Unioni Civili e Conviventi di Fatto: come funziona la successione e quali diritti spettano

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

A partire dal 2016 i diritti delle unioni civili o delle persone conviventi di fatto godono di un maggior grado di tutela rispetto al passato con effetti diretti anche sulle successioni e sull’eredità, sulle disposizioni testamentarie e sulle quote legittime e disponibili del defunto de cuius. Vediamo nel seguito quali sono i diritti del convivente di fatto e nelle unioni civili nel caso di morte del proprio compagno e quali quelli che conserva l’ex coniuge anche al fine di tutelare i propri interessi o nel caso in cui si intenda redigere un testamento per inserire delle particolari desideri o disposizioni testamentarie. La cosiddetta legge sulle unioni civili entrata in vigore il 4 giugno 2016 attribuisce infatti al convivente rimasto in vita una serie di diritti che hanno impatto anche sul profilo successorio.

Vi anticipo fin da subito che nel caso delle unioni civili, qualora sia questa la domanda che vi state ponendo, il convivente civile è equiparato al coniuge.

Differenza tra unioni civili e convivenze di fatto

Unioni civili: come funziona

Anche ai fini della successione è necessario fare una netta distinzione tra unioni civili e convivenze di fatto in quanto le prime godono di maggiori tutele e diritti. Come sappiamo le unioni civili possono avvenire tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso presentando una dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato e alla presenza di due testimoni. Unioni civili vere proprie a seguito di questa dichiarazione sono registrate presso l’archivio del Comune dove viene archiviata raccolta e conservata questa dichiarazione.

Se dovessimo stilare la classifica del grado di assistenza, tutela e protezione che un partner avere nei confronti dell’altro in primis abbiamo il matrimonio, seguono le unioni civili o convivenze legalmente riconosciute (anche dette convivenze contrattuali) e infine le convivenze di fatto. Potete leggere l’articolo di approfondimento gratuito dedicato alle differenze tra convivenza di fatto e legale con l’articolo gratuito che trovate in calce a questo. Per ora vi anticipo che per la convivenza di fatto l’unico obbligo nei confronti del partner più debole riguarda lo stato di bisogno ossia di un particolare e gravosa situazione economica che lo porta al di sotto della soglia di povertà o di autosufficienza. Vi sto semplificando molto il concetto di stato di bisogno. Il partner ha il dovere di subentrare solo nel caso in cui eventuali figli o genitori non si possano prendere cura di lui.

Per quello che concerne la presenza di due testimoni vi segnalo fin da subito l’articolo dedicato a individuare chi può testimoniare affinché tale dichiarazione abbia efficacia e sia opponibile ai terzi anche nel caso della successione tenendo conto di eventuali donazioni che vanno intaccare le quote legittime degli eredi.

Come anticipato in premessa il convivente civile viene equiparato al coniuge e diviene possessore dei medesimi diritti del coniuge superstite. Solo per citarne alcuni avrà diritto alla pensione di reversibilità e della stessa quota che ha il coniuge da dividere però in parti uguali. Avrà diritto anche ad incassare eventuali indennità di fine rapporto o di preavviso spettanti al defunto.

Convivenze di fatto: come funziona con la successione

Nel caso delle convivenze di fatto invece i diritti in capo al partner convivente sono compressi o quantomeno ridotti rispetto al convivente unito civilmente. I diritti in questo caso sono ridotti in quanto abbiamo diritto in ospedale o alla partecipazione in imprese familiari. Tuttavia non si hanno gli stessi diritti che ha il coniuge.

Dal punto di vista della pensione di reversibilità, le indennità, o il TFR – trattamento di fine rapporto ,il convivente di fatto possiamo dire che ha diritto solamente a percepire eventuali indennità spettanti per il risarcimento dei danni al pari del diritto che spetterebbe al coniuge. Tuttavia sono in questo caso si realizza una perfetta corrispondenza, nel caso delle convivenze di fatto, tra convivente e coniuge.

Per quello che concerne l’abitazione nella quale i due conviventi di fatto avevano la propria residenza legale la legge riconosce in caso di morte del partner il diritto al partner rimasto in vita di poter continuare a risiedere nell’abitazione per due anni oppure per una durata pari alla convivenza e fino ad un massimo di cinque anni.

Si ha invece il diritto di assistenza in caso di ricovero.

Questo vale nel caso in cui il defunto era il proprietario dell’abitazione

Nei contratti di affitto o locazione il partner è rimasto in vita ha la facoltà di subentrare nel contratto. In estrema sintesi quindi possiamo dire che nel caso delle unioni civili sia una corrispondenza fra diritti del coniuge vero proprio e diritti del partner unito civilmente.

Il fantasma dell’ex moglie (o dell’ex marito intendiamoci) pertanto continua a manifestare i suoi effetti fino al giorno di pubblicazione della sentenza di divorzio. A partire da tale data infatti il coniuge perde ogni diritto alla successione. Vero è che sono fatte salve le disposizioni disciplinate prima dell’apertura della successione per cui eventuali assegni di mantenimento potrebbero essere sostituiti da una quota dell’eredità fino ad un eventuale nuovo matrimonio.

Altra cosa invece riguarda la percentuale con cui il patrimonio viene diviso tra altri eventuali eredi o legatari ed il  convivente di fatto o il partner con cui si è uniti civilmente rimasto in vita. In questo caso possiamo dire che il diritto alla quota legittima spetta solo al partner con compagno con cui si è uniti civilmente ma non nel caso di una convivenza di fatto.

Quanto vale la quota legittima nel caso di convivenza di fatto e di unioni civili

Nel caso della convivenza di fatto non si ha diritto ad alcuna quota legittima ma solo ai diritti sopra indicati. Nel caso invece di unioni civili abbiamo visto che i diritti sono equiparati a quelli del coniuge per cui valgono gli esempi fatti nell’articolo gratuito dedicato al calcolo della quota legittima, Il cui link lo trovate nel seguito in calce all’articolo.

Anche in questo caso è necessario fare una netta distinzione fra successione legittima, ossia senza la presenza di un testamento e successione necessaria, in cui una o più persone hanno rinvenuto il testamento del defunto.

Successione Legittima senza Testamento

In estrema sintesi qui vi posso anticipare che qualora vi sia un figlio rimasto in vita la quota legittima sarà del 50% al partner del 50% il figlio.

Nel caso in cui vi siano più di un figlio il 33% della quota legittima andrà al partner e la restante parte pari al 66% andrà divisa in parti uguali tra i figli.

Nel caso in cui invece non vi siano figli allora delle valore della quota legittima sarà diviso così: il 33% al partner e il restante 66% andrà diviso tra gli ascendenti e collaterali. Se non vi sono ascendenti o collaterali il 100% della quota legittima spetterà al partner.

Successione necessaria con testamento

Nel caso della successione con testamento le quote disponibili, ossia le quote che eccedono la quota di legittima sono ridotte per quote disponibili si intendono le quote di cui il defunto ha potuto disporre nel testamento a proprio piacimento.

Nel caso in cui vi sia un convivente unito civilmente e un figlio a quota disponibile e pari al 33% del patrimonio.

Nel caso in cui vi sia il convivente e più di un figlio la quota disponibile sarà pari al 25% del patrimonio.

Nel caso in cui vi sia il convivente unito civilmente ed eventuali discendenti la quota disponibile sarà pari a 25%.

Dimostrare di essere conviventi: come fare

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/dimostrazione-convivenza-come-certificato-stato-famiglia-registri-unioni-civili/45293/

Quali diritto sull’eredità da parte del convivente

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/diritti-convivente-eredita-come-quali-unione-civile-fatto/45134/

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/separazione-divorzio-breve-consensuale-giudiziale-consensuale-come-domanda-vantaggi-svantaggi/38882/

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/assegno-alimenti-convivente-ex-quando-come-quanto-calcolano/43514/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/guida-pratica-successioni-calcolo-imposta-tasse/3982/

http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/separazione-consensuale-giudiziale-differenze-cosa-sono-come-funzionano-quando/43501/

Pensione di reversibilità

https://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/pensione-di-reversibilita-cosa-e-come-funziona-quote-percentuali/35167/

https://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/pensione-reversibilita-quali-casi-ex-moglie-convivente-figli/48826/

1 commento

  1. Buongiorno,
    nel testo si afferma che “Per quello che concerne l’abitazione nella quale i due conviventi di fatto avevano la propria residenza legale la legge riconosce in caso di morte del del partner il diritto al partner è rimasto in vita di poter continuare a risiedere nell’abitazione […]”
    quindi per godere di tale diritto non sembra necessaria la formalizzazione dell’unione civile.
    Cortesemente è possibile avere dei riferimenti normativi a sostegno di questa affermazione?
    Grazie

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