Pignoramento presso Terzi o sul conto corrente: Effetti, cancellazione e rinuncia

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cancellazione pignoramento di equitaliaVediamo come si procede con la cancellazione del pignoramento o rinuncia, notificato al terzo debitore PA o Pubblica amministrazione che, trovandosi a dover pagare una fattura ad una società privata, viene interrotta per la presenza di carichi pendenti o debiti di imposta presso il concessionario della riscossione Equitalia. Qui vediamo come annullare il pignoramento o azzerarlo in modo da evitare la compensazione con i debiti di Equitalia.

Esempio atto di Pignoramento presso terzi

Codice identificativo del fascicolo:
Codice identificativo della procedura esecutiva
097-Anno di imposta- numero cartella
Debitore esecutato: Denominazione società debitrice
Terzo Pignorato: Denominazione sogggetto destinatario del pignoramento

ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA’ DI DEBITORE DI EQUITALIA E DEGLI ENTI PER I QUALI LA MEDESIMA RISCUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST’ULTIMO DOVUTE

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI 

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di ______c.f. _________- Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. – Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ___________________indirizzo di posta elettronica certificata: procedure.pressoterzi.laz@pec.equitaliariscossione.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig._____________, giusta procura speciale Rep. n.______Raccolta n.___________, redatta a ministero del notaio in________

PREMESSO

– che la società debitrice, con sede legale in___________, codice fiscale __________ (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO_____________, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del _______________ nonchè accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

  • Tributi/entrate: sorte capitale che dato vita al primo ruolo
  • Interessi di mora (ex art.30 del D.P.R. n. 602/1973): Esente da bollo
    • 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642: All’importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati – fino alla data di effettivo pagamento – sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).
  • Sanzione civile ( 116 della L.n. 388/2000): nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall’art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate – fino alla data di effettivo pagamento – sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale
  • Compensi di riscossione coattiva
 (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999): Alla data di effettivo pagamento, all’importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999). NB. Per l’esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101
  • Spese tabellari

  • Spese piè di lista 
  • Spese esecutive 

che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig._______

che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n.602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

Elenco cartelle oggetto di pignoramento:

Non è detto che siano tutte oggetto di pignoramento quelle che vi sono emerse per esempio dall’estratto delle pendenze o debiti tributari.

  • Il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli
  • che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell’ente creditore;

PREMESSO 

  • che con la richiesta numero __________ del ________effettuata, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, dal terzo pignorato., con sede legale in via __________codice fiscale_________ (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata debitore pignorato per euro_______;
  • che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di________, per il tramite di Equitalia Servizi Spa, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell’ordine di pagamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
  • che, pertanto, la su intestata EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di_________intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di euro______ oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
  • che a tenore dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
  • che il comma 1-bis dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: 
“L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”; 
  • che, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto 
legge n. 16/2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

Al Terzo pignorato__________, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

  • presso gli sportelli di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di ROMA;
  • con bollettino postale sul conto corrente n.________(IBAN) intestato a EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di_________, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 97/2016/273418;

AVVERTE E INTIMA 

Al Terzo pignorato _______, in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore.

  • 
A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi fino al giorno dell’effettivo pagamento.
  • Al Debitore ___________ di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Compensazione tra crediti verso PA e Debiti verso Equitalia

La procedura, introdotta ormai anni fa da Equitalia, consiste nel compensare crediti verso PA o più semplicemente verso lo Stato e Debiti verso Equitalia. Quest’ultima ne prenderà alcuni e li riassumerà in un unico atto di pignoramento da notificare al debitore e con la quale viene informato il debitore che entro 60 giorni il terzo pignorato dovrà procedere al saldo.

Come si arriva al pignoramento presso terzi

La prima cosa da fare se si è destinatari di un pignoramento è quello di verificare le cartelle in esso contenute per analizzare da dove si siano originate e quale sia il motivo per cui si sia dovuti arrivare fino al pignoramento. Questa fase infatti si origina solo dopo la notifica di un avviso bonario da parte dell’agenzia delle entrate o un avviso di accertamento da parte di un altro ente impositore che rivendica il diritto alla riscossione di alcune somme.

Solitamente abbiamo 30 giorni per risolvere il problema e sono pochi credetemi:

  • o attraverso il pagamento delle somme richieste:
  • o con un’istanza per la richiesta di sgravio, nell’ipotesi in cui si ritenga che le somme non siano dovute.
  • o con una ridefinizione delle somme richieste

Se non siete stati capaci di gestire questo nei tempi oppure non lo avete voluto fare oppure vi hanno promesso uno sgravio che tarda ad arrivare potrebbe verificarsi il caso in cui il ruolo contenuto nella comunicazione dell’agenzia delle entrate passi ad Equitalia che provvederà a riscuoterla applicando una sanzione del 30% oltre interessi oltre interessi di mora.

A questo punto Equitalia vi invierà una cartella di pagamento, quelle simpatiche di colore blu di cui abbiamo parlato tante volte, soprattutto quando si parlava di prescrizione.

A questa avrete 60 giorni dalla notifica per:

  • procedere al pagamento;
  • presentare istanza per la richiesta di sgravio;
  • presentare ricorso in commissione tributaria:
  • presentare istanza di rateizzazione;
  • non fare nulla.

Nell’ipotesi in cui non facciate nulla, il che capita spesso quando neanche andate a ritirare le raccomandate che vi notificano allora Equitalia continuerà la sua azione riscossivi attraverso prima una intimazione formale al pagamento in cui vi dice che hanno notificato il giorno X la cartella Y che che non avete provveduto al pagamento e vi da pochi giorni di tempo per pagare.

Se anche dopo l’intimazione non farete niente allora prepareranno un pignoramento.

Per questo vi do i seguenti consigli: non fate finta di non vedere che le raccomandate arrivino perché se prendete da subito il primo avviso bonario lavorarlo è molto più semplice e conveniente anche economicamente e vi spiego il perché. L’avviso bonario non è un vero e proprio atto e per impugnarlo non sarà necessario attivare una serie di procedure che richiedono tempi e costi per gestirle (naturalmente non mi riferisco solo al ricorso in commissione tributaria).

Se pensate già solo al fatto che l’avviso bonario può essere discusso in ogni ufficio dell’agenzia delle entrate mentre la cartella di pagamento solo presso l’ufficio che ha scritto il ruolo vi rendete conto che è molto meglio azionarsi fin da subito e non sperare come si faceva negli anni ’80 che non vi beccano.

Ma se pensate anche al fatto che oltre un terzo di cartelle o contenziosi, non ricordo bene, tra quelli notificati lo scorso anno è stato sgravato o hanno perso in giudizio, beh, vale la pena chiedersi anche se la pretesa contenuta nell’atto dell’agenzia della Riscossione o di Equitalia sia dovuta.

Spesso mi è capitato di richiedere semplicemente lo sgravio per un’imposta versata ma non associata al codice fiscale del mio cliente e questo è solo un caso semplice. Talvolta sono i sistemi di controllo incrociati dell’agenzia delle entrate che non riescono a gestire fattispecie lecite che originano avvisi bonari e così via.

Importante per questo tenere sempre un archivio e se non lo avete forse il cassetto fiscale vi potrebbe dare una man almeno per le imposte Irpef o iva o addizionali regionali e comunali. Ma lo stesso vale anche per le multe che spesso si uniscono, si sommano si risommano nel corso degli altri e sembrano non finire mai quando voi invece avete pagato.

Nel pignoramento il pericolo a cui andate incontro è quello di vedervi privati di un credito verso lo Stato per pagare un debito verso Equitalia. Entro i 60 giorni il terzo pignorato dovrà dovrà pagare l’Agenzia delle Riscossione ovvero ex Equitalia pena l’applicazione di sanzioni nella misura del 30% di quanto richiesto.

Il terzo quindi contatterà il debitore principale per chiedere informazioni lo stato del debitore che potrà essere verificare richiedendo un estratto delle pendenze o debiti tributari.  Voi lo potrete vedere sempre tramite il cassetto fiscale andando alla sezione “consulta la mia situazione“. In questa sezione dovrete trovare le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento.

Accanto trovate sia la scansione della cartella sia le tre possibili alternative:

  • Pagata;
  • sgravata;
  • sospesa;

Si possono trovare diversi casi

Può esserci però il caso in cui la cartella sia sospesa ma non ancora sgravata per cui sarà necessario, se stavate attendendo lo sgravio, tornare dall’ente impostare e intimargli di concedere lo sgravio in quanto un pignoramento presso terzi.

Ma può anche verificarsi il caso in cui dall’interrogazione del cassetto fiscale figuri che la cartella risulta sgravata ama ancora non sia stata recepita dall’ufficio procedure presso terzi per cui anche in quel caso sarà necessario scrivere una PEC all’indirizzo che trovate inserito nel pignoramento per sollecitare la lavorazione della pratica.

Poi può anche verificarsi il caso in cui siete in contenzioso oppure avete deciso di pagare la cartella oggetto di pignoramento. In questo caso sarà necessario pagare e tornare da Equitalia e richiedere la cancellazione del pignoramento o rinuncia.

Come difendersi se vi stanno pignorando casa

Altro discorso invece riguarda, nel caso delle persone fisiche o titolari anche di ditte o società di persone per le quali il regime della responsabilità è illimitato a come difendersi ed evitare il pignoramento di casa o pignoramento immobiliare.

Pignoramento beni strumentali dell’azienda: come fermarlo

Leggete qualora abbiate un’attività a rischio anche l’articolo dedicato al Pignoramento delle attrezzature o macchinari aziendali in quanto potranno rivalersi anche su quelli i vostri creditori.

Contributo Unificato da pagare per il pignoramento

 

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/fermo-auto-quando-scatta-come-funziona-cosa-fare/38485/

http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/bonifico-istantaneo-come-funziona-costi-tempi-banche/45322/

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