Aggiornato il 8 Maggio 2023
Nella nuova Legge di Bilancio 2019 viene modificato il limite di ricavi per l’accesso al regime forfettario dei minimi introducendo alcune importanti novità tra cui l’aumento del limite dei ricavi ammessi al regime agevolato che godono dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) in luogo della tassazione ordinaria per scaglioni Irpef. Vengono inoltro modificati i requisiti di accesso al regime agevolato dei contribuenti minimi.
Legge di Bilancio 2018
I commi 5 e 6 estendono il regime forfettario, imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuentiche hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi,fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.
Il comma 5, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento.
Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime.
Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia agli articoli di approfondimento sottoscritti e ai riferimenti di prassi citati, primo tra tutto la circolare dell’Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016 che trovate sotto da scaricare gratuitamente. Potete altresì consultare la scheda sintetica nella guida gratuita riportata nel seguito
Esonero dalla fattura Elettronica:
In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.
Aumento del tetto dei ricavi a 65 mila euro: come funziona
Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti – fissati tra 25.000 e 50.000 euro – differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).
Si ricorda che ai fini dell’accesso al regime forfettario l’attuale comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevede che i contribuenti interessati applicano il regime forfetario se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente.
L’attuale comma 54, lettere b) e c), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.
È conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 5, lettera b).
Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.
Questo passaggio è molto importante in quanto se avete altre fonti di reddito come pensione, reddito da fabbricato, di locazione o anche redditi diversi o da componenti finanziarie questi non rileveranno ai fini del calcolo della soglia accettabile dei 65 mila euro annui. Solo se svolgete più attività di lavoro autonomo contraddistinte da diversi codici ATECO allora il discorso cambia.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.
Esercizio di più attività
Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre aifini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 5,lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a imprese familiari. Tali soggetti si aggiungono a quelli, già esclusi dal regime forfetario sulla base delle norme vigenti, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).
Esclusioni dal regime forfettario dei contribuenti minimi 2020: novità
Ai sensi della nuova lettera d-bis), interamente sostituita alla Camera, non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.
Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal regime forfetario.
Calcolo del limite di 65 mila euro: come funziona
Prima di tutto mi raccomando di tenere a mente a parola “ragguagliati” in quanto questo significa che il limite di 65 mila euro ci sarà solo se aprite la partita Iva il primo gennaio 2019. Se per esempio la aprire il 30 giugno 2019 per esempio il limite di 65 mila dovrà essere dimezzato. Per calcolare l’esatto ammontare del limite basterà seguire la seguente formula:
65.000 : 365 X (numero giorni dalla data di apertura della partita Iva al 31 dicembre successivo)
Nel calcolo del limite dovrete inoltre tenere presente le seguente condizioni:
- a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;
- « d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti diretta- mente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
Superamento del limite: cosa succede
Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 5, lettera e)).
Il comma 5, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.
A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Anche la lettera g) del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.
Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.
La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.
Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 6 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,
Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo diattività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.
Nuova Tabella Limiti Ricavi Forfettario dei minimi 2020
PROGRESSIVO |
GRUPPO DI SETTORE |
CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 |
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’ |
1 |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11) |
40% |
2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
40% |
3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40% |
4 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
54% |
5 |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
86% |
6 |
Intermediari del commercio |
46.1 |
62% |
7 |
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
40% |
8 |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
78% |
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
67% |
|
9 |
Caso pratico di calcolo: Esempio con Tabella
Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista che percepisce ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.
Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare
Compensi percepiti |
€ 20.000 |
Spese |
€ 4.000 |
Reddito imponibile lordo |
€ 20.000 x 78% = € 15.600 |
Contributi previdenziali |
€ 4.000 |
Reddito imponibile netto |
€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600 |
Imposta sostitutiva |
15% |
Imposta sostitutiva |
€ 1.740 x 15% = € 1.740 |
Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre è un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.
Novità dal primo gennaio 2019
Nel seguito vi segnalo alcuni importanti articoli e guide gratuite di riferimento per comprendere prima tra tutte la guida sintetica alle novità previste per il regime forfettario in vigore dal primo gennaio 2019 che eliminano alcuni dei più importanti requisiti come beni strumentali o lavoro dipendente.
Legge di Bilancio 2020: nuovi limiti
Altre novità dal primo gennaio 2020 per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.
In particolare l’articolo 88 sopprime il regime che prevedeva dal primo gennaio 2020 la possibilità anche per coloro che superavano il limite di 65 mila euro (e fino a 100 mila euro) di aderire al regime forfettario ella flat tax con imposta sostitutiva al 20%
Dal primo gennaio sono fuori anche coloro che intendono o che sono nel regime dei minimi ma sostengono costi per il personale e per il lavoro accessorio di importo superiore a 30 mila euro. Stessa cosa nel caso i 30 mila euro siano stati percepiti nell’anno precedente.