Sanzioni Esterometro per omessa presentazione o errori: scadenze, ravvedimento, proroga

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Aggiornato il 27 Luglio 2023

sanzioni multe importo denaro euroSe non avete presentato per tempo il nuovo adempimento che prende il nome di esterometro vediamo quali sanzioni rischiate per omessa presentazione del modello o trasmissione del flusso, come fare per rimediare riducendo le sanzioni o evitandole a seconda della tipologia di errore commesso.

Cos’è l’esterometro

L’esterometro consiste nella comunicazione delle operazioni effettuate con l’estero e più precisamente verso l’Unione Europea nei paesi al di fuori di questa o anche detti EXTRA UE. Sono escluse tutte le operazioni tra soggetti che hanno la residenza fiscale in Italia. Questo perché le operazioni tra soggetti residenti in Italia saranno oggetto di fatturazione elettronica.

Si tratta infatti, niente altro che di una porzione delle operazioni che dapprima erano inviate tramite l’INTRASTAT a cui si aggiungono ora anche vendite di prodotti o servizi verso e da paesi UE o Extra UE. Non ho quindi  particolari novità da segnalare se non per quei soggetti che ancora non le avevano, perchè hanno iniziato da poco l’attività.

Ricordo che nonostante l’entrata in vigore della fatturazione elettronica il primo gennaio 2019 le fatture emesse o ricevute da o nei confronti di soggetti esteri dovranno essere gestite in modalità cartacea ai sensi dell’articolo 21, del D.P.R. n. 633/72 dell’IVA.

Omessa o tardiva presentazione telematica dell’esterometro

Nel caso di omessa, mancata o tardiva presentazione si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per lo spesometro per cui parliamo di 2 euro per ciascuna fattura. Esiste anche un limite indipendentemente dal contenuto del modello che è fissato in 1.000 euro (mille) per ciascun trimestre.

Riduzione della sanzione

Esiste anche un modo di poter avere una riduzione della sanzione che consiste nell’effettuare al più entro 15 giorni dalla scadenza naturale della trasmissione un invio. La multa in questo caso scende ad un euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 500 euro per ogni invio trimestrale omesso o sbagliato.

Tabella di riepilogo delle scadenze e delle sanzioni dello spesometro/esterometro

Flusso corretto entro 15 GG 
Flusso corretto entro 15 GG  
Scadenze
Frequenza
Data Trasmissione (esempio)
Scadenza Trasmissione Spesometro corretto
Sanzione Minima
Sanzione Massima
Sanzione Minima
Sanzione Massima
1° semestre
16/10/17
Semestrale
13/10/17
28/10/17
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
06/04/18
Semestrale
03/04/18
18/04/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° trimestre 2018
31/05/18
Trimestrale
28/05/18
12/06/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° trimestre 2018
01/10/18
Trimestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
3° trimestre 2018
30/11/18
Trimestrale
27/11/18
12/12/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
4° trimestre 2018
28/02/19
Trimestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° semestre
01/10/18
Semestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
28/02/19
Semestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00

Spero che vi possa aiutare a muovervi meglio per comprendere i termini di correzione che avete a disposizione. Nell’esempio ho considerato che si procede alla trasmissione 3 giorni prima della scadenza e da quello mi sono ricavato il termine di invio dello spesometro corretto entro i 15 giorni successivi. Le stesse possono essere replicate anche per gli anni successivi.

Decreto proroghe esterometro 2019

Decreto proroga Esterometro Spesometro Liquidazioni periodiche

Quando si effettua la trasmissione dei dati

Ricordo che l’invio viene effettuato entro la scadenza l’ultimo giorno del mese successivo a cui l’operazione si riferisce senza distinzione tra vendita di prodotti o merci oppure per prestazioni di servizi. Più in particolare per le fatture di vendita si dovrà vedere la data di emissione mentre per le fatture di acquisto si dovrà vedere la data di registrazione Iva nei propri registri
Potrebbe essere possibile in linea teorica trasmettere con la fattura elettronica anche quelle con l’estero indicando un generico codice convenzionale “XXXXXXX” per il codice del destinatario che, nel caso dell’esterometro sappiamo che non esiste. In questo modo l’agenzia delle entrate avrebbe a disposizione le medesime informazioni.

Dati da trasmettere

Con l’occasione vi ricordo nel seguito xls i dati da trasmettere nell’esterometro (nella sostanza gli stessi dello spesometro). Si tratterà probabilmente di modificare gli algoritmi dei sistemi gestionali contabili in vostro uso per procedere alla elaborazione di nuovi tracciati secondo le medesimo specifiche tecniche disponibili ad oggi per la trasmissione dello spesometro. Cambieranno i paesi delle controparti, siano queste clienti o fornitori ed il regime iva applicabile alle operazioni trattandosi anche di operazioni EXTRA UE.

Unico problema a mio avviso è che nel caso di fornitori EXTRA UE sarà più difficile trovare e in alcuni casi rimediare le informazioni. Parlo per esempio di informazioni con controparti cinesi o di altri paesi dalle regioni lontane che non utilizzano le stesse definizioni del vecchio continente. Nel seguito quelle di cui avrete bisogno:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • la tipologia di operazione.

Abrogazione dell’Intrastat

Purtroppo l’INTRASTAT andrà comunque comunicato anche in presenza di questo nuovo esterometro che di fatto contiene le stesse informazioni. Questo naturalmente mi trova in totale disaccordo con l’amministrazione finanziaria che, come spesso accade, ultimamente, parla di semplificazione ma di fatto incrementa il numero e l’onerosità degli adempimenti non portando beneficio in termini di lavoro alla categoria dei dottori commercialisti ma estendendola solo alle software house che staccano parcelle niente male e incrementano il ventaglio delle soluzioni software disponibili.

In definitiva quindi la semplificazione sta andando verso una contrazione del mercato del lavoro dei fiscalisti o dottori commercialisti duplicando le informazioni richieste immotivatamente.

Tuttavia è solo questione di tempo a mio avviso perchè l’irragionevolezza del doppio è manifesta a tutti

Chiarimenti

Le sanzioni previste per lo spesometro sono contenute nell’articolo 11, comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/1997. Inoltre è vietato il cumulo giuridico  ex articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Proroga Esterometro

Errori e correzioni Spesometro/Esterometro: come evitarle

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