Requisiti Apertura Negozio o attività commerciale: quali sono e Legge Italiana

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Nel seguito vi fornisco quali sono i requisiti richiesti dalla legge Italiana che deve avere la persona fisica titolare dell’attività e cosa deve fare al fine di aprire un negozio o una attività commerciale. In calce poi potete scrivere all’indirizzo del sito per chiedere informazioni aggiuntive per aprire una specifica attività che può consistere tanto nel commercio di prodotti o beni fisici, sia casini più specifici come la somministrazioni di alimenti o bevande o altre tipologie di attività più particolari.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75 definisce all’articolo 71 i Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

  • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
    c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Questi sono naturalmente solo i requisiti in capo al titolare e anche agli addetti he eventualmente prestano la loro attività all’interno del punto vendita. Altro discorso invece riguardano i requisiti per aprire l’attività commerciale e per esercitare l’attività.

Esistono infatti casi in cui si deve obbligatoriamente aprire la partita iva, facendo diventare un’atitvità occasionale e non professionale in un lavoro vero e proprio, soggetto a contributi e tasse e altri casi in cui non è necessario perchè la vostra attività configura solo una prestazione occasionale.

Tuttavia qualora la vostra attività sia sottoposta all’obbligo di apertura e identificazione in camera di commercio vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla SCIA – dichiarazione di inizio attività.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/inizio-attivita-guida-fiscale-apertura-partita-iv/5569/

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