Il Super Bonus 110% ha introdotto la definizione e la differenza tra lavori trainanti e trainati. Cosa significano queste due definizioni? Quali sono le differenze tra lavori trainanti e lavori trainati in pratica? Perché si parla poi di contemporaneità dei lavori?
Vediamo di rispondere a questa domanda in modo da fornire dei chiarimenti pratici ed in sintesi che possano aiutavi anche alla luce delle ultime indicazioni offerte dall’agenzia delle entrate.
Cosa sono i lavori trainanti e trainati
Lavori trainanti
I lavori trainanti sono quelli indispensabili ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale ed economico conosciuto meglio come Bonus 110%. Senza di questi non sarà possibile richiedere il beneficio anche per i lavori trainati eccetto alcuni casi particolati di lavori trainati che vediamo nel seguito.
Elenco Lavori Trainanti
Nel seguito alcuni esempi che descrivono un elenco sintetico di lavori trainanti. Parliamo dei lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che presentano un’incidenza superiore al 25% sull’involucro dell’immobile. Inoltre abbiamo quelli previsti per l’efficientamento energetico con particolare riferimento a quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Partiamo con i “classiconi” ossia i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia. Poi abbiamo i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti le parti comuni di un immobile ossia i condomini per fare un classico esempio. Inoltre abbiamo i lavori di restauro (o recupero) della facciata degli edifici esistenti. Abbiamo poi i lavori antisismici per la riduzione del rischio sismico che causi il passaggio ad una classe di rischio inferiore o più.
Lavori Trainati
I lavori classificati come trainati sono invece quelli per l’efficienza energetica ossia i lavori di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti oppure quelli effettuati sull’involucro esterno di un edificio esistente.
Tra i lavori per l’efficienza energetica rientrano per esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre e infissi. Di questo abbiamo parlato proprio nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale con infissi.
Poi abbiamo
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
- Installazione di pannelli solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- Acquisto e posa in opera di schermature solari
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
- Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
Quindi possiamo dire che anche questi, qualora effettuati ai lavori trainanti per l’isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientrano nel bonus 110%
Elenco a parte che rientra comunque nel concetto di efficientamento energetico sono gli interventi relativi all’installazione di impianti per l’energia rinnovabile come l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica oppure l’installazione di sistemi di accumulo integrati con gli impianti solari fotovoltaici. Anche l’installazione di stazioni di ricarica (o colonnine di ricarica) per veicoli elettrici.
Ci sono anche i lavori effettuati sulle parti comuni
Sintesi Super Bonus Fiscali: Quali sono, cosa cambia e le novità
Se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientreranno nell’ecobonus del 110% le seguenti spese:
Contemporaneità dei lavori trainanti e trainati
Gli interventi “trainati” per essere ammissibili allo sfruttamento del Bonus 110 devono essere svolti contemporaneamente. Ma cosa significa questo? Lo spiega la circolare n. 24/E del 2020 che potete scaricare nel seguito gratuitamente.
In pratica le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere appunto sostenute tra la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori degli interventi trainanti.
Per soddisfare tale condizione, l’art. 2 comma 5 Decreto Interministeriale 6 Agosto 2020 prevede che:
“Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.“
Traslando nella pratica abbiamo indicato il termine “sostenute” anche se ci riferiamo alla ricezione della fattura della ditta che ha effettuato i lavori trainati. In alternativa ci si fa fare una dichiarazione sostitutiva dalla ditta in cui si richiede di indicare la di inizio e di fine lavori.
Chiarimenti Agenzia delle entrate interventi trainanti e trainati
Nel seguito trovate le circolare di vostro interesse perchè ripercorrono l’argomento trattato nell’articolo
Circolare n. 24 del 2020
Circolare n. 30 del 2020