Aggiornato il 22 Novembre 2020
Il visto è rilasciato dall’ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero; il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero.
Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi).
I cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l’accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.
Tipi di Visti
Visto per motivi di studio/formazione
Il visto per motivi di studio o di formazione ha una validità pari a quella del corso di studio che si intende seguire in Italia.
Visto per ricongiungimento familiare
Il visto per il ricongiungimento familiare ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
Visto per motivi di lavoro subordinato
Il visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale) si ottiene solo dopo di un ‘nulla osta‘ al lavoro da parte dello sportello unico per l’Immigrazione (Sui).
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all’estero, infatti, il datore di lavoro – italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia – deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l’attività lavorativa.
Visto per motivi di lavoro autonomo
Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l’esercizio dello stesso tipo di attività.
Durata del Permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può comunque superare:
a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) nove mesi, per lavoro stagionale;
c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
d) due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri altri previsti dal Testo unico Immigrazione.
Rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.
Conversione del permesso di soggiorno
Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando:
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Domanda Permesso di soggiorno
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:
- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento della carta di soggiorno
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Carta di soggiorno per stranieri
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato della carta di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
- Turismo
Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello dell’ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’interessato;
L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.
La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.
In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, è necessario inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato (PDF), di importo pari a € 30,46, disponibile presso gli uffici postali “Sportello Amico” Ricerca Strutture abilitati alla ricezione delle istanze.
Presentazione delle istanze per permesso di soggiorno
• I kit a banda gialla per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi ricerca riferimenti).
• Le istanze relative a richieste di rilascio/rinnovo di permesso/carta di soggiorno relative a tutte le altre tipologie non riportate nella tabella del link La Nuova Procedura continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
• Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze (vedi Ricerca riferimenti)
Link per Domanda Permesso di soggiorno
Qui di seguito invece trovate l’elenco delle questure in Italia
Conversione, Variazione e Proroga del permesso di soggiorno
Se voglio richiedere un visto stagionale! Quale metodo devo seguire?