Detrazione IVA Fatture Dicembre Gennaio a cavallo d’anno: come funziona

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Aggiornato il 3 Aprile 2023

iva
articolo 10 iva 633 1972

Ci siamo spesso posti la domanda su come funziona la detrazione Iva delle fatture ricevute a cavallo d’anno tra Dicembre e Gennaio. Quando è possibile portare in detrazione nella liquidazione mensile o trimestrale l’iva applicata in fattura in base anche al periodo di competenza della prestazione del servizio resa o del prodotto acquistato.

Sono i classici interrogativi che capita a tutti di domandarsi quando si arriva a fine anno e si fanno i conti con gli accantonamenti di fine anno, la chiusura dei partitati clienti e fornitori e si decide chi pagare per prima tra coloro che hanno reso il servizio. Le fatture arrivano tutte insieme e non fate in tempo alla loro registrazione? E’ normale, non vi preoccupate.

Ci siamo dedicato alle tempistiche di fatturazioni previste per il mese di dicembre nell’articolo dedicato proprio a Fatture Elettroniche Fine anno Dicembre: come comportarsi

Come funziona la detrazione Iva in generale

L’esercizio della detrazione Iva si effettua come sapete in base agli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 detto anche DPR IVA.

In base a questo articolo che trovate in calce da scaricare in formato pdf potete portare in detrazione l’IVA indicata nella fattura nella liquidazione IVA mensile o trimestrale o al più nella dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta di ricezione della fattura acquisti. Il termine ordinario al momento è il 30 aprile. Spirato questo termine non può più beneficiare della detrazione Iva su quella fattura.

Come al solito per determinare l’iva a credito o a debito si farà la sottrazione tra Iva a debito derivante dalla sommatoria dell’Iva indicata nelle fatture emesse ai clienti MENO la sommatoria dell’Iva indicata nelle fatture ricevute dai fornitori. Entrambe confluiranno nei registri Iva acquisti e vendite.

Se avete un credito derivante dalla precedente liquidazione potrà essere portato in compensazione.

Ma qui la domanda è più specifica ossia: Quando posso portare in detrazione l’Iva ricevuta nel mese di Dicembre?

La domanda nasce spontanea perchè in teoria il diritto alla detrazione è riferito ad una fattura la cui esigibilità è riferita ad una operazione che si è perfezionata a dicembre e non a gennaio.

Questo perchè immagino che molti di voi avranno già letto l’articolo dedicato al momento di effettuazione dell’operazione.

Retrodatazione della detrazione IVA

In virtù di questo principio il contribuente può beneficiare della retrodatazione della detrazione Iva bella liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto ossia entro il 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Per prendiamo per esempio un prodotto acquistato e consegnato o ricevuto a giugno la fattura deve essere emessa entro il 15 luglio. Fino a questa data infatti l’esercizio della detrazione può essere fatto valere nella liquidazione Iva di Giugno. Dal 16 del mese invece no.

Facile quindi fino a qui, ma non per le fatture di dicembre…

Come funziona la detrazione Iva per le fatture a cavallo d’anno ossia tra dicembre e gennaio del nuovo anno

Per dare una risposta o un chiarimento a questa domanda possiamo poi introdurre l’art. 1 del DPR n. 100/1998. In base a questo la retrodatazione non viene concessa per le cosiddette fatture a cavallo d’anno. Per le fatture a cavallo d’anno si intendono quelle emesse dopo il 15 dicembre ossia che arrivano sul sistema di interscambio dal 16 dicembre in poi.

Superato il 15 dicembre la detrazione dell’IVA relativa a quella fattura dovrò essere gestita nella liquidazione del mese di dicembre, per cui a Gennaio.

La registrazione della fattura potrà essere fatta in alternativa fino al 30 aprile dell’anno successivo a quello di ricezione come anticipato sopra. In quel caso sarà gestito nella dichiarazione IVA annuale. Superato il termine del 30 aprile come detto sopra perdete il diritto alla detrazione.

Del resto nonostante un ritardo nella detrazione IVA lo Stato comunque beneficerebbe della disponibilità di denaro nelle proprie casse che, come sappiamo, produce interessi attivi. Ma evidentemente questo non basta.

Molti di voi mi conoscono per cui non posso non dire che a mio modesto avviso esiste una asimmetria nel diritto alla detrazione Iva che non esiste nè in cielo nè in terra. Al tempo erano previsti due anni per esercitare il diritto alla detrazione mentre oggi sono scesi a due. Dal lato dell’Iva a debito sulle vendite invece il termine di accertamento è ben più lungo invece.

Il senso lo trate da soli. Per mettere le mani in tasca lo Stato esige massimo un anno mentre per richiederci l’IVA che ci potremmo essere scordati di versare un buona fede ci sono molti più anni.

Secondo voi perchè e quando allineeranno i termini di detrazione e accertamento?

Comunque, tornando al nostro esempio, nella prassi i ritardi nella fatturazione accadono spesso e volentieri per cui la fattura potreste ragionevolmente trovarvela sullo SDI a gennaio. Sappiate che potete scaricarla nella liquidazione di gennaio o in quelle di tutto il 2022 e fino al 30 aprile 2023.

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Ricordate in ultimo che qualora ritardaste la detrazione dell’Iva sareste esposti alla sanzione relativa all’indebita detrazione che viene punita con una multa che va dal 90% al 180% dell’Iva detratta.

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