Ci siamo già occupati della lettura e comprensione della busta paga e del calcolo della tredicesima. Tuttavia in questo articolo forniamo alcuni chiarimenti in merito alle voci che alimentano il calcolo della tredicesima e quattordicesima. Un tempo si chiamava gratifica natalizia, non perchè avesse la natura di regalo di fine anno ma perchè tecnicamente matura in base all’anno solare che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di servizio. Alcune volte però ha un valore più basso di quello che ci aspettiamo.
Nella nostra testa infatti dovrebbe essere uno stipendio pieno ma non p sempre cosi e allora cerchiamo di capire come mai.
Non sempre infatti è colpa delle tasse per cui vediamo quali sono le voci che caratterizzano l’anno di lavoro particolari e al loro concorso alla maturazione del compenso mensile in busta paga.
Ci sono voci infatti che, seppur relative ad uno o più giorni di assenza, danno comunque diritto alla maturazione del compenso.
Altre no. Da qui l’esigenza di censire quelle principali che caratterizzano la vita del lavoratore dipendente. Sappiamo che difficilmente ha lo stesso stipendio mensile pulito proprio perchè intervengono queste voci.
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Se dovessimo facilitarci il problema basterebbe prendere la busta paga della tredicesima o quattordicesima mensilità. Questa in genere è una mensilità “pulita” per cui è più facile fornire una suta interpretazione e vedere se al suo interno vi sono voci retributive che concorrono o meno alla formazione del valore finale.
Partiamo anche con il dire che matura giornalmente anche se nei caso di rapporti di lavoro che durano meno di un anno il rateo viene riproporzionato al mese. Il mese scatta solo i giorni maturati sono stati pari a 15 o più.
La tredicesima o la quattordicesima per esempio maturano in base ai mesi di servizio effettivamente prestati dal lavoratore dipendente per la società con cui ha un contratto di lavoro.
La tredicesima matura ed è soggetta a tassazione. Una domanda che viene posta spesso è se questa viene riconosciuta anche durante il periodo di prova. La risposta è si.
La tredicesima matura anche durante la malattia del lavoratore dipendente o anche nel caso di festività o di ferie.
Poi ci sono i permessi retribuiti che, come dice la stessa parola danno diritto alla maturazione del compenso e della paga oraria.
Anche durante i periodi di maternità matura il compenso nonché il rateo della tredicesima e della quattordicesima laddove previsti dal contratto di lavoro o dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso vale naturalmente anche nel caso del congedo per la paternità anche se parliamo del nulla per via del fatto che sono pochi giorni. Anche quello matrimoniale contai ai fini del computo.
In linea di massima possiamo dire che tutti quelli che sono previsti dalla legge e che hanno una natura per cosi dire risarcitoria danno anche diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima o quattordicesima.
Non tutti sono cosi però in quanto ve ne sono anche altri che non concorrono alla maturazione del compenso sopra citato.
Parliamo per esempio, e ce lo dice la parola dei permessi non retribuiti. Anche la malattia dei figli per esempio non da diritto al compenso orario e di conseguenza nemmeno alla maturazione del compenso per la tredicesima o la quattordicesima.
Anche il congedo parentale, che rappresenta una opzione che non da luogo alla mancata percezione totale del compenso ma solo in percentuale di fatto non fa maturare il diritto alla 13sima o 14esima.
Voci particolari possono essere rappresentate dalle aspettative non retribuite o anche dalle assenze ingiustificate dal luogo di lavoro che potrebbero rappresentare queste ultime anche cause di licenziamento per giusta causa.