Abbiamo visto come per la detrazione fiscali di farmaci, visite mediche specialistiche e spese sanitarie siano richiesti alcuni specifici requisiti per fruire della detrazione fiscale IRPEF.
Tuttavia vi sono delle limitazioni e delle esclusioni che operano alla base della detrazione e che dipendono dalla tipologia e della finalità della prestazione medica ricevuta.
Spese Sanitarie escluse dalla Detrazione Fiscale IRPEF
La detrazione non spetta per le spese relative a :
- conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155);
- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);
- prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);
- prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);
- prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
- trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);
- acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2);
- frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3).
Il principio per la comprensione della detraibilità della spesa o no va rintracciato prima di tutto nella cura di una patologia finalizzata al ripristino di attività fisiche e cognitive.
Dove indicarlo nel 730 o nel modello Unico
Una volta soddisfatte queste condizioni ossia definizione del dispositivo medico, marcatura CE, corrispondenza tra soggetto che detrae il costo e soggetto che lo indica nella dichiarazione e prova dell’acquisto con lo scontrino parlante lo potrà indicare nella dichiarazione dei redditi modello 730 al rigo E1 o se usa il modello Unico il rigo RP1.
La detrazione vale anche se lo avete acquistato per un familiare che avete a carico fiscalmente come definito anche nell’articolo dedicato alla guida fiscale delle spese mediche e sanitarie.
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integratori prescritti regolarmente da chirurgo vascolare per linfedema arti inferiori sono detraibili sul 730? considerato che lo stesso specialista li ritiene necessari per la relativa terapia. Ho già speso circa 100 euro e la cura dovrà ancora continuare. Credo si renda necessario intervenire nella competenza del Ministero della Salute, perché un pensionato non può permettersi dette spese. Attendo cortese riscontro Grazie.