Aggiornato il 4 Maggio 2023
Avrete sicuramente sentito parlare di calciatori (visti gli stipendi della serie A) o persone ricche e famose che hanno spostato la loro residenza fiscale all’estero, in paradisi fiscali, per svariate ragioni e che sono talvolta pizzicati dal Fisco… qui spieghiamo perchè lo fanno, come si potrebbe fare (purtroppo non tutti possono, bisogna capirlo) cercando di darvi qualche indicazione interessante e forse per qualcuno anche utile.
A me vengono in mente Rossi, Biaggi e Capirossi, per citare solo alcuni che hanno fatto più clamore.
Prima di tutto diamo un chiarimento su cosa si intende per residenza fiscale in uno stato
Secondo il fisco Italiano i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.
Inutile dirvi che questa è una breve sintesi per cui se volete approfondire l’argomento e leggerlo sempre in modo semplice potete consultare l’argomento dedicato alla come si determina la residenza fiscale delle persone fisiche.
La sentenza della Cassazione Tributaria del 4 settembre 2013 ha dichiarato che il luogo della “residenza normale” di una persona fisica che abbia legami personali e professionali in più Stati dell’Unione Europea va determinato operando una valutazione globale degli elementi di fatto. Poco significativi, se isolatamente considerati, i continui viaggi aerei verso l’Italia, in quanto spiegabili con il genere di attività in concreto svolta.
Appare evidente, e la sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola, come gli interessi del contribuente in un paese ne attraggano anche la residenza fiscale con le conseguenze del caso in materia di tassazione. A tal fine vi consiglio di leggere Corte di Giustizia UE, sentenza 12 luglio 2001 in causa C-262/99 e sentenza 7 giugno 2007 in causa C-156/04
La sentenza n. 20285/13 della sezione Quinta Tributaria “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali e dove per elmenti di fatto devono intendersi quindi i legami non solo familiari ma anche professionali oltre alla considerazione della presenza fisica in uno Stato piuttosto che un altro.
Spostare la residenza fiscale all’estero non basta
Spostare la sola residenza fiscale non è sufficiente, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha l’arma della presunzione legale, per cui è il contribuente che deve dimostare gli elementi di fatto e poi il giudice deve valutarli positivamente e accogliere le doglianze del contribuente
Inutile dirvi che se li portate all’agenzia delle entrate è difficile che autonomamente tornerà indietro sulle proprie presunzioni. Perchè dovrebbe farlo? Del resto non costa tantissimo a loro avvalersi di quella legge ed andare avanti nel contenzioso per cui rimboccatevi le maniche e continuate a leggere.
Cosa si intende per elementi di fatto
Dovrete quidni tirare fuori il maggior umero di elementi di fatto cheprvino la vostra residenza fiscale altrove; ma cosa sono questi elementi. Possiamo far riferimento alla presenza di familiari che soggiornano abitualmente (da dimostrare con la congruità delle spese per utenze, scuole, o la dimostrazione di altri elmenti che dimostrano che li ci dimorano abitualmente, oppure canoni pagati per contratto d’affitto, oltrchè la mera apertura di un conto corrente.
A tal fine vi segnalo secondo la normativa italiano cosa si intende per domicilio fiscale.
Altro discorso invece il caso in cui creiate una società all’estero, in quanto questa modalità di gestione, pur essendo più costosa, rappresenta forse la via più gestibile.
Vi lascio però con un dubbio… non vi sembra strano che ultimamente si stiano affacciando nel panaroma calcistico Italiano questa serie di investitori Cinesi? Mah…………:-)