Aggiornato il 28 Aprile 2023
Nel caso in cui abbiate pagato un debito che successivamente si è rivelato non dovuto perchè il ruolo che lo aveva generato è stato poi annullato sarà possibile presentare istanza di rimborso delle somme pagate. Questo può capitare sia nel caso in cui abbiate ottenuto uno sgravio totale o uno sgravio parziale delle somme richieste. Il rimborso potrà essere ritirato allo sportello o bonificato su un conto corrente indicato dal contribuente che dovrà essere a lui intestato naturalmente.
Anche nel caso in cui si è pagato più di quanto dovuto sarà possibile presentare istanza di rimborso che sarà erogato dall’ente creditore attraverso l’aiuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Nel caso in cui l’importo da richiedere a rimborso sia superiore a 50 euro, l’Agenzia delle entrate-Riscossione notifica una comunicazione di rimborso. A questo punto si avranno a disposizione 3 mesi per recarti allo sportello indicato e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.
Scaduti i 3 mesi, l’Agenzia è obbligata a restituire il rimborso all’ente che lo ha autorizzato. Avrai sempre diritto a ricevere il rimborso, ma da quel momento in poi dovrai chiederlo direttamente all’ente creditore.
Questo caso si verifica quando hai pagato un tributo e poi è annullato totalmente o parzialmente da parte dell’ente creditore. Generalmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione ti invita a ritirare il rimborso allo sportello o a comunicare le tue coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico. Ricorda però che ci sono alcuni enti che prevedono altre modalità per ottenere il rimborso.
Cosa succede se ho pagato un tributo che poi mi è stato annullato?
Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate. Nel seguito la documentazione da portare per la presentazione di Istanze di rimborso allo sporte dell’agenzia della Riscossione per crediti verso l’erario, comuni, province per qualsiasi imposta o tassa, dirette o indirette.
Tabella della documentazione necessaria per il riconoscimento Richiesta di rimborso
1) PERSONE FISICHE
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Beneficiario del rimborso |
• Identificazione allo sportello o copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. |
Soggetto delegato dal titolare del rimborso Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
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Genitore che esercita la potestà genitoriale sul minore Per potestà genitoriale si intende la potestà che i genitori hanno per legge verso i figli minori nel compimento di tutti gli atti giuridici (art. 320 c.c.). |
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Tutore del minore o dell’interdetto per infermità di mente Per tutore si intende il legale rappresentante: del minore nel caso di mancanza o di incapacità del genitore (art. 343 c.c.) o delle persone dichiarate interdette per infermità di mente con sentenza costitutiva del giudice (art. 414 c.c.). |
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Amministratore di sostegno di persone non autonome, anziani o disabili Per amministratore di sostegno si intende il soggetto preposto all’assistenza di persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.). |
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
Curatore dell’inabilitato Per “curatore” si intende il soggetto preposto all’assistenza di persone dichiarate inabilitate con sentenza costitutiva del giudice: art. 415 c.c. Possono essere inabilitati: |
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Erede Se l’erede è persona minore, interdetta, inabilitata o non autonomamente sufficiente, ai fini del rimborso, sarà rappresentato, rispettivamente, dal genitore, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno. Si precisa che, in caso di pluralità di eredi, la richiesta può essere presentata disgiuntamente, ciascuno per la propria quota. |
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Caso di pluralità di eredi, che intendano delegare uno di essi all’incasso Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
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In caso di delega ad un terzo da parte del genitore che esercita la patria potestà sul minore, del tutore, dell’amministratore di sostegno, del curatore o dell’erede, oltre ai documenti previsti in via generale per i casi di delega della persona fisica, devono essere prodotte, di volta in volta, anche le dichiarazioni sostitutive previste per questi casi.
Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
2) PERSONE GIURIDICHE
a) PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione Per società di capitali si intendono:
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Società trasformate, fuse o incorporate, scisse, cessionarie di ramo d’azienda |
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
Società estere |
Società con rappresentante fiscale in Italia
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Associazioni riconosciute e fondazioni Per associazioni riconosciute e fondazioni si intendono gli enti non commerciali che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento come persone giuridiche di diritto privato ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361). |
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Enti ecclesiastici |
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1 Ai sensi dell’art. 3, della legge n. 1253 del 20.12.1966, gli atti pubblici redatti sul territorio di uno Stato estero, per poter essere validi in Italia devono riportare l’attestazione di autenticità della firma del pubblico ufficiale che ha redatto il documento. Questa attestazione viene rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero dove è redatto il documento mediante apposito timbro (c.d.”apostilla”). In alternativa all’apostilla, il documento può essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000.
2 In alternativa, sono valide anche le traduzioni fatte o asseverate dalle rappresentanze diplomatico-consolari del paese estero in Italia e legalizzate dalla Prefettura e le traduzioni effettuate dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel paese estero.
3 Cfr.nota1
4 Cfr.nota2
Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
Istituti di patronato e di assistenza sociale Per istituti di patronato e di assistenza sociale si intendono le persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità, costituite e riconosciute con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Legge 30 marzo 2001, n 152). |
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Soggetto delegato dal rappresentante legale della società/associazione riconosciuta/fondazione/ ente ecclesiastico/ istituto di patronato e di assistenza sociale Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
• Delega all’incasso del rimborso in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale della persona giuridica beneficiaria del rimborso (delegante), recante una data non antecedente a 10 giorni;
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b) PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Pubbliche Amministrazioni |
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Soggetto delegato dal responsabile della competente struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione beneficiaria del rimborso Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
3) ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Società di persone Per società di persone si intendono:
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Associazioni non riconosciute/comitati Nelle associazioni non riconosciute rientrano, tra l’altro, le associazioni sportive, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. |
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Condominio di edifici |
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Soggetto delegato dal legale rappresentante di società di persone, di associazioni non riconosciute o di comitati e dall’amministratore di condominio Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
4) ALTRI SOGGETTI
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Organizzazioni di volontariato (legge. n. 266 del 11.8.1991) |
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Organizzazioni non governative – ONG (legge n. 49/1987) |
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Soggetto delegato dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato/ organizzazione non governativa Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
5) CASISTICHE PARTICOLARI
SOGGETTO |
DOCUMENTAZIONE |
Fallimento |
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Liquidazione coatta amministrativa |
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Amministrazione straordinaria |
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Soggetto delegato dal curatore/commissario liquidatore/commissario giudiziale/straordinario Casistica possibile esclusivamente in caso di erogazione del rimborso in contanti presso lo sportello. |
• Delega all’incasso del rimborso, in carta semplice, sottoscritta dal curatore/ commissario liquidatore/ commissario straordinario del soggetto beneficiario del rimborso (delegante), recante una data non antecedente a 10 giorni;
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Documentazione necessaria per il riconoscimento in caso di richiesta di rimborso 01/10/2018
Contatti
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