Aggiornato il 4 Maggio 2023
Il nuovo ravvedimento operoso 2023 serve a sanare l’omesso, tardivo, parziale o inesatto versamento di imposte o tasse, con l’applicazione di una sanzione ridotta che dipende dal momento in cui vi ravvedete ed è molto utile per abbattere notevolmente la multa che subireste in caso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate così come meglio descritto nel seguito e riportato nell’utile tabella sinottica di sintesi. In calce trovate tutti gli approfondimenti per ciascuna tipologia di ravvedimento operoso a seconda del tributo che avete omesso o per cui siete in ritardo anche parziale.
L’ultima legge di bilancio 2023 – LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 197 – ha introdotto anche il nuovo Ravvedimento Speciale o Ridotto con sanzioni ancora più basse ma indirizzato ad una platea minore di contribuenti in quanto introduce alcuni requisiti per accedervi. In calce a questo articolo trovate i parametri del ravvedimento speciale o ridotto.
In calce trovate anche la nuova guida gratuita dedicata al calcolo del ravvedimento operoso sulla fatturazione elettronica sia nel caso di operazione imponibili sia esenti.
Per il calcolo del ravvedimento operoso avete bisogno di:
- Data scadenza del tributo da ravvedere
- Data di pagamento (tenetevi sempre un paio di giorni di margine
- Sanzione Minima ordinaria applicabile
- Tabella con percentuale sanzioni applicabili
- Tassi di interesse legali vigenti
- Calcolatrice :-)
Il calcolo infatti avviene moltiplicando la sorte dovuta per una percentuale fissa dovuta a titolo sanzione. A questa andranno applicati gli interessi che intercorrono dalla data di omesso versamento a quella di pagamento con ravvedimento.
Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili applicate ad una sanzione minima del 30% corrispondente all’omesso versamento di tributi, tasse o imposte o acconti che rappresenta la fattispecie più ricorrente
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento |
0,20% per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno |
Tra il 15 esimo e 30 esimo giorno |
3% pari a 1/10 del minimo sanzione | |
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90 esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
3,34% pari a 1/9 del minimo sanzione |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
3,75% pari a 1/8 del minimo sanzione | |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
4,29% pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
5% pari a 1/6 del minimo sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale |
6% pari a 1/5 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | |
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione |
10% pari a 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Le sanzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 1997/471 e che vedete sopra riportate in tabella, se versate entro 90 giorni dall’omesso versamento sono ridotte della metà.
Ravvedimento Operoso Calcolo dei giorni IMPORTANTE
Importante ricordare che i giorni entro cui ravvedersi sono strettamente correlati al termine di presentazione della dichiarazione. Se questo subisce una proroga è necessario riscadenzare anche i termini entro cui ravvedersi e da cui scatta una sanzione piuttosto che un altra. A tal proposito è bene sapere che nel corso degli anni il legislatore ha concesso delle proroghe.
Proroga Unico 2020 sui redditi 2019
Per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso per correggere errori nel calcolo delle imposte generate da tali dichiarazioni dovrete anche considerare eventuali proroghe concesse dal legislatore sui termini di scadenza previsti per la trasmissione telematica. A titolo di esempio per la dichiarazione dei redditi 2020 il termine della dichiarazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.
Vediamo quali scadenze a seguito del Decreto Ristori Quater. Le dichiarazione dei redditi IRES e IRPEF e dell’IRAP possono beneficiare della proroga al 10 dicembre 2020. La proroga avrà effetti anche ai fini del calcolo di eventuali ravvedimenti operosi che dovranno tarare il computo dei giorni e delle sanzioni da queste nuove scadenze.
Possono beneficiare della proroga tutti i contribuenti indistintamente sia titolari di partita IVA e sia privati cittadini senza.
Questo implica anche che il calcolo del termine dei 90 giorni per coloro che si scordano di trasmettere la dichiarazione scatterà da tale data. Questo si traduce nel fatto che la dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa per quest’anno superato il termine del 10 marzo 2021, ossia 90 giorni dal 10 dicembre 2020.
Novità DL 124 del 2019
L’articolo 10-bis del Decreto legge n. 124 del 2019 estende il ravvedimento operoso lungo(1/7, 1/6 e 1/5 della sanzione minima edittale) anche ai tributi locali e regionali per cui per fare un esempio anche alla TASI, TARI, IMU, TARI e anche alle imposte di bollo. A questi si aggiungono anche i tributi doganali e le accise.
Novità dal Decreto Crescita 2019
Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare dal 2020
La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell’errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti:
Nella tabella in sintesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:
Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, etc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.
Come muoversi
E’ necessario prima di tutto individuare la sanzione minima applicabile alla particolare fattispecie omissiva e al tributo omesso e poi individuare la percentuale da applicare sulla base della tabelle riportata. Nel seguito trovate apposta gli articoli di approfondimento in quanto vi sono tributo per i quali la sanzione minima applicabile è il 30% mentre per altri è il 100% il 150% o più.
Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)
Ravvedimento con sanzione minima ordinaria al: | 30% | 100% | |
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione | Sanzione |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento | 0,20% | 0,20% |
per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | ||
Tra il 15esimo e 30esimogiorno | 3% | 10% | |
1/10 del minimo sanzione | 1/10 del minimo sanzione | ||
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | 3,33% | 11,11% |
1/9 del minimo sanzione | 1/9 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 3,75% | 12,50% | |
1/8 del minimo sanzione | 1/8 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% | 14,29% | |
1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore | 5% | 17% | |
1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | 1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | ||
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale | 6% | 20% | |
1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione | 3% | 10% |
1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Importante: la percentuale del ravvedimento operoso varia a seconda della sanzione minima prevista per quella tipologia di tributo per cui non serve solo sapere cosa ci dice il ravvedimento ma anche sapere la sanzione minima a cui applicare la riduzione prevista dal ravvedimento. Molti sbagliano perchè pensano chele sanzioni base siano tute del 30% ma no è cosi.
A questo aggiungo che è importante calcolare bene il ravvedimento in quanto in caso di errore nel calcolo il ravvedimento non si considera valido per cui sareste sanzionati con una sanzione piena laddove foste accertati, a nulla valendo cosi il ravvedimento versato.
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell’imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento. Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno beneficiarne per cui avranno delle proprie regole che potete consultare nei relativi articoli di approfondimento che trovate nel seguito. Ravvedimento IMU TASI TARI
Regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento
Nuova possibilità di utilizzare il ravvedimento super breve o brevissimo o alcuni lo chiamano sprint in ragione dello 0,2% giornaliero (al contrario degli altri due che hanno una percentuale fissa) e fino al quattordicesimo giorno.
Regolarizzazione entro i 30 giorni dall’omesso versamento
Nel caso di ritardato versamento e ravvedimento operoso preparato entro 30 giorni dalla scadenza ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo il nuovo tasso di interesse legale.
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE XLS per il calcolo)
Il file serve a farvi capire come funziona il calcolo. La tabella vi aiuterà nell’identificazione della percentuale da applicare alle sanzioni.
Regolarizzazione oltre i 30 giorni dall’omesso versamento
Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si riferisce il tributo oggetto. Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l’IVA di ottobre 2020, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2021, data di presentazione del modello Unico.
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l’errore
Se immaginiamo l’Irpef da unico il termine di presentazione della dichiarazione è il 30 settembre per cui parliamo del termine del 31 dicembre la sanzione scende ad 1/9 del minimo pari quindi al 3,33 per cento oppure entro 90 giorni dall’omesso pagamento o errore se la dichiarazione non esiste. In questo caso come vedete dalla tabella sopra la percentuale ha subito una modifica a partire dal primo gennaio 2016.
Ricordo che le percentuali sono applicato al minimo della sanzione che può variare da tributo a tributo per cui è necessario effettuare il calcolo in base alla vostra fattispecie.
Ravvedimento entro un anno dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione sale ad 1/8 del minimo pari quindi al 3,75%.
Ravvedimento entro due anni dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione continua a salire arrivando fino ad 1/7 del minimo pari quindi al 4,29%.
Ravvedimento ultima spiaggia se effettuato oltre due anni dall’errato o omesso versamento
In questo caso la sanzione massima sarà pari ad 1/6 del minimo ossia pari al 5,00%.
Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione
Nel caso non abbiate presentato la dichiarazione e da quello che vedo non siete pochi è possibile sanare la situazione evitando così l’applicazione di sanzioni più aspre avvalendosi anche in questo caso del ravvedimento operoso con applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo ossia pari 10% o 12% ma valido limitatamente al fatto che la dichiarazione omessa sia presentata solo tardivamente entro massimo 90 giorni dalla scadenza naturale. Oltre tale termine infatti la dichiarazione dei redditi deve essere considerata nulla ma dovrà pur sempre essere presa in considerazione come elemento per la ricostruzione del redditi.
Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell’anno in corso.
Ravvedimento sui Processi verbali di constatazione non ancora notificati dall’ufficio
La fattispecie interessa solo alcune imposte e fattispecie punibili. Premesso che per queste fattispecie sono certo sarete già assistiti da dottori commercialisti o legali esperti di diritto tributario e di assistenza alle imprese la sanzione in questo caso è pari ad 1/5 del minimo prima che sia stato notificato l’atto dall’Ufficio.
Novità dalla legge di stabilità 2016
La Legge di Stabilità 2016 introduce due importanti novità che vanno da una parte verso l’allungamento dei termini per poter fruire del ravvedimento operoso anche oltre l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e anche per la possibilità di poter avvalersi del ravvedimento successivamente alla constatazione della violazione da parte dell’organo accentratore sia esso agenzia delle entrate, Dogane, Guardia di Finanza.
Dall’altro invece la Riforma del 2015 prevede i pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione edittale è ridotta alla metà, dal 30% al 15%. Per i versamenti effettuati nei primi 15 giorni anche il ravvedimento sprint beneficerà della riduzione della metà delle sanzioni per cui la percentuale sarà dello 0,1% giornaliero fino ad un massimo dell’1,5%; questo perché per tutti i pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la penalità sarà pari a un quindicesimo del 15% per ogni giorno di ritardo, ovverosia
l’1% al giorno. Attualmente, la misura è pari al doppio (prima era il 2%).
A partire dal quindicesimo giorno e sino al novantesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge, la sanzione base diventa il 15%, mentre attualmente è pari al 30%. Questo si ripercuote direttamente anche sul calcolo del ravvedimento operoso. Superati i 90 giorni invece la base del 30% resta immutata per cui valgono le tabelle viste sopra.
Seppure assistiamo ad un progressivo aumento delle sanzioni bisogno riconoscere almeno che al contribuente è data la facoltà di avvalersi del ravvedimento anche a seguito della notifica formale di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva.
La Legge delega fiscale 2015 di cui al Decreto legislativo n. 158 del 2015 che introduceva importanti modifiche dal primo gennaio 2017 invece qualcuno ha ritenuto ci potessero essere i presupposti per anticiparlo di un anno per cui già dal primo gennaio 2016 scatteranno importanti novità a beneficio del contribuente in quanto sono riscritte le sanzioni con impatto diretto anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso per cui vi invito poi a leggere anche l’articolo dedicato proprio al ravvedimento.
Nel caso di ravvedimento entro il quindicesimo giorno non si avranno modifiche ma se già prendiamo il ravvedimento che fino al primo gennaio faceva scattare una sanzione del 3% oggi viene ridotta della metà per cui parliamo del solo 1,5% perché parliamo sempre di 1/10 ma da applicare al 50% del 30% per cui un decimo del 15 per cento = 1,5%.
Se invece il ravvedimento operoso scatta tra il trentesimo ed il 90esimo giorno allora parliamo di 1/9 del 15 per cento per cui parliamo dell’ 1,67%.
Successivamente al novantesimo giorno le sanzioni base tornano al 30% per cui quando ci avvaliamo del ravvedimento tornano al 3,75% semprechè la sanzione viene regolarizzata con ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione ossia il 30 settembre dell’anno successivo. Alla luce di questo la tabella di seguito deve essere aggiornata ma intanto vi anticipo gli effetti derivanti dalla Legge di stabilità 2016.
Novità nella Legge di Stabilità 2015
Vi anticipo che nella Legge di Stabilità 2015 è contenuta la modifica relativa al ravvedimento operoso che consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell’agenzia delle entrate salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P:R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Condizione questa che impediva un uso indiscriminato dell’istituto in quanto ciascuno potrebbe essere molto, ma molto, ma molto tentato di rinviare il pagamento delle imposte e delle tasse in quanto le sanzioni sarebbero solo del 3,75% massimo…per questo a mio avviso si potrebbe parlare di un mini condono fiscale. Ulteriore novità riguarda di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo ossia pari al 3,33% nel caso in cui il pagamento avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ossia in genere entro il 31 dicembre per i contribuenti con anno di imposta coincidente cn l’anno solare oppure entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore in per le omissioni per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica. Ma vediamo tutti i casi nel seguito
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Nel caso abbiate omesso la presentazione del modello di versamento F24 relativo al pagamento di un tributo per il quale avete operato una compensazione con un credito tributario e non dobbiate in pratica alcunché al fisco, ricordate che dovete comunque presentare il modello (non prevista nel caso di compensazione tributo su tributo). Nel caso lo abbiate dimenticato, la violazione può essere sanata entro un anno dall’omissione con una sanzione pari 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
Dall’entrata in vigore del Dlgs 158 del 2015 che introduce nel D.lgs 471 del 1997 all’articolo 15, il comma 2-bis che recita “2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e’ superiore a cinque giorni lavorativi”. Questo vale SOLO per i ravvedimenti presentati dal primo gennaio 2016.
Regolarizzazione omessa presentazione F24 a saldo zero
Termine ravvedimento
|
Sanzione base (articolo 15, D.lgs. 471/1997)
|
Riduzione della sanzione (articolo 13, D.lgs. 472/1997)
| Sanzione effettivamente applicabile |
Entro 5 giorni lavorativi | euro 50 | Ad 1/9 | euro 5,56 |
Dopo 5 giorni lavorativi e comunque entro 90 giorni | euro 100 | Ad 1/9 | euro 11,11 |
Entro 1 anno dall’omissione | euro 100 | Ad 1/8 | euro 12,50 |
Entro 2 anni dall’omissione | euro 100 | Ad 1/7 | euro 14,29 |
Oltre 2 anni dall’omissione | euro 100 | Ad 1/6 | euro 16,67 |
Dopo la contestazione della violazione ex articolo 24 legge 4/1929 | euro 100 | Ad 1/5 |
euro 20,00 |
Guida al Calcolo del nuovo ravvedimento operoso: troverete le modalità di calcolo e agli esempi del nuovo ravvedimento operoso .
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE
Quale tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso
Consulta sempre il tasso di interesse legale vigente considerando anche che laddove laddove la data di omesso versamento e la data di pagamento siano a cavallo d’anno dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/anno n e l’altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento e per ciascuno utilizzare il suo specifico saggio di interesse di competenza considerando (per vedere la tabella con tutti gli interessi vai all’articolo dedicato al Tasso di interesse legale.
Pagamento in ritardo ma senza aver utilizzato il ravvedimento operoso
Spesso capita che chi si dimentica di fare un pagamento lo effettua in ritardo, senza fare il ravvedimento. Cosa sbagliatissima in quanto pensando di aver superato l’adempimento ci si vede arrivare le sanzioni del 10% o del 30%. Sappiate che, seppur in un secondo momento potrete ravvedervi versando solo le sanzioni e gli interessi (avendo già pagato il tributo precedentemente), ovviamente sempre prima che siano iniziati accesso o ispezioni o che si sia stati accertati su quel tributo (Circolare 180 del 1980).
Nuovi Codici Tributo per il ravvedimento
Con la risoluzione n. 109 del 2007 l’agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:
- 1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,
- 1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,
- 1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,
- 1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi su imposte sostitutive,
- 1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,
- 1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all’Addizionale Regionale e 1998 per la comunale.
Come disciplinato dalla risoluzione n. 296 del 2008 il calcolo degli interessi viene effettuato con la formula dell’interesse semplice al capitale moltiplicando per il numero di giorni che vanno dalla data di omesso versamento fino a quella di versamento (solitamente, visti gli importo in ballo inserirei qualche giorno in più precauzionalmente al fine di evitare il rischio di errori che inificierebbero in toto la validità del ravvedimento operoso).
Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d’acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall’altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).
Se vi può essere di aiuto vi riporta una tabella dell’AE sui codici tributo delle sanzioni applicabili
Codici Tributo Sanzioni per il Ravvedimento Operoso | Codice Sanzione |
Sanzione pecuniaria Irpef | 8901 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef | 8902 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef (soppresso) | 8903 |
Sanzione pecuniaria Iva | 8904 |
Sanzione pecuniaria Irpeg | 8905 |
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta | 8906 |
Sanzione pecuniaria Irap | 8907 |
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette | 8908 |
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti | 8909 |
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti | 8910 |
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva | 8911 |
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva | 8912 |
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 |
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730 | 8915 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef rettifica modello 730 | 8916 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef rettifica modello 730 | 8917 |
Ires – Sanzione pecuniaria 8918 |
Mi raccomando sempre di verificare la correttezza del codice tributo con la norma specifica alla mano.
Tasso di interesse legale
Nel seguito la tabella con il tasso di interesse vigente per ciascun periodo. Vi ricordo che se il calcolo abbraccia più anni dovrete fare il calcolo della singola quota di interesse per ciascun anno e poi sommarli
INTERESSI LEGALI: | ||
Dal | Al | % |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% |
01/01/2018 | 31/12/2020 | 0,30% |
Conclusioni
In pratica il ravvedimento operoso riduce automaticamente le quanto più vicino il soggetto si ravvede rispetto alla scadenza originaria e consente di la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. L’avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Al riguardo, il Governo ha fornito chiarimenti interpretativi rispondendo all’interrogazione in Commissione n. 5-04818 del 25 febbraio 2015. Si segnala, inoltre, la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 e dal D.Lgs n. 158 del 2015 di riforma del sistema sanzionatorio.
Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE
Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE
Ravvedimento Operoso Errore 730 Sbagliato: come rimediare
Vi ricordo inoltre che potete leggere la nuova guida alla compilazione del 730 o del Modello unico in cui trovate molti consigli utili per comprendere facilmente quali spese si possono dedurre nel 730 o nell’unico e dedurvi per risparmiare sulle imposte di fine anno. In questo periodo inoltre potete consultare anche la guida al calcolo dell’acconto Irpef, Ires, Irap ed anche dell’acconto INPS.
Buonasera, ho vissuto per molti anni in Olanda ed acquistato una casa ne 2016, per cattiva informazione non mi sono mai registrata all’Aire ma ho pagato regolarmente le tasse in Olanda. Dal 2020 sono tornata in Italia, lavorando ed effettuando la dichiarazione dei redditi (per anno 2020 sia in Italia che in Olanda) ma senza compilare il modello Rw. Non ho ancora ricevuto nulla dall’agenzia delle entrate ma vorrei risolvere il tutto pagando quanto ragionevolmente dovuto. A chi mi posso rivolgere?
Salve sono un contribuente forfettario.
Ho inviato la richiesta per avere il contributo DL 25 maggio 2021, n. 73.
Quando mi hanno accreditato l’importo spettante, mi sono reso conto che ho sbagliato a inserire due dati in merito al fatturato medio mensile. Adesso mi trovo nella condizione di dover compensare quanto non mi spetta. Cercando su internet credo di avere capito che
per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto la compensazione puo essere fatta attraverso tre codici 8077 x il capitale 8078 x gli interessi 8079 x la sanzione. Che se pago entro 30giorni pago 1/10 della sanzione se pago entro 14 giorni pago solo lo 0,20.
Ma non ho capito due cose:
Come viene calcolata la sanzione.
I codici vanno bene anche per il DL 25 maggio 2021, n. 73.?
Salve, ho ricevuto una lettera dall’agenzia delle entrate perche’ nn ho presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019. Ho letto che il termine per presentarla è il 10 marzo, ma non riesco a raccapezzarmi. E’ possibile trovare un modo chiaro per poter compilare e presentare questa dichiarazione o devo per forza rivolgermi ad un caf?
Ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance, avendo dimenticato nella dichiarazione 2018 una voce di investimenti in Svizzera pari a 66447 Chf in titoli azionari, già sottoposti a condono nel 1981. Cosa devo fare per ravvedermi?
Buongiorno, mi sono dimenticato di pagare una rata su un pagamento dilazionato rateizzato con rata scadenza 30 Aprile 2019.
Come faccio a calcolare il Ravvedimento Operoso? Che voce devo inserire sul modello F24?
giusto fa bene
salve, ho ricevuto una lettera di avviso accertamento tari dal comune di milano, per omesso pagamento tari per l’anno 2013 e 2014, con sanzione del 200%, vista anche l’omessa denuncia di occupazione locali
Ora è possibile avvalersi del ravvedimento operoso?
vorrei fare richiesta ma vorrei anche capire prima se effettivamente potrei pagare con sanzione ridotta.
ho la scadenza a giorni, vorrei provare a mandare il modulo per l’autotutela con cui chiedere il ravvedimento
grazie
Dovrebbe contattare l’agenzia delle entrate italiana e verificare la sua posizione e procedere contestualmente alla regolarizzazione delle eventuali dichiarazioni omesse, se ce ne sono e l’eventuale pagamento delle sanzioni, se ce ne sono verificando con la convenzione alla ITALIA-GERMANI come sono disciplinati i redditi prodotti dalla sua amica.
il principio è che prima si ravvede meno paga, senza troppe valutazioni di convenienza. Altro discorso se decide di non pagare
Salve. Una mia amica vive e lavora in Germania da olter due anni. Ma siccome é giovane e non aveva un consulente non si è mai iscritta all’Aire. Ora sono venuto a conoscenza della cosa e visto che nel passato vivevo in una situazione simile ho subito capito il rischio della doppia tassazione retroattiva.
Ora secondo voi cosa dovrebbe fare per evitare di pagere una somma impossibile?
Grazie e scusate gli errori, sono cresciuto in Germania.
Si può effettuare ravvedimento operoso anche per Canone RAI ?
Grazie
Buongiorno
causa doppio CUD 2015 (riferito ad anno 2014) non ho fatto il conguaglio IRPEF e ho omesso la dichiarazione dei redditi. Gia relativamente all’anno 2012 mi arrivo’ una cartella che aveva un totale complessivo fra imposta (sempre IRPEF) non versata, sanzioni ed interessi di euro 1300 circa.
Ora mi chiedo se dopo tutto questo tempo ha senso fare un ravvedimento operoso per il 2014, visto che questa cartella ag. entrate non mi e’ ancora arrivata (ma il suo arrivo e’ quasi certo essendo i presupposti analoghi), e se insomma riusciro’ a spuntare qualche euro rispetto ai 1300euro che ho come parametro di spesa per la problematica 2012…. visto che i redditi sono simili.
Sauti
Lo può fare pagando l’imposta sui 100 euro non dichiarati attraverso il ravvedimento operoso. Dovrebbe poi inviare un nuovo modello Unico rettificato del precedente. Inutile dirle che per queste cifre costa di più regolarizzato che la regolarizzazione in sé. Però capisco che si vuole ravvedere per cui se lo vuole fare lo faccia e fa bene.
la può inserire nella dichiarazione come debito da versare