Aggiornato il 15 Settembre 2023
Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.
Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?
Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.
Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.
È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.
Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?
Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.
Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:
- Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
- Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?
Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni
Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione
Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.
La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.
Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.
Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali
Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.
La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito
Tipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.
La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate ex D.Lgs. n. 127/2015.
Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso) richiede le somme da lui considerate dovute.
Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.
I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.
Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;
I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).
Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.
Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.
Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.
Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?
L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.
Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.
È possibile far annullare una cartella prescritta?
La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .
Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.
Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).
Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.
È possibile non pagare la cartella esattoriale?
La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.
Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.
Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
Se non si sono più fatti sentire da quel di potrebbe essere di si ma cmq per farla valere dovrebbe impugnarla per cui tanto vale andare da un commercialista o un CAF e prendere in mano la situazione prima dello scadere dei termini di impugnazione.
Buongiorno sono Claudio, mi è arrivata una cartella il 24/03/2023 con scritto riferimento del debito anno 2005 e anno 2006 riguardanti Iva IRAP IRPEF. La cartella è stata notificata il 22/08/2011. È caduta in prescrizione oppure no?
da anni vivo in brasile 2006 non mai recevuto nulla in brasile cartelle o notificazione
la prescizione dopo quando anni come posso vedere questo
Salve, vivo in Uk dal 2000 e nel lontano 2007 ricevo una cartella esattoriale relativa a tasse 2004-05 di un negozio in cui mio padre mise anche il mio nome, avevo 20 anni all’epoca e lo feci per aiutare mio padre sfuttando un legge che permetteva di avere dei sussidi in caso di soci giovani. Ma non ho mai lavorato e soprattutto mai visto una lira in quell’esercizio. Tra l’altro all’epoca ero già in UK da 4-5 anni a lavorare (e posso provarlo con le buste paga e residenza). Il commericialista di quel negozio, anch’egli socio, fece in quegli anni delle fatture false a proprio vantaggio di cui io non ne ho mai saputo nulla. Andò a finire nel penale la sua situazione e conclusasi nel 2018 con prescrizione.
Tuttavia continuiamo noi tutti a ricevere delle intimazioni di pagamento da AdE relative a tasse su quelle fatture (false) non pagate, L’ammontare della cartella esattariole nel 2007 era di circa 30 mila euro, poi arrivata nel 2019 con una notifica a 53 mila per interessi. l’ultima intimazione nel dicembre 2019, da allora più nulla. Non sono mai andati avanti con pignoramenti o altro.
Io vivo qui in UK da 2000 e ho ricevuto delle notifiche qui poichè iscritto all’AIRE. Ricordo una notifica nel 2012, 2015 e 2019, roba del genere. Non ho nulla di intestato in Italia, neanche un auto, niente e non ci vivo ormai da 22 anni. Quindi non mi sono mai preoccupato. In Uk ho invece comprato casa nel 2009 e ora anche finita di pagare, ho uno stipendio e un conto corrente con dei risparmi. Possono far qcosa su questo? Per ora, francamente non hanno mai fatto nulla ma non so se potranno far qcosa in futuro e se le mie figlie, un domani, potranno vedersi trasferito il debito su di loro qualora ereditassero la casa qui in UK. In Italia ovviamente non hanno nulla da ereditare e mi chiedevo se potranno riufitare l’eredità italiana (e quindi il debito con AdE) e accettare solo quella inglese (quindi risparmi su conto inglese e proprietà sempre su territorio inglese) –
Inoltre, mio fratello e mio padre, anche loro all’epoca soci del negozio, residenti in Italia, hanno sempre ricevuto le stesse notifiche che ho ricevuto io ma, anche nel loro caso, le AdE si sono fermate alle notifiche: niente pignoramento e niente blocco amministrativo di auto o stipendi (e pensione nel caso di mio padr) –
Mi chiedevo se questa storia delle notifiche andrà ormai avanti per decenni senza ottenere nulla da parte mia, perchè tanto non pagheremo una lira, o se valga la pena di far qcosa per annullare la cartella esattoriale del 2007
Grazie.
Buonasera, ho ricevuto una cartella notificata nel gennaio 2017 e ritirata presso la casa comunale nel febbraio dello stesso anno. Prima notifica nel maggio 2010 in seguito ad accertamento nel 2009, chiusura d’ufficio della ditta individuale per omesse dichiarazioni anni: dal 2003 al 2006 . Pignoramento negativo,andato a vuoto nell’ottobre 2012 .
Come calcolare i termini di prescrizione?La cartella riporta un gran numero di ruoli relativi a tributi vari e comprende,ovviamente, sanzioni amministrative.
Salve,mi è arrivata oggi 24/02/2022una cartella che riguarda il bollo auto 2015…nella quale si fa riferimento a una raccomandata ricevuta il 2/05/2018. La prescrizione del bollo auto non dovrebbe essere di 3 anni? E se anche dovessero iniziare a decorrere nuovamente i termini dal 2 maggio 2018 non dovrebbe essere prescritto comunque?
Salve,
una domanda, secondo voi ho i requisiti per non pagare questa cartella arrivata ai miei genitori? Qui riepilogo:
IRPEF – anno di riferimento del debito 2004 (ritengo per omessa presentazione)
Segue cartella notificata il 05/10/2010;
Segue Fermo amministrativo (legato alla cartella) in data 30/05/2014.
Ulteriore cartella emessa il 19/11/2021 ma notificata il 25/2/22.