Aggiornato il 4 Maggio 2023
Da quest’anno è possibile usufruire della detrazione d’imposta anche per spese relative a “canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperativee”.
Leggete questo articolo aggiornato dedicato alla detrazione fiscale degli affitti pagati ai figli
Con questa nuova formulazione dell’art.15, comma 1, lettera i-sexies, che non rende vincolante la detrazione alla stipula di contratti ai sensi delle legge 431 del 1998, si chiede se sia possibile usufruire della detrazione anche se tali spese sono state sostenute all’estero.
L’art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d’imposta del 19% per “i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.
L’importo di 2633 euro è da intendersi come lordo massimo da indicare nel rigo E9 della dichiarazione dei redditi con codice 18. Il calcolo della detrazione effettiva Irpef, ossia dell’effettivo risparmio si effettua moltiplicando questo importo per il 19%. Questo si traduce in un risparmio massimo ottenibile pari a euro 500,27 euro. laddove sosteniate, come si può facilmente intuire un costo maggiore sappiate che al di sopra dei 2633 non beneficherete più di alcuna riduzione dell’Irpef.
Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall’agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.
Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l’agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell’effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.
Se paga il genitore?
L’ipotesi del pagamento del canone al figlio di affitto solo nel caso disciplinato dall’articolo 15 del Tuir, lettera i-sexies, che prevede la detraibilità dall’Irpef ovvero se il figlio a carico si è trasferito per motivi di studio universitario e con contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 e che sia in un comune diverso da quello diverso da quello di residenza, disti da quest’ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa allora si potrà beneficiare della detrazione. Se non sono soddisfatte contemporaneamente queste condizioni la detrazione non spetta per cui nel caso di semplice pagamento del canone di affitto del figlio che studua nella stessa città ma viene pagata dai geniorei non darà diritto alla detrazione in quanto la detrazione fiscale spetta a chi è intestatario del contratto di locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16 del Tuir). Per cui vi sconsiglio di farlo se non siete apposto con il fisco in quanto il grande genio che ha progettato il software del redditometro vecchia versione farebbe scattare il redditometro in quanto vedrebbe che suo figlio paga un canone senza guadagnare. A quel punto per non far pagare tasse inesistenti a suo figlio dovreste far estendere il redditometro anche a voi. Per cui riflettete su quello che fate onde evitare guai per risparmiare poi non tantissimo.
Novità: Provincia e Comuni Montani
Sono stati introdotti degli elementi di novità importanti inquietante auto da una parte viene eliminato il riferimento ad una provincia diversa. Inoltre nel caso in cui la residenza dello studente sia in un comune montano la distanza minima richiesta scende da 100 Km a 50 km.
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Il rigo da valorizzare per l’indicazione delle spese di affitto di questa tipologia è il Rigo E9 – quadro Oneri e spese mentre il codice è il 18.
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Chiarimenti dall’agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale dei canoni
Secondo una circolare dell’agenzia delle entrate del 2021 viene chiarito che il regime fiscale agevolato previsto per le spese sostenuto per i corsi di laurea presso un’università ubicata in Italia valgono anche all’estero, “Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite”.
La detrazione fiscale IRPEF spetta anche università fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.
Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).