Aliquote IMU TASI 2022 Comune di Torino: prima casa e seconda casa Scadenza e Pagamento

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Nell’articolo trovate le Aliquote IMU e TASI 2020 che i contribuenti del Comune di Torino dovranno pagare attraverso il modello F24  o bollettino postale entro le scadenze di seguito descritte e secondo le modalità di calcolo indicate nella apposita tabella

Il calcolo viene esplicitato sia per i proprietari della prima sia della seconda casa o anche per negozi e uffici. Le modalità di pagamento non hanno subito novità mentre il perimetro di applicazione delle esenzioni e le eccezioni di versamento si sono leggermente allargate.

IMU e TASI sulla prima casa non si deve versare in quanto godono dell’esenzione tranne nel caso di abitazioni di lusso. TASI abrogata dal 2020 per effetto della legge di Bilancio che tuttavia la fa rientrare dalla finestra in quanto consente ai comuni di incrementare IMU sopra il 10,6 per mille dello 0,8 per cui confluirà di fatto nel pagamento della nuova IMU 2020. Per cui il primo che si prenderà i meriti di una fantomatica abrogazione della TASI saprete già di che pasta è fatto.

Per prima casa si intende l’abitazione principale ossia quella casa dove per intenderci oltre alla residenza anagrafica avete la dimora abituale vostra o dei vostri familiari a carico.

Informazioni utili per il pagamento dell’acconto della nuova IMU 2020: la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, ha eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU (art 1, commi da 738 a 783). La scadenza per effettuare il pagamento della prima rata 2020 viene sospeso. In materia di IMU, TASI, TARI e Tributi infatti viene introdotto la sospensione fino al 30.09.2020 dei termini di versamento delle rate con scadenza compresa fra il 01.03.2020 e il 30.06.2020 per avvisi/ingiunzioni già inviati e relative a piani di rateazioni già concordati. La Rata di acconto IMU  è fissata per il 16 giugno mentre il saldo IMU scade il 16 dicembre.

>>> Sintesi Novità IMU 2020

Calcolo IMU 2021 Comune di Torino

Nel seguito una utilissima tabella per il calcolo a seconda delle categoria :

CAT. CATASTALE TIPOLOGIA CRITERI DI CALCOLO IMU Competenza
A/1, A/8, A/9 Abitazioni di pregio di vario genere RC*1,05*160/100*aliquota Comune
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 Abitazioni di vario genere RC*1,05*160/100*aliquota
A/10 Uffici RC*1,05*80/100*aliquota Comune
da B/1 a B/8 Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni RC*1,05*140/100*aliquota Comune
C/1 Negozi RC*1,05*55/100*aliquota Comune
C/2, C/6, C/7 Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali RC*1,05*160/100*aliquota Comune
C/3, C/4, C/5 Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro RC*1,05*140/100*aliquota Comune
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota Stato (+Comune)
 
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazioni RC*1,05*80/100*aliquota Stato
Terreni agricoli Terreni agricoli RD*1,25*135/100*aliquota Comune
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) Comune
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013   Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota Comune

Chi deve pagare la TASI per il Comune di Torino?

La TASI 2020 è stata abolita e ricompresa nell’IMU come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alle Novità IMU  anche se di fatto resta ferma la clausola dell’invarianza del gettito comunale per cui è come se fosse assorbita nell’IMU. Nessun risparmio in vista quindi.

Calcolo Base imponibile IMU

La base imponibile dell’IMU e della TASI sono le stese e si ottengono dalla rendita catastale rivalutata del 5% a cui applicare il moltiplicatore sotto descritto che varia in funzione della categoria catastale.

La  moltiplicazione che dovete fare per ottenere la base imponibile è

RC*1,05*moltiplicatore=base imponibile

Moltiplicatori IMU

160 per le abitazioni del gruppo A  (esclusa la categoria catastale A10) e categorie C2, C6 e C7, 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5, 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati), 60 per il gruppo catastale D, escluso D5, 55 per la categoria catastale C.

La base imponibile andrà poi moltiplicata per l’aliquota dell’IMU o della TASI a seconda dei casi. Una volta ottenuto il valore da versare passiamo alle modalità di pagamento

Aliquote e detrazioni IMU

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIO

NE

(in Euro)

Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e unità non abitative non ricadenti nella casistica sotto elencata

10,60

(interamente al Comune)

Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione di quelli classificati in cat. D/3 destinati a sale cinematografiche

10,60

(7,6 allo Stato e 3,0 al

Comune)

Fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità

9,60

(7,6 allo Stato e 2,0 al

Comune)

Aree fabbricabili

9,60

(interamente al Comune)

Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7)

nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

posseduta da cittadini italiani, residenti all’estero ed iscritti all’AlRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso;

casa coniugale assegnata all’ex- coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, ivi residente e dimorante abitualmente ;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008;

6,00

(interamente al Comune)

€200,oo
Unità abitative adibite ad abitazione principale concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze.

10,60

(interamente al Comune)

Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Torino un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

(Regolamento IMU – art. 4 comma 6).

10,60

(interamente al Comune)

Base imponibile ridotta del

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIO

NE

(in Euro)

Fabbricato di interesse storico o artistico;

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. (Regolamento IMU – art. 4 commi 6, 7 e 8).

Aliquota di riferimento

Base imponibile ridotta del

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98, fatta eccezione per quelle messe a disposizione dell’Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie residenti, in emergenza abitativa e iscritte a Lo.C.A.Re.• art. 2, comma 3: a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale)

Art. 5 comma 2: a studenti universitari fuori sede (Regolamento IMU – art. 4 comma 1).

5,31

(interamente al Comune)

Unità abitative (escluse le pertinenze) messe a disposizione dell’Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie residenti, in emergenza abitativa e iscritte a Lo.C.A.Re, locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell’art. 2, c. 3, della L. 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale).

(Regolamento IMU – art. 4 comma 1)

4,31

(interamente al Comune)

Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:

art. 5 comma 1: contratti transitori art. 2 comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale

7,95

(interamente al Comune)

Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate “a canone libero” per le quali venga definita una riduzione tra il 10 e il 20% del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe

10,60

(interamente al Comune)

Unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate “a canone libero” per le quali venga definita una riduzione superiore al 20% del canone di locazione per la rimanente durata del contratto ed eventuali proroghe

10,60

(interamente al Comune)

Unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

8,60

(interamente al Comune)

Unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d’imposta coincidenti con i primi due anni di attività

8,60

(interamente al

Comune)

Se u.i. in cat. D: 7,6 allo

Stato e 1,0 al Comune

Terreno agricolo 10,60

l’aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2019 pari al 7,08 per mille

*** )

1’aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2019 pari al 5,75 per mille l’aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2019 pari al 10,60 per mille

ALIQUOTE 2021 comune di TORINO__

ALIQUOTE TARI 2021 comune di TORINO_

ALIQUOTE TARI 2021 comune di TORINO

ALIQUOTE IMU 2021 comune di TORINO

Modalità di pagamento IMU Torino 

Le scadenze sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno 2017 per cui non avete problemi al momento. Rispetto alle modalità di pagamento va utilizzato il modello di versamento F24 emanato dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i codici tributo che trovate sotto.

Modalità Versamento IMU 2020 Protocollo n. 214429 2020 Agenzia Entrate

Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it

COME DOVE SPESE DI COMMISSIONE
Modello F24* Sportelli bancari/Uffici Postali Nessuna
On line È possibile utilizzare il sito www.poste.it Consultare le condizioni economiche sul sito
Bollettino postale Uffici postali Pagamento a sportello € 1,30
Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70

(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2020

Il pagamento dell’acconto, pari al 50% del dovuto annuo, doveva essere effettuato entro martedì 16 GIUGNO 2020.

Il pagamento del saldo, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere effettuato entro mercoledì 16 DICEMBRE 2020.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2020
Il pagamento dell’acconto, pari al 50% del dovuto annuo, doveva essere effettuato entro martedì 16 GIUGNO 2020. Il pagamento del saldo, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere effettuato entro mercoledì 16 DICEMBRE 2020.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).

Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia

Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve:

per la quota spettante al Comune, effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI TORINO
(Codice Bic Swift: UNCRITM1Z43), utilizzando il codice Iban IT56T0200801033000110050089
per la quota riservata allo Stato (da versare per i fabbricati di categoria D), effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (Codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000
Avvertenze
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Torino (SERVIZIO IMU – C.so Racconigi 49 – 10139 Torino – Fax 011 01133834) per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale del contribuente;
la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
l’annualità di riferimento;
l’indicazione “Acconto”.

Per la TASI invece si potrà utilizzare sia il modello F24 sia il bollettino postale TASI. Nel seguito trovate i codici tributo da utilizzare e le modalità di compilazione del modello così da non sbagliarvi. Una volta ottenuto l’ammontare riepilogo le scadenza perchè non si mai

Scadenze IMU TASI Comune Torino

Acconto IMU: entro il 16 giugno di ogni anno

Saldo IMU: entro il 16 dicembre

Acconto TASI: abolita dal 2020

Saldo TASI: abolita dal 2020

Ricordate che se la scadenza ricade il sabato o la domenica o altro festivo slitta al giorno lavorativo successivo.

Comuni limitrofi di Torino

Le Aliquote devono essere deliberate dal Giunta Comunale di Torino ma al momento vale quella del 2020 in quanto il comune ancora non ha deliberato quelle per il 2020. Il versamento per cui avverrà sulla base di quelle e poi a dicembre si effettuerà il conguaglio.

Aliquote_imu_comune Torino

Per il 2020 al momento infatti non ci sono delibere di approvazione delle aliquote relative all’anno 2020 per cui si prenderà quella per il 2019 .Non ci sono regolamenti relativi all’anno 2020.

Verifica Aliquote IMU 2020

Mi raccomando sempre di verificare sul sito del comune di ubicazione dell’immobile se è stata approvata la delibera comunicale con le nuove aliquote.

  1. Calcolo IMU
  2. Ravvedimento Operoso (pagamento in ritardo di IMU e TASI)

L’importo da pagare viene calcolato con le seguenti modalità:

  • entro il 14° giorno dalla scadenza
    • maggiorato della sanzione ridotta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo e degli interessi, calcolati al tasso dello 0,1% annuo fino al 31/12/2018 e dello 0,3 % dall’1/1/2019
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza
    • maggiorato della sanzione ridotta pari al 1,5% e degli interessi calcolati al tasso  dello 0,1% annuo fino al 31/12/2018 e dello 0,3 % dall’1/1/2019
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza
    • maggiorato della sanzione ridotta pari al 1,66% e degli interessi calcolati al tasso  dello 0,1% annuo fino al 31/12/2018 e dello 0,3 % dall’1/1/2019
  • dopo 90 giorni dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno dell’imposta, cioè entro il 31 dicembre dell’anno successivo maggiorato della sanzione ridotta pari al 3,75% e degli interessi calcolati al tasso dello 0,1% annuo fino al 31 dicembre dell’anno dell’imposta e dello 0,3 % dal’1° gennaio dell’anno successivo.

Puoi effettuare il calcolo personalmente o con l’aiuto di un nostro operatore. Vedi di seguito le varie possibilità.

Codici Tributo da utilizzare

Nel seguito i codici tributo da utilizzare con gli esempi di compilazione: Codice tributo 3958 TASI abitazione principale e relative pertinenze, codice tributo 3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale, codice tributo 3960 TASI aree fabbricabili, codice tributo 3961 TASI altri fabbricati.
Per gli enti pubblici i codici tributo Tasi 2018 da utilizzare nel modello f24 EP sono il 374E per i Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale, il codice 375E per le aree fabbricabili, 376E per gli altri fabbricati e codice 377E per la quota di interessi relativi alla Tasi.

In alternativa il bollettino TASI 2018, da compilare e pagare in posta.

Ritardo o errori nel versamento dell’IMU o della TASI

Potete consultare l’articolo dedicato al ravvedimento Operoso IMU TASI dove trovate le modalità di calcolo per ravvedersi. L’assunto è sempre che prima vi accorgete dell’errore e più base saranno le sanzioni e gli interessi da pagare. Vi anticipo che sono piuttosto contenuti per cui sbrigatevi qualora vi siate accorti dell’errore.

Ravvedimento Applicazione Sanzioni Interessi
ravvedimento “sprint” entro 14 gg. dalla scadenza 0,1%
giornaliero
  • 2020 – 0,05%
  • 2019 – 0,8%
  • 2018 – 0,3%
  • 2017 – 0,1%
  • 2016 – 0,2%
  • 2015 – 0,5%
  • 2014 – 1%
  • 2013 – 2,5%
  • 2012 – 2,5%
ravvedimento “breve” dal 15° al 30° giorno di ritardo 1,5%
ravvedimento “intermedio” dal 31° al 90° giorno di ritardo 1,67%
ravvedimento “lungo” dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno 3,75%
novità D.L. 124/2019 entro due anni dall’omissione o dall’errore 4,29%
novità D.L. 124/2019 oltre due anni dall’omissione o dall’errore 5%

https://www.tasse-fisco.com/case/pagamento-imu-cambio-residenza-variazione/13265/

https://www.tasse-fisco.com/case/imu-tasi-casa-assegnata-ex-moglie-figlio-affidamento/31799/

https://www.tasse-fisco.com/case/novita-imu-cosa-cambia-acconto-saldo-2020-2021-2022/50325/

Riferimenti normativi IMU

Decreto Legislativo n. 546/1992

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell’11 ottobre 2010

Decreto legge 201, 6 dicembre 2011, art. 13, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Decreto ministeriale del 30/10/2012, prot. 23899, pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012

Decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013 convertito dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013

Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013

Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 convertito dalla legge n. 5 del 29 gennaio 2014

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –  art. 1, commi 639 e seguenti

Circolare MEF n. 1/2013 – Termine dichiarazione IMU

Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23 giugno 2014 e Regolamenti allegati

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10 e seguenti

Delibera di Giunta comunale n. 270 del 19 febbraio 2016

Delibere Comunali Aliquote IMU Regione Lombardia

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