Aggiornato il 28 Aprile 2023
Capire come funziona una polizza vita o una polizza temporanea caso morte o oppure uno strumento finanziario che ci consente di ottenere una futura rendita vitalizia o un capitale per sè o per i propri figli, marito o moglie o altro destinatario è necessario per comprendere non solo la possibilità di soddisfare delle naturali inclinazione dell’uomo a far del bene e a risparmiare ma anche quali vantaggi o agevolazioni fiscali il legislatore ha concesso a questi strumenti finanziari.
Nel seguito vediamo come funziona la polizza assicurativa mista e quali vantaggi fiscali attribuisce al sottoscrittore della polizza assicurativa contratto assicurativo.
Polizza Vita Mista Come funziona: cos’è e come funziona
La polizza vita mista consiste in un piano di accumulo di capitale che sarà investito o al quale l’istituto bancario o assicurativo che lo vende fa corrispondere la maturazione di un tasso di interesse che sarà corrisposto interamente allo scadere del contratto se l’assicurato sarà ancora in vita o a delle persone da lui nominate o ai suoi eredi naturali e legittimi se allo scadere del contratto sarà deceduto.
Questo prodotto assicurativo è istituito solamente da:
- banche
- compagnie di assicurazioni
- altri istituti finanziari autorizzati.
La finalità è quella di creare un risparmio forzato in famiglia che servirà per costituirsi un capitale futuri per sè o per i propri familiari anche in considerazione di un evento avverso e prematuro che potrebbe metterli in difficoltà economica.
La finalità è anche quella di integrare una pensione. Ad oggi chi non sottoscrive e non promuove forme di integrazione della propria pensione attraverso fondi pensione, piani di accumulo individuali o collettivi, polizze vita o prodotti finanziari similari molto probabilmente si troverà a confrontarsi con un potere di acquisto ridotto.
La polizza Vita si chiama mista perché una quota parte del premio versato va nel caso morte ed la restante nel caso vita: la prima quota è rappresentata dal premio assicurativo pagato che va a coprire il rischio della morte mentre la quota residua è una componente di risparmio.
La caratteristica è che alla scadenza sicuramente qualcuno percepirà il capitale versato negli anni più un interesse o premio negoziato al momento della sottoscrizione per il trascorrere del tempo in cui il capitale è stato nelle mani della banca. Inoltre gli aventi diritto avranno diritto al pagamento allo scadere del contratto ed indipendentemente che il contraente abbia sia ancora in vita o meno.
In che modo maturano interesse, cedole o valore nella polizza vita mista?
Il valore dipende dal contenuto del contratto: potrebbero esserci contratti infatti che prevedono la gestione separata delle somme versate secondo delle linee di investimento predefinite negoziate (aggressive o meno). In alternativa sarà possibile anche richiedere un interesse fisso anche se dubito che in questi periodi ne troviate ancora di soggetti che ve li concedono.
Solitamente le gestioni separate, proprie per la loro natura non hanno al loro interno gestione aggressive per cui viene prevista una asset allocation che si indirizza per lo più su titoli governativi, investment grade, titoli di stato con rating elevato o obbligazioni di società con rating. Certo avere un rating alto dopo il 2009 deve essere vista sempre come una delle variabili su cui formare il giudizio ma non l’unica. Sappiamo le società rating come lavorano e quello che non hanno visto o detto durate prima della crisi. A mio modesto avviso è solo una componente di un giudizio valutativo che dovrebbe avere il suo peso ma nulla più.
Durata della polizza vita
Non c’è una durata minima prevista giuridicamente per la qualificazione e per lo sfruttamento dei benefici fiscali connessi in quanto la durata del contratto è lasciata alla libera contrattazione tra le parti.
I contratti possono prevedere delle cause specifiche di uscita o delle situazioni che consentono il pagamento anticipato o anche la possibilità di un riscatto anticipato a pagamento.
Basti pensare ad improvvise malattie, infortuni bisogni di assistenza fisica personale o dei familiari come anche vicende come la perdita di lavoro per colpa propria o anche per decisioni aziendali come ristrutturazioni, fusioni etc.
Logico che minore sarà la durata del contratto probabilmente minori saranno gli interessi che matureranno sulle somme investite. La legge degli interessi composti in questo prodotto, laddove ve ne siano di interessi minimi garantiti è una componente importante e come sappiamo questa è funzione diretta del trascorrere del tempo.
Attenzione ai costi
E’ molto importante che verifichiate i costi di negoziazione e gestione della polizza compresi quelli iniziali di sottoscrizione o altre fees e altre componenti di costi dai nomi anche incomprensibili che potreste andare a pagare perchè potrebbero abbattere anche interamente il guadagno annuale del fondo. E’ bene quindi fare un confronto o benchmark magari dello stesso prodotto polizza vita mista ma di diversi istituti.
Per esempio per questo genere di informazioni si potrebbero trovare delle interessanti informazioni sul sito dell’IVASS o della Banca d’Italia o anche della COVIP se trassi di fondi di natura previdenziale. Se si cerca bene si riescono a trovare statistiche sui costi annuali. Approfondire in questi casi è sempre cosa buona e giusta perché basti pensare che per vendervi questi prodotti ci sono degli intermediari e che tanti più pezzi ossia polizze vendute tanto più incasserà provvigioni per cui l’attenzione la sposterà sicuramente più sulla conclusione del contratto che sui costi dello stesso. Non vi fate quindi prendere dalla noia di leggere il prospetto informativo. Con la Direttiva MIFID II inoltre i costi dovranno essere messi in chiaro nel prospetto informativo per cui via caratteri microscopici e avanti con tabelle esplicative pena l’applicazione di pesanti sanzione. In definitiva dovrebbe diventare più facile prenderne visione ed effettuare dei confronti.
Versamento dei contributi assicurativi
Il versamento del premio assicurativo potrà avvenire in un’unica soluzione o anche a rate. Spesso si prevede anche un versamento minimo ma viene data la possibilità di aumentare discrezionalmente il versamento anche di tanto in tanto in base alle esigenze. Il versamento dobbiamo pensare infatti che rappresenta un una forma di risparmio indotta per cui il contraente assicurato potrebbe avere desiderio di aumentare la quota di risparmio investita nella polizza.
Per comprendere quanto destinare a queste forme di risparmio è necessario comprendere quanti anni ci separano dalla scadenza del contratto, le nostre aspettative, la nostra situazione familiare e la nostra propensione al rischio ed i bisogno che potremmo ragionevolmente avere nel breve e medio periodo. Una valutazione da fare onestamente e consapevolmente. La componente esogena gioca poi un ruolo fondamentale ma quella è esogena per cui non possiamo controllarla ma possiamo stimarla. Nessuno avrebbe mai pensato alla crisi del ’21 o a quella del 2009, tuttavia c’è stata e ne siamo usciti per cui anche un cauto ma sano ottimismo aiuta. Se non ci fosse del resto quello non verseremo nemmeno il nostro stipendio in banca per paura che fallisca.
Detrazione Fiscale Premi assicurativi
Per la detrazione fiscale del premio pagato sarà facile effettuare la compilazione in quanto dovreste trovarvi le risultanze all’interno dell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate o dell’INPS in cui potreste. Dalla polizza assicurativa inoltre o da altra attestazione scritta rilasciata dalla compagnia di assicurazione dovreste avere il dettaglio del costo detraibile fiscalmente.
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36 | Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni |
38 | Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave |
39 | Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza |
43 | Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi |
‘36’ per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).
L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
- ‘38’ per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
- ‘39’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
- ‘43’ per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.
Quali compagnie le offrono? Faccio fatica a trovarne…grazie