Aggiornato il 28 Aprile 2023
Nel seguito le misure di inasprimento per i furbetti del reddito di cittadinanza e come lo Stato nonché anche le misure di sospensione dal beneficio. In calce all’articolo troviamo anche le ultime novità nel reddito di cittadinanza introdotte dal Governo Meloni.
Articolo 7–ter
(Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale)
L’articolo disciplina la sospensione dell’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale.In particolare, in base al comma 1, l’erogazione è sospesa se il beneficiario o il richiedente sono destinatari di una misura cautelare personale, sono condannati (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all’articolo 7, comma 3, ovvero sono latitanti o si sono sottratti volontariamente all’esecuzione di una pena.
I successivi commi 2, 3, 4 recano le disposizioni processuali e procedimentali che disciplinano l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Il comma 5 stabilisce che la sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda all’INPS allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Il comma 6 destina le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, previo versamento annuale dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato, ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Al riguardo, si ricorda che la RT sul testo approvato dal Senato, relativa all’articolo 18-bis, che sospende il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e di pensione anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena, disponendo che i relativi risparmi siano anch’essi riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, affermava che, trattandosi di entrate aventi carattere di novità, la riassegnazione alla spesa non comporta oneri e che la misura avverrà nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che risulteranno invariati. Si ritiene condivisibile l’impostazione adottata nella RT relativa all’articolo 18-bis, che riguarda una fattispecie comparabile a quella in esame, sulla quale non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 7
(Sanzioni)
Il comma 15-quater, inserito nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, incrementa di 65 unità il “contingente di personale per la tutela del lavoro” dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 826 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il richiamato personale è collocato in “soprannumero” a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il comma 15-quinquies, al fine di ripianare i livelli di forza organica, autorizza l’Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1 ottobre 2019.
Il comma 15-sexies stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l’anno 2019, a euro 2.380.588 per l’anno 2020, a euro 2.840.934 per l’anno 2021, a euro 3.012.884 per l’anno 2022, a euro 3.071.208 per l’anno 2023, a euro 3.093.316 per l’anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016 per la definizione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 15-septies riduce il numero di personale prevalentemente ispettivo che l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, disponendo il decremento della del contingente previsto dalla legge di bilancio 2019 e rideterminato pari a n. 283 unità per il 2019 (in luogo delle n. 300 attualmente previste), a n. 257 unità per il 2020 (in luogo delle n. 300 attualmente previste) e a n. 311 unità per il 2021 (in luogo delle n. 330 attualmente previste). Conseguentemente sono ridotti gli incrementi già disposti dalla medesima norma per il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018. In particolare gli incrementi sono posti a euro 728.750 per il 2019 (in luogo di 750.000 attualmente previsti), a 1.350.000 per il 2020 (in luogo di 1.500.000 attualmente previsti) e a euro 2.037.500 annui (in luogo di 2.325.000 annui attualmente previsti) a decorrere dal 2021.È stabilito che ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro 21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall’anno 2021 (nel testo vigente pari invece a euro 6.000.000 per il 2019, a 24.000.000 per il 2020 e a 37.000.000 annui a decorrere dal 2021) si provveda a valere sulle risorse del fondo, di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016, per la definizione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il dispositivo è stato inserito a seguito dell’approvazione di un emendamento dei Relatori (7.200) presentato nel corso dell’esame in Commissione durante la seconda lettura presso la Camera dei Deputati(4) .
Al riguardo, sui commi 15-quater–15-sexies, per i profili di quantificazione e copertura, in termini analoghi a quanto già rilevato in relazione all’articolo 6, commi 6-bis–6-quinquies, va considerato che ai sensi della normativa vigente, in presenza di nuove norme che comportino nuovi e maggiori oneri e in particolare nella materia del pubblico impiego, sono prescritti specifici contenuti obbligatori per la RT di accompagnamento, ivi puntualmente indicati all’articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo della legge di contabilità.
Ad ogni modo, in particolare, considerando i parametri assunti dalla RT annessa alla legge di bilancio 2019 per reclutamenti ivi autorizzati nei profili corrispondenti al solo ruolo iniziale degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, va rilevato che l’importo previsto per il 2019 sembrerebbe essere sottostimato(5) (6) mentre negli anni successivi sembrerebbe essere congruo.
Sul punto, andrebbero altresì fornite puntuali indicazioni in merito ai probabili riflessi che deriveranno dai reclutamenti in questione, rispetto allee spese di funzionamento dell’Arma (casermaggio vario; armamento, postazioni di lavoro etc. etc.) dal momento che i reclutamenti in questione sono disposti espressamente in “soprannumero” all’organico attualmente previsto ai sensi della normativa vigente.
Quanto ai profili di copertura, andrebbero comunque richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati ovvero in via di perfezionamento esistenti a valere delle residue risorse riferibili alla dotazione del Fondi per le esigenze assunzionali delle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di stabilità 2017, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2019, nonché rassicurazioni in merito all’adeguatezza delle restanti risorse a fronte degli impegni di spesa eventualmente già programmati, in relazione ai reclutamenti per le altre Amministrazioni dello Stato ed i Corpi di Polizia.
In merito al comma 15-septies, alla luce dei parametri esposti dalla RT annessa al ddl di bilancio 2019 in relazione alla norma che autorizzava il reclutamento di 300 Ispettori presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) per il 2019 e il 2020 e di 400 unità nel 2021, alla luce dei parametri retributivi ivi considerati, i definanziamenti disposti dalla norma in esame, appaiono sostanzialmente corretti(7) .
Ciò detto, atteso che l’autorizzazione di spesa “modificata” con la norma in esame, pur essendo formulata come “tetto massimo” (oneri pari a) è evidentemente riferita ad una specifica platea assunzionale per ciascuna delle annualità considerate (non “fino a”).
4) L’emendamento è stato corredato da una relazione “tecnica” che però non è stata formalmente suffragata dalla Ragioneria. Nella citata relazione, con riguardo ai commi 15-quater e 15-quinquies si precisa che la modifica della dotazione organica del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all’articolo 826, comma l, del COM si è resa necessaria al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza per il contrasto del fenomeno del lavoro irregolare in ambito nazionale, anche con riferimento alla verifica della regolarità del lavoro svolto dai percettori del reddito di cittadinanza. La stessa relazione tecnica fornisce poi una tabella, riportata a seguire, esplicativa degli importi riferiti al trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al personale allievo ed effettivo, aggiornato al 1° gennaio del corrente anno 2019.
Totale annuo | Valore medio di trattamento accessorio | Nuovo valore trattamento fondamentale | |
Allievo Carabiniere | 21.046,37 | 21.046,37 | |
Carabiniere Effettivo | 41.817,10 | 3.678,10 | 38.139,00 |
Carabiniere Scelto | 43.259,10 | 3.678,10 | 39.581,00 |
Maresciallo | 51.028,74 | 3.678,10 | 47.350,64 |
Maresciallo Ordinario | 53.170,47 | 3.678,10 | 49.492,37 |
5) In particolare, sulla base dei parametri forniti dalle presentatrici l’onere per il 2019 sarebbe di 595.146 euro, mentre sulla base dei parametri indicati nella RT annessa all’ultima legge di bilancio e nell’ultimo DPCM autorizzativo di assunzioni, l’onere sarebbe di 579.556 euro. Invece il comma 15-sexies prevede 342.004 euro per il 2019.
6) In particolare, la RT annessa al ddl bilancio 2019 evidenzia per il profilo di Allievo Carabiniere, il trattamento economico iniziale di 21.050 euro lordi, all’acquisizione del grado di “Carabiniere”, il trattamento economico passa a 42.780 euro lordi, di cui 38.010 euro di trattamento fondamentale e 4.770 euro di componente retributiva “accessoria”. All’avanzamento al grado di “Scelto” (non prima del quinto anno) il trattamento complessivo previsto ammonta a 44.590 euro lordi, di cui 5.140 euro di trattamento accessorio. Valori, questi ultimi, tutti però più elevati rispetto a quelli indicati nella relazione dei presentatori dell’emendamento. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, A.C. 1334, Tomo I, pagina 214. Quanto invece al profilo retributivo relativo alle n.32 unità da reclutare nel ruolo sottufficiali (Marescialli), alla luce dei parametri retributivi indicati per l’onere a regime dei Marescialli così come indicati nell’onere bilanciato a regime considerato, per i reclutamenti nel Ruolo ispettori dell’Arma, autorizzati dalla Funzione Pubblica il 24 ottobre 2018, si indica una retribuzione di 50.736,87 euro lordi annui a regime: valore ques’ultimo evidentemente più elevato rispetto a quello indicato in relazione al grado di maresciallo ordinario dell’Arma nella “relazione” in esame. Cfr. Ministero della pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione pubblica, D.P.C.M. 24 ottobre 2018, Tabella E.
7) Relativamente agli oneri che vengono rideterminati, in sostituzione dei 6.000.000 di euro previsti dalla RT annessa al ddl bilancio per il 2019 in relazione a n. 300 unità, la riduzione della platea assunzionale a 283 unità per lo stesso anno dovrebbe comportare un onere complessivo rideterminato di 5.662.083 euro (5.657.739 l’importo della norma in esame); dal 2020 invece non vi sono differenze. Cfr. A.C. 1334, doc. cit., pagina 228-229.
Novità 2023: cosa cambia
Il Governo Meloni introduce alcuni elementi di novità. Dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto per un massimo di 8 mensilità. Solo i nuclei familiari in cui sia presente un disabile continueranno a beneficiarne per la durata originaria.
Ulteriore elemento di novità che a mio modesto avviso aggiunge poco o forse aggiunge solo un costo certo dal profitto incerto per lo Stato (e quindi per le nostre tasche) riguarda l’obbligo di partecipazione ad un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per un minimo di 6 mesi. La non partecipazione determina la decadenza dal reddito di cittadinanza.
Nei mesi passati ovviamente proclamavano di introdurre una forma più rigida di forme di decadenza e che avrebbero reso lo strumento efficace, ossia quello di obbligare anche a non rifiutare offerte di lavoro. Ma naturalmente sappiamo tutti che ormai nel reddito di cittadinanza c’è un bacino di elettorato da salvaguardare per cui nessuno ovviamente osa toccarlo.