Con le tasse non si scherza e alcuni errori commessi nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, nel versamento delle imposte e delle tasse, nella gestione nelle scritture contabili o nell’emissione di fatture possono esporre il contribuente a sanzioni di carattere penale. Per sanzione penale intendo che possono prevedere anche la reclusione in galera in carcere. Nel seguito vediamo quali sono errori sia volontari sia involontari che il contribuente può commettere perchè considerati più gravi da parte del legislatore e che fanno scattare sanzioni non solo di natura amministrativa e economica ma anche penale.
Quali errori possono portare alla sanzione penale della reclusione
Chiariamo subito alcuni concetti per cui le sanzioni penali si applicano sia al contribuente persona fisica titolare di redditi di lavoratore autonomo, esercente arti o professioni, sia al legale rappresentante di società di persone o di capitali.
Emissione di fatture falsa: quando scatta il carcere
La principale fattispecie sanzionatoria e forse anche la più sottovalutata da parte delle persone è l’emissione di fatture false. La creazione e la trasmissione anche telematica di una fattura o di una ricevuta falsa espone il soggetto emittente a una sanzione penale che prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
La fattura è falsa indipendentemente dall’importo ivi contenuto.
Se ci pensate quindi quando a fine anno arriva il vostro cliente a chiedervi se per caso potete emettere una fattura singola o più fatture per operazioni inesistenti o anche per operazioni di importo superiore a quello realmente corrispondente alla prestazione svolta o al prodotto venduto sappiate che state rischiando di andare in galera. Il bello che qualcuno pensa che questo sia legato a qualche fantomatica soglia di importo quando il decreto legislativo invece non ne prevede alcuna.
Fatture false: definizione e cosa sono
Per fattura falsa dobbiamo intendere l’emissione o anche semplicemente la consegna brevi Manu di una fattura elettronica o anche cartacea a fronte di operazioni inesistenti del tutto o anche in parte.
La fattura si riferisce falsa anche indipendentemente dall’importo assunto della stessa.
Questo significa in pratica che anche l’emissione di una fattura del valore simbolico di un euro finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi IRES, Irpef, Irap, o anche dell’imposta sul valore aggiunto Iva per un importo che non corrisponde a quello vero fa scattare il penale.
Smarrimento occultamento delle scritture contabili
Non di rado si assiste alla denuncia di smarrimento o di distruzione di libri o registri societari. La stessa cosa avviene anche nel caso di occultamento delle scritture contabili obbligatorie per legge. La finalità naturalmente è quella di cancellare prove che potrebbero essere prodotte in giudizio da parte dell’agenzia delle entrate per far emergere maggiori utili rispetto a quelli dichiarati. Altra finalità potrebbe essere quella di rendere obbligatoria una ricostruzione forfettaria all’amministrazione finanziaria sprovvista di base documentali su cui poggiare le loro azioni di accertamento o le loro verifiche ispettive. La previsione delittuosa tendente a impedire o rendere più difficile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari da parte dell’agenzia delle entrate.
Questa fattispecie espone il soggetto che la commette ad una sanzione penale che va da una reclusione di un anno e sei mesi fino a sei anni.
Omesso o errore nel versamento delle ritenute d’acconto
Altra fattispecie che prevede il legislatore come una delle tipologie di sanzioni che sconfina nel penale e l’omesso versamento di ritenute d’acconto dovute o certificate. La fattispecie in vero è stata introdotta una decina di anni fa non senza poche polemiche in quanto il versamento delle ritenute d’acconto è stato fin da sempre una fattispecie di reato dai profili puramente amministrativi.
Tuttavia con il passare del tempo la condotta dei contribuenti possiamo dire che è peggiorata andando a ricomprendere anche con chini omessi versamenti di ritenute che hanno indotto il legislatore a prevedere una soglia al di sopra della quale anche il semplice mancato o errato versamento delle ritenute può esporre colui che commette illecito ad una sanzione penale.
Laddove il contribuente si esponga hanno messo delle ritenute d’acconto relativamente a un singolo anno di imposta per un importo superiore a 150.000 € rischia una sanzione penale che prevede la reclusione da sei mesi a due anni.
Il legislatore ha previsto altresì la stessa sanzione penale anche nel caso di omesso o errato versamento dell’Iva sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione annuale dei redditi.
L’omesso versamento delle ritenute deve intendersi anche nel caso di indebita compensazione delle imposte o delle tasse in realtà non dovute.
Lo stesso nel caso di utilizzo di crediti inesistenti o non realmente spettanti al contribuente .
Parliamo per esempio dell’indicazione di crediti non esistenti nella dichiarazione dei redditi della società o del contribuente oppure della emissione di fatture e di operazioni fittizie tese alla generazione dei crediti Iva che realtà non risultano dovuti e reali.
Per questa tipologia di comportamento fraudolento in legislatore prevede una soglia al di sopra della quale la sanzione passa da una multa economica ad una sanzione penale che prevede la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni di carcere.
Esistono anche altri modi per evadere le imposte o quantomeno sottrarsi al pagamento delle stesse. Non parliamo infatti di emissione di fatture false ma della richiesta a compiacenti fornitori terzi di emissione di fatture per operazioni inesistenti o esistenti per un valore inferiore a quello effettivamente dovuto. Parliamo quindi di una sovra fatturazione passiva da parte di un fornitore che ha il precipuo scopo di sottrarre disponibilità economiche patrimoniali e finanziarie dalla società. Un esempio potrebbe essere la vendita di un immobile ad un prezzo esagerato rispetto ai normali valori di mercato, oppure anche il pagamento di una fornitura di beni servizi per un valore altrettanto superiore ai normali prezzi o tariffe di mercato.
vendita di un immobile ad un prezzo fuori mercato per svuotare gli attivi patrimoniali
In pratica viene svuotato il patrimonio della società che sta per maturare o che ha già maturato dei debiti nei confronti dell’erario che così difficilmente potrà sanare.
Qualora queste operazioni fittizie portino ad un danno all’erario di un valore superiore a 50.000 € e inferiore a 200.000 € viene prevista una sanzione penale punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Qualora invece l’importo o messo sia superiore a 200.000 € la sanzione penale prevedrà la reclusione da un anno a sei anni.
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