ires ed Irap è pari al 70%.
Il riaddebito inoltre sarà gravato anche dell’iva in fattura emessa dalla società per il riaddebito dell’auto.
Il trattamento fiscale ai fini iIres è definito non più dall’articolo 164 lettera b in questo caso ma dall’articolo 95, comma 3 del Tuir che nel seguito riporto:
“[…] Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e’ elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta’ ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Per l’azienda il costo da portare in deduzione Ires è il minore tra il valore normale del fringe benefit calcolato secondo la percorrenza chilometrica media calcolata in base alle tabelle Aci vigenti per anni e le spese effettivamente sostenute e documentate.
Probabilmente però capita che il fringe benefit assuma un valore inferiore ai costi effettivamente sostenuti facendo emergere un costo deducibile Ires. Ricordiamo che le tabelle ACI sono aggiornate entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicate dal MEF entro il 31 dicembre di ogni anno.
Calcolo Tassazione nella busta paga del dipendente
Nel caso di utilizzo esclusivo dell’auto al dipendente il trattamento fiscale prevede la piena imponibilità del valore normale dell’uso dell’auto al dipendnete secondo la logica del fringe beenfit. Cosa significa? Qual è il siginifcato di fringe benefit. Premesso che abbiamo avuto modo di calcolarlo insieme nell’articolo dedicato proprio al calcolo che trovate qui di seguito
La tassazione in capo al dipendente è qui definita nell’articolo 51 del Tuir proprio nel punto riferito alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente. La tassazione avviene a valore normale. La difficoltà sta proprio nello stabilire il valore normale dell’auto data in uso esclusivo al dipendente. Andando sul pratico posso fornire come consglio quello di fare riferimento alla media delle tre offerte che vi potrebbero pervenire da più società di leasing o noleggio auto per la stessa tipologia di auto.
Trattamento fiscale spese Irap
Ai fini Irap le spese di manutenzione nonché le quote di ammortamento di eventuali autovetture acquistate sono assimilate alle spese per il personale di lavoro dipendente con tutte le conseguenze del caso, laddove sia prevista una deducibilità limitata ai fini del valore della produzione netta.
Con il tempo l’indeducibilità ai fini Irap del costo del personale è venuta sempre meno per cui anche l’incremento fiscale derivante da questa configurazione viene meno.
Quale trattamento fiscale è più conveniente per l’auto in questione
Il trattamento fiscale che consente di sfruttare la leva fiscale è l’utilizzo promiscuo perché coniuga un ridotto livelo di tassazone con l’utilizzo privato del dipendente. Logico che se il dipendente non usa la macchina la convenienza si riduce, ma permane rispetto alle altre tipologie di utilizzo o possesso dell’auto. La manovra che consente l’escamotage fiscale è quella del riaddebito dei costi chiometrici che sconta una riduzione della tassazione.
Esempio tassazione Ires Irap dell’auto aziendale per l’azienda
La deducibilità Ires è concessa nei limiti del 70% del costo di competenza dell’esercizio. Dal punto di vista Iva quella riportata in ciascuna fattura se l’auto è stata noleggiata o nella fattura di acqusito se l’azienda ha previsto direttamente un acquisto viene detratta per il 40% del suo ammontare. Questa modalità di detrazione è forfettaria.
Il 70% deducibile significa che fatto 100 euro il costo sostenuto e l’aliquota attualmente vigente pari al 24% l’effettivo risparmio di imposta è pari a 25 euro. Nel caso del’Iva invece se prendiamo sempre come costo 100 e l’Iva pari a 22 euro, l’effettivo risparmio è pari a 8,8.
Questo esempio calza a pennello per introdurre anche solo parzilamente il passaggio Iva indetraibile = costo deducibile.
Il 60% dell’Iva che non vi siete potuti detrarre divent un costo deducibile in capo all’impresa per cui a quei 100 euro visti sopra dobbiamo aggiungere anche la differenza tra 22 e 8,8 che sarà pari a euro 13,2. Fermo restando l’aliquota del 24% l’ulteriore effettivo risaprmio di imposta sarà pari a 3,168 euro.
In sintesi l’effettivo rispramio di imposta sarà pari a (25+8,8+3,168)= 36,97 euro. Su 122 euro di effettivo esborso finanziario ve ne ritorneranno 36,97 nella successivo dichiarazione dei redditi. Il risparmio netto ammonta a poco più del 30% niente male.
Per quello che concerne invece gli ammortamenti e le spese di gestione e manutenzione questi sono trattati come costo del personale e saranno deducibili fino a a concorrenza dell’eventuale fringe benefit tassato in busta paga del dipendente.
Calcolo del fringe benefit: Esempio
Abitualmente il calcolo del fringe benefit viene preso utilizzando la formula del reddito convenzionale sulla base delle tabelle ACI. Nel seguito un esempio di calcolo del fringe benefit per l’auto aziendale
Costo Km secondo da tabella ACI vigente per l’anno di imposta: 0,50
Percentuale applicabile: 30%
Fringe benefit = 30% × (0,50 × 15.000) = euro 2.250
Tassazione mensile: (2.250 : 12 mensilità): euro 187,5
Quest’ultimo è l’importo che vi troverete nela busta paga come fringe benefiti per uso auto aziendale, a meno che nel corso dell’anno non vi stanno già trattenendo qualcosa in busta paga. Gli importi devono essere considerati Iva compresa.
Tuttavia se le trattenute in busta paga sono pari o superiori al fringe benefit a fine anno questo non concorrerà alla determinazione del reddito tassabile irpef in capo al dipendente n concorrerà alla determinazione dell’imponibile INPS.
In sintesi la tassazione in capo al dipendente avviene secondo il valore normale
Novità dalla Legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una nuova modalità di detassare o meglio, ridurre le imposte, tanto in capo al dipendente o all’amministratore quanto in capo all’azienda introducendo la possibilità di conversione del premio di risultato o MBO aziendale in un fringe benefit a tassazione ridotta.
Tabelle utili su tassazione auto
Tassazione Noleggio auto
NOLEGGIO AUTO TASSAZIONE | ||||
IRPEF IRES | IVA | |||
DEDUZIONE | DETRAZIONE | |||
Veicoli | Servizi | Veicoli | Servizi | |
Esercente arte o professione | Deduzione fiscale 20% (per costi canone noleggio MAX euro 3.615,20 e solo per un veicolo e con ragguaglio annuo dei costi in base al periodo di effettivo possesso) |
20% | 40% | |
40% | 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) | |||
100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) |
||||
Aziende: auto aziendale ad uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende: auto ad uso non strumentale all’attività dell’impresa | 20% (per costi canone noleggio solo fino a euro 3.615,20 con ragguaglio annuale) | 20% | 40% | 40% |
100% per uso esclusivamente aziendale |
100% per uso esclusivamente aziendale |
|||
Aziende ed Esercente arte o professione: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta | 70% | 70% | 40% | 40% |
100% | 100% del costo adddebitato al dipendente almeno pari al fringe benefit | |||
Agente o rappresentante di commercio | 80% (per costi canone noleggio solo fino a euro 3.615,20 con ragguaglio annuo) 5.164 dal 2017 | 80% | Percentuale di effettivo utilizzo | Percentuale di effettivo utilizzo |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico | ||
Acquisto | 100% | 100% |
Leasing | 100% | 100% |
Noleggio | 100% | 100% |
Fiscalità auto (aliquote valide dal 1.1.2013) | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Esercente arte o professione | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Noleggio | 20% | 40% |
Aziende: uso non strumentale all’attività dell’impresa | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Noleggio | 20% | 40% |
Agente o rappresentante di commercio | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 80% | 100% |
Leasing | 80% | 100% |
Noleggio | 80% | 100% |
Auto in uso promiscuo a dipendenti | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
In caso di addebitamento in busta paga dell’auto con fringe benefit | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 70% | 40% |
Leasing | 70% | 40% |
Noleggio | 70% | 40% |
In caso di addebito con fattura soggetta ad IVA dell’auto con il fringe benefit | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 70% | 100% |
Leasing | 70% | 100% |
Noleggio | 70% | 100% |
Tassazione Auto aziendale per uso privato
Novità dal primo luglio 2020
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo di tassazione dell’auto nella busta paga del dipendente in funzione anche delle emissioni dei veicolo aziendale. In altre parole
La percentuale forfettaria del 30% a livello di fringe viene ora modulata a seconda del valore dell’emissione per cui scenderà al 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60g/Km. Resterà al 30% per valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km.
Salirà al 40% per cento per il 2020 (50% dal 2021) per valori di emissione di anidride carbonica
superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km per arrivare fino al 50% (60% dal 2021) per valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.