Aggiornato il 4 Maggio 2023
Vediamo cosa cambia in pratica come funziona il meccanismo dell’integrazione della fattura e del reverse charge interno end esterno a partire dal 1 gennaio 2019 fornendo alcuni chiarimenti per dirimerete dubbi e domande ancora aperte e possibili soluzioni.
Dal primo gennaio 2020 inoltre sono introdotte dalla Manovra di Bilancio 2020 anche altre novità come misura a contrasto dell’evasione fiscale. Queste in pratica andranno a calare sul committente l’obbligo nel versamento delle ritenute fiscali
Acquisti intracomunitari: cosa cambia
In questo caso sappiamo che prima del 2019, al ricevimento della fattura cartacea da parte del nostro fornitore procedevamo di integrare la fattura sulla base di cambio della valuta del giorno di effettuazione dell’operazione come anche chiarito nella guida gratuita alle reverse charge. In pratica vediamo cosa avviene e come comportarsi:
- Il cedente o prestatore del servizio emette fattura, senza indicazione dell’Iva e con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” e annotala fattura nel registro delle vendite;
- Il cessionario invece che riceve questa fattura la integrazione con indicazione dell’Iva e con l’indicazione della dicitura auto fatturazione la annota nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.
Tuttavia in questo caso poco cambia in quanto il contribuente titolare di partita Iva Italiano si comporterà nello stesso modo e riceverà sempre un documento cartaceo perchè al momento non si applica la fatturazione ai soggetti esteri sulle fatture in entrata per cui non troverete alcuna fattura se andrete ad interrogare il vostro SDI relativamente alle operazioni effettuate con operatori UE o Extra UE.
Nel caso invece di operazioni di vendita di prodotti, merce o beni o prestazioni di servizio con una società italiana o con una stabile organizzazione in Italia e propri appartai Iva non riceverete più fattura cartacea ma fattura elettronica che vi sarà recapitata sullo SDI – Sistema di interscambio tramite il codice alfanumerico oppure tramite il vostro indirizzo PEC che dovrete aver avuto cura di comunicare a tutti i vostri fornitori. Lo stesso deve venire anche oggi con diverse modalità in quanto assistiamo alla dematerializzazione del documento cartaceo.
La fattura cartacea si trasforma in n xml e potrà essere importata in automatico a seconda del grado di evoluzione del vostro software di contabilità utilizzato direttamente in contabilità. Vi segnalo una funziona molto utile che è quella del Qrcode a cui ho dedicato un articolo ad hoc perchè penso possa essere la naturale evoluzione che avranno i comportamenti di tutti noi soggetti con partita Iva allorquando ci troveremo ad effettuare un acquisto. Basterà infatti esibire il nostro qr code al nostro fornitore e la fattura sarà spedita direttamente al nostro SDI senza dover indicare più tutti i nostri dati anagrafici.
Come si fa l’integrazione di una fattura elettronica dal primo gennaio 2019
Il problema dell’integrazione della fattura elettronica ricevuta viene affrontato e risolto dall’agenzia delle entrate.
La fattura elettronica principale sarà contraddistinta nel tracciato xml con la dicitura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile.
L’agenzia delle entrate ci è venuta infatti in soccorso con circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 chiarisce che quando si emette una fattura in reverse charge si dovrà emettere anche un altro documento nel tracciato xml che in pratica consentirà al cliente di importarlo direttamente in contabilità. Questo documento costituisce un allegato alla fattura indispensabile perchè contiene i dati necessari per effettuare l’integrazione.
Altra soluzione individuata dall’agenzia delle entrate potrebbe essere quella di integrare la fattura con un documento da inviare in conservazione separatamente dalla fattura stessa. In pratica si dovrebbe creare un ulteriore documento da emettere separatamente con codice TD20 che “richiama” il documento originario da cui si origina. Al suo interno si dovrebbe inserire un numero di riferimento alla fattura originaria in modo da soddisfare il Dpr n. 633/1972.
Tuttavia i primi sentiment sull’argomento mi informano che nel caso della conservazione sostitutiva da parte dell’agenzia delle entrate l’allegato non può essere apposto sul documento originario per cui sarebbe possibile solo la seconda soluzione.
Nel seguito vi sono alcuni link alle guide gratuite su argomenti correlati al principale per incitarvi all’approfondimento :-)
Reverse charge Edilizia: novità dal primo gennaio 2020
https://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/appalti-sub-novita-ritenute-compensazioni-sanzioni-provvista/46096/
http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/novita-reverse-charge-2020-come-funziona-committente-stazione-appaltante/45860/
Legge di riferimento e fonti normative
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.