Ci siamo occupati delle conseguenze connesse ad errori nelle dichiarazioni dei redditi e dei possibili ravvedimenti che ne potrebbero derivare. Nel caso infatti di errori che abbiano portato ad una minore imposta da versare sarà necessario procedere alla presentazione di un ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/97 che, per chi ancora non lo conosce, è un istituto che consente al contribuente di ravvedersi autonomamente rilevando l’errore e procedendo alla correzione del versamento con l’applicazione di sanzioni calcolate in misura minore rispetto a quella che subirebbero in caso di accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate. Trattasi di un istituto premiante verso il ripristino autonomo della buona condotta del contribuente e la riduzione dei costi derivanti dalle attività di verifica che altrimenti si sosterrebbero.
Abbiamo visto che l’errore potrebbe portare ad una dichiarazione correttiva nei termini nel caso di ripresentazione di una dichiarazione entro le scadenze ordinarie o, se successiva a questo termine si parla di dichiarazione integrativa. In questa potremmo aver indicato minori imposte da versare per diversi motivi (sbagli, errori materiali, di stima, valutazione etc) o anche maggiori crediti non realmente spettanti.
Nella Risoluzione n.24 dicembre 2020, n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle risposte e chiarimenti in merito ad alcune domande su fattispecie poco chiare tra cui anche l’applicazione sul ravvedimento operoso nelle dichiarazioni integrative e l’utilizzo in compensazione di crediti e debiti.
Nel caso infatti della presentazione tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari abilitati e incaricati dal contribuente alla presentazione della dichiarazione o anche nel caso di infedele dichiarazione o anche nel caso di dichiarazione omessa in cui sia presente un credito d’imposta o un eccedenza derivante dalla stessa dichiarazione dichiarazione a parere dell’agenzia delle entrate non è possibile effettuare la compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito.
A parere dell’agenzia delle entrate dovrei prima presentare un’istanza di rimborso per il riconoscimento del credito e successivamente procedere alla compensazione.
Vi sembra normale?
Sarebbe normale in un paese con un basso carico fiscale e soprattutto in cui le istanze di rimborso sono lavorate dagli uffici in pochi giorni.
Ma visto che siamo in un paese con un altro carico fiscale e la cui lavorazione delle istanze di rimborso subisce dei ritardi abnormi anche in presenza di polizze fidejussorie bancarie o assicurative a garanzia del credito, mi sembra difficile essere d’accordo con l’agenzia delle entrate.
Sarebbe stato decisamente più in linea con i disposti di quanto contenuto nello stat
Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa: sanzioni dimezzate
Nella domanda posta dal contribuente in apposita istanza si poneva la domanda se in caso di presentazione tardiva della dichairazione dei redditi per il calcolo della sanzione minima di partenza a cui applicare le riduzioni previste dallravvedimento si dovesse ridurre la stessa alla metà.
L’Agenzia delle Entrate è del parere che nel caso di presentazione della dichiarazione in ritardo i.e. tardiva dichiarazione e in caso di omessa dichiarazione da parte dei soggetti intermediari abilitati la sanzione da applicare è quella prevista dall’articolo 7-bis, comma 1, del D.lgs. n. 241/97. Questa prevede una sanzione amministrativa che va dal minimo di 516,46 euro (base del ravvedimento) a 5.164,57.
Ai fini in parola il riferimento infatti è quello contenuto nel comma 4-bis del D.lgs. n. 472/97, il comma 4-bis, così come modificato dall’articolo 16, comma 1, lett. c), n.3) del D.lgs. n. 158/2015.
In questo infatti si legge che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà”.
L’agenzia delle entrate ricorda che la riduzione a metà della sanzione si applica nel caso in cui la dichiarazione tardiva sia trasmessa dall’intermediario entro 7 giorni dalla scadenza ordinaria.