Operazione inesistente: significato, definizione quando

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Alcuni comportamenti omissivi o fraudolenti da parte del contribuente possono portare a sanzioni non solo di natura amministrativa e pecuniaria ma anche di natura penale. Le sanzioni penali previste dal decreto legislativo 231 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo numero 124 del 2019 e convertito nella legge numero 157 del 2019.

Come funzionano le sanzioni penali nel diritto tributario funzionano in sintesi

Nella sostanza la finalità del legislatore è quella di andare a verificare il dolo e la colpa e quindi l’intenzione da parte del contribuente di sottrarre reddito imponibile da assoggettare a tassazione e quindi a danno dell’erario.
Tuttavia talvolta trattandosi di fattispecie in cui questo elemento è più difficilmente identificabile ha stabilito anche delle soglie di valore superate le quali il reato assume comunque una connotazione penale. Questo accade anche perché l’interesse dell’erario alla riscossione dei tributi, imposte e tasse rappresentano comunque una prerogativa per l’interesse collettivo.

Un caso tipico di reato tributario quindi si ha nel caso in cui siano poste in essere operazioni inesistenti che diano luogo a fatturazioni per operazioni inesistenti, pertanto false.

Ricordo per chi non lo sapesse che nel caso di operazioni inesistenti non esistono soglie di punibilità ma viene “premiato” il comportamento fraudolento. Questo significa che se il cliente chiede ad un commercialista di emettere una fattura per pochi euro per pagare meno tasse è lo stesso rispetto al caso in cui vi chieda di farlo per milioni di euro. Quello che conta è il comportamento fraudolento in questo caso.

Leggermente diverso è il caso della sovra o sotto fatturazione a seconda dell’intento che si vuole perseguire.

Diviene quindi importante ai nostri fini chiarificatori comprendere meglio cosa cosa e quando si configura una operazione inesistente e quando viene punita.

Cosa significa operazione inesistente

Il significato di operazioni inesistenti deve essere letto nell’ambito della fattispecie delittuosa o del reato che pone in essere il contribuente soprattutto nel caso di dichiarazione fraudolenta. Inesistenza di un’operazione infatti è facilmente attribuibile alla emissione di una fattura per una operazione mai posta in essere dal soggetto che l’ha emessa. Tuttavia è facile pensare che l’emissione di fatture inesistenti oppure false Sia finalizzata alla possibilità di portare in deduzione fiscale il costo di quella fattura in capo alla società per la quale si intende pagare meno imposte.

Tuttavia non è sempre vero in quanto è possibile che l’emissione di una fattura falsa o anche solo falsa parzialmente ossia il caso di sovra fatturazione a configuri lo stesso reato ma il fine sia diverso. La vendita infatti di prodotti a prezzo più elevato rispetto a quello effettivamente attribuibile a quel bene o servizio potrebbe essere finalizzato al drenaggio di liquidità e di risorse finanziarie dalla società che si intende svuotare ad una società sana.

Tipico è il caso di conferimento di incarichi con onorari spropositati oppure consulenze per sponsorizzazioni o pubblicità o anche rapporti infra gruppo e transazioni tra società del gruppo condizioni non di mercato.

Simulazione di operazioni E dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici
Di operazioni inesistenti talvolta possono essere scambiate per operazioni simulate. Qual è la differenza allora fra operazioni esistenti o simulate. In realtà non c’è una differenza sostanziale fra le due tipologie delittuose di operazioni tuttavia è bene sapere che la finalità è sempre lo stesso ma che entriamo nell’ambito di applicazione oggettivo di una norma che prevede delle sfumature diverse per cercare di isolare i casi in cui l’operazione sia configurabile come evasione e come fraudolenta rispetto ai casi in cui c’è un errore in buona fede commesso dal contribuente nella predisposizione di un bilancio oppure di una dichiarazione dei redditi.

Nella simulazione infatti l’elemento della volontarietà del contribuente è fondamentale per l’individuazione e classificazione della dichiarazione come fraudolenta. Nel caso infatti in cui, per esempio, un costo è stato oggetto di classificazione sbagliata da parte del contribuente oppure sia stato considerato strumentale all’attività quando non lo era non è punibile penalmente questa condotta.
Diverso invece è il caso in cui si registra in contabilità una fattura falsa che, seppure rappresenti un costo strumentalmente deducibile in linea teorica dalla società, scaturisce da un comportamento volontariamente fraudolento e per tale motivo costituisce l’ipotesi di reato.
Detta in altre parole se è un operazione inesistente significa che ho un pezzo di carta o un documento che non rappresenta in alcun modo la realtà. Nel caso dell’operazione simulata abbiamo un documento valido, reale è attribuibile a un bene o servizio realmente venuta desistenza ma qualificato giuridicamente in modo diverso dalla realtà.

Spero che con queste parole abbia fornito una rappresentazione più chiara della differenza.

In poche parole la contabilità tenuta in modo irregolare di per sé non è in grado di esporre il contribuente ad una denuncia penale laddove sia però costituita da documentazione veritiera ossia reale e non falsa.
Certamente questo può portare a portare in deduzione costi in misura maggiore oppure di tassare i ricavi in misura inferiore ma il legislatore riconosce un diverso profilo di responsabilità sostanziale rispetto a chi invece emette proprio fatture false ossia inventa operazioni inesistenti anche se il fine è il medesimo ossia la sottrazione di reddito imponibile all’erario.

Altra fattispecie che conduce alla configurazione di un reato tributario punibile anche penalmente per la creazione e l’utilizzo di documenti che sono falsi. Per documentazione falsa non è solamente da intendersi una fattura ma anche qualsiasi altro documento in grado di ingenerare un diversa rappresentazione della situazione economica patrimoniale e fiscale e finanziaria della società.

Naturalmente oltre alla fattura falsa ci potrebbe essere anche una nota di credito falsa oppure una autofattura falsa colto tuttavia anche un contratto falso o che prevede disposizioni che sono diverse da quella realmente pattuite può avere una connotazione penale.

Importante: anche la nera emissione di una fattura falsa determina la configurazione del reato al di là del fatto che questa abbia contribuito o meno alla determinazione di un risultato economico diverso da quello reale.

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