Passaggio al Regime Ordinario e Contributi INPS: cosa fare e come comportarsi in pratica

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Aggiornato il 11 Aprile 2023

Il venire meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso al regime forfettario dei contribuenti minimi che consente anche di beneficiare della riduzione del 35% dei contributi INPS porterà quali conseguenze anche il passaggio al regime ordinario di contribuzione previdenziale.

Come descritto nell’articolo dedicato alla gestione separata INPS per i contribuenti aderenti al regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs n. 190 del 2014.

La fuoriuscita potrebbe avvenire per una dei requisiti previsti per l’adesione al regime forfettario agevolato dei Minimi. Questo è quanto previsto dall’articolo 1, comma 82 che nel seguito riporto: “82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.”

Si potrebbe tuttavia verificare anche una rinuncia volontaria. E’ il caso per esempio di coloro che intendono per esempio effettuare degli investimenti e sapendo che supereranno di li a poco il limite ne anticipano l’uscita per potersi portare in deduzione l’intero costo sostenuto per l’investimento.

Abbiamo infatti visto nell’articolo dedicato alla convenienza del regime forfettario che questo non sempre conviene ma che dipende dall’incidenza dei costi deducibili, dal coefficiente di redditività previsto per il vostro codice ATECO e dalle detrazioni fiscali personali.

Passaggio al regime ordinario INPS: cosa fare

Purtroppo quello che potrebbe sembrare un passaggio immediato e automatico deve invece essere oggetto di apposita comunicazione telematica o scritta l’INPS. Senza l’istanza di rinuncia al regime agevolato INPS infatti l’istituto nazionale di previdenza continuerà a liquidarvi i contributi effettuando ul calcolo con aliquota ridotta.

Questo implica che starete versando minori contributi rispetto a quelli dovuti esponendovi così alle sanzioni previste per omesso, ritardato o insufficiente versamento dei contributi INPS.

Ci siamo occupati anche del passaggio al regime fiscale ordinario cosa comporta, anche ai fini delle altre imposte, tasse e adempimenti amministrativi. In primis il ritorno all’applicazione dell’Iva e delle ritenute d’acconto IRPEF.

Chiarimenti dall’INPS nella Circolare n. 15 del 2019

Nella circolare  il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia entro la scadenza improrogabile del 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti.

La decorrenza della comunicazione sarà il primo gennaio dello stesso anno. In tal modo la prima scadenza di maggio sarà adeguata alla nuova situazione e si eviteranno così le sanzioni.

Importante: il ritorno o passaggi al regime previdenziale ordinario determina l’impossibilità di accedere nuovamente al regime contributivo INPS agevolato

Passaggio al regime forfettario dei Minimi: come avviene

Circolari INPS

Circolare n. 15/2019

Circolare n. 35/2016

Circolare n. 29/2015

Messaggio n. 1035/2015.

Testo Legge Regime Forfettario dei Minimi

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