Aggiornato il 28 Aprile 2023
Dopo aver visti i vari tipi di testamento possiamo analizzare anche le caratteristiche che lo possono rendere nullo, impugnabile o invalido e per questo essere disattese le previsioni o volontà del de cuius. Spesso capita infatti che il testamento presenta dei vizi tali da essere impugnabile. La causa principalmente è dovuta alla coppa conoscenza della normativa di riferimento o al desiderio di risparmiare sugli onorari del Notaio utile o talvolta richiesta per la redazione del testamento pubblico.
Inutile dire che questo articolo è indirizzato sui agli aspiranti de cuius che si trovano a voler stipulare il testamento e, dopo averne scelto contenuto e tipologia volgono approfondire anche l’argomento per evitare di commettere errori o vizi di forma o sostanziali sia indirizzato agli eredi o presunti tali che desiderano sapere se è stato loro negato o compreso un diritto derivante sulla quota legittima.
Contenuto del testamento
Sapete che il contenuto del testamento prevede la destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del de cuius ma il primo requisiti che deve avere è quello di non essere contrario a norme imperative ossia per intenderci in violazione alla legge.
Nullità
La nullità non è automatica ma deve essere fatta valere dinnanzi ad un giudice, se gli eredi, legati o chiunque vanti qualche diritto sull’eredità non si mettono d’accordo autonomamente dinnanzi ad un notaio.
Annullabilità
Le cause di annullabilità dei testamenti possono essere diverse e si sostanziano nella presenza di vizi di forma o difetti di sostanza. Vi potranno essere anche disposizione rese da un soggetto non avente diritto a farlo in quanto minore o interdetto.
Vi potranno essere anche dei vizi della volontà in quanto presenta errori nella redazione o perchè è stato fatto con dolo o violenza. Se avete un figlio prediletto e decidete di lasciare una quota maggiore dell’attivo ereditario a lui non si congiura un dolo assolutamente ma solo, l’importante è non intaccare la quota legittima che spetta agli altri eredi aventi diritto a non vedersi compressa la loro quota di spettanza.
Come si impugna il testamento: prescrizione e modalità
Eventuali vizi del testamento olografo devono essere fatti valere e pronunciati con sentenza per cui dovrete farvi supportare da un legale. I vizi come sapete possono essere sostanziali o formali (esempio assenza di testimoni o mancanza olografia). Quelli sostanziali invece sono relativi al rispetto delle previsioni normative che ladino interesse del de cuius o delle sue volontà, degli eredi, oppure perchè sono contrari a norme imperative, oppure sono affetti da errore o dolo.
Il testamento può essere annullato da tutti gli aventi diritto direttamente o indirettamente e non solo dagli eredi, legati chiamati all’eredità. Le modalità di annullamento o impugnazione possono essere fatte con ‘aiuto di un avvocato
Possono essere annullate con sentenza costitutiva di annullamento.
Possono essere dichiarate nulle attraverso un’azione volta alla dichiarazione di nullità. Dottrina e giurisprudenza hanno poi ricostruito un ulteriore vizio delle volontà testamentarie, quello cosiddetto dell’“intesistenza”, un’ipotesi vicina ai casi più evidenti di nullità, ma che come vedremo se ne discosta molto con riferimento alle conseguenze.
Possono essere ridotte attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Termine di impugnazione del testamento
L’impugnazione o azione di annullamento del testamento è soggetta alla prescrizione di 5 anni che decorrono dalla data di esecuzione del testamento. Se scoperto successivamente alla data di esecuzione del testamento dei vizi di volontà il termine di prescrizione si rigenera e parte da quella data. L’esecuzione consiste nell’attuazione della volontà contenuta nel testamento che spetta agli eredi ma può essere nominato anche un esecutore testamentario (art. 700 c.c.) e questo avviene quando i rapporti tra gli eredi non siano dei migliori e prevalga la sfiducia rispetto al buon senso.
L’esecutore viene nominato dal giudice, non prevede onorari ed è a tempo indeterminato. Dei compiti dell’esecutore ci occuperemo dopo.
Divieto dei Patti successori
Sono nulli anche i patti successori ossia dei atti stipulati in vita con cui qualcuno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. A mero titolo di esempio non posso vendere alcuni dritto di proprietà du un immobile che mi dovrebbe arrivare dalla successione ma su cui ancora non ho alcun diritto. La finalità è quella di garantire che il proprietario del bene possa disporre dei propri beni fino a che ne ha la disponibilità e capacità…ecco perchè molti figli ad un certo punto corrono a far interdire i genitori per impedirgli di commettere atti che possano depauperare il patrimonio. Quanti matrimoni di interesse per esempio abbiamo sentito, magari con giovani donne o uomini.
I patti successori possono essere di tre tipologie: patti istitutivi perchè dispongono dei beni dopo la morte: dispositivi con cui promittente dispone già dei beni vendendoli o affittandoli prima di acquistarli dopo la morte del de cuius.
Esempi di patti successori nulli
Un’importante sentenza della Corte di cassazione ci indica le principali tipologie di patti successori che viziano il testamento rendendolo nullo ex articolo 458 del codice civile (cfr sentenza n. 1683/95)
- Se la disposizione testamentaria abbia la finalità costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta.
- Se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa. In pratica se si danno disposizioni future su cose o diritti non ancora entrati nella sfera patrimoniale del soggetto che redige il testamento.
- Se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa.
- Se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
Anche i testamenti cosiddetti reciproca sono nulli: parliamo dei testamenti effettuati tra due o più persone che dispongono diritti dell’attivo ereditario a favore dell’altra e viceversa.