Dichiarazione Infedele o Falsa: Come comportarsi per sanare compliance e Legge Reati tributari 2000

0
9467

La guida alla gestione della dichiarazione infedele ci fornisce alcuni importanti chiarimenti su come comportarsi nel caso in cui ci accorgiamo di aver commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi o anche nel caso in cui dopo averli commessi volontariamente vogliamo tornare sulla retta via e redimerci sanando la situazione.

Vediamo non solo come uscirne nel migliore dei modi ma anche quanto ci può costare sia in termini di sanzioni pecuniarie sia in termini penali laddove si ravvedesse o dover emergere da un eventuale accertamento una condotta fraudolenta da parte del contribuente. Da una parte quindi potremmo trovarci di fronte a profili penali e dall’altro puramente amministrativi.

Dopo aver parlato di evasione fiscale ed elusione fiscale parliamo delle possibili sanzioni penali nel diritto tributario che potrebbe accadere non solo a seguito di comportamenti illeciti ma anche a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione o per aver emesso sanzioni false ma anche in altre situazioni che possono non essere commesse o anche in situazioni in cui non diresti mai che la sanzione potrebbe diventare così grave.

Dichiarazione Infedele: cos’è e quando scatta

La dichiarazione infedele nasce da un principio costituzionalmente tutelato che è inserito nell’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana…sentite come suona bene Costituzione della Repubblica Italiana…si vede che sono figlio di giuristi che ci credevano veramente.

L’errore nella dichiarazione può essere sia volontario sia no. Ai fini tributari poco importo in quanto il diritto tributario è teso in primis alla salvaguardia del gettito erariale per cui le situazioni che si possono avere sono:

  1. dichiarazioni di imposte inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute in base ad una corretta compilazione della dichiarazione;
  2. credito di imposta inferiore a quello che sarebbe emerso nella dichiarazione dei redditi compilata correttamente
  3. indebite deduzioni o detrazioni di imposta
  4. imponibile reddituale superiore rispetto a quello effettivamente dovuto

Ai fini Penali invece la dichiarazione costituisce comunque un illecito penalmente rilevante anche se si deve vedere quando scatta la reclusione. Del penale si occupa il D.lgs n. 74 del 2000 di cui parliamo nel seguito.

Quando scatta il penale per reati di natura tributaria

La dichiarazione infedele può sconfinare nell’illecito penale. Il penale scatta al verificarsi di alcuni eventi in relazione ad illeciti che si contraddistinguono per la quantità o per la qualità ovvero tipologia del reato commesso e che possono consistere:

  1. emissione di fatture false
  2. dichiarazioni mendaci
  3. negozi simulati
  4. false dichiarazioni
  5. intestazioni fittizie
  6. condotte simulatorie o fraudolente
  7. omesso versamento di tributi per importo superiori a determinate soglie

Inutile dire che le pene dovranno anche essere calate all’interno del disegno posto in essere dall’imprenditore o spesso dal consulente che talvolta conosce bene la distinzione tra evasione ed elusione fiscale.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o infedele dichiarazione

La dichiarazione infedele di per sè costituisce un illecito penalmente rilevante anche se la reclusione da 1 a 3 anni scatta solo nel caso in cui contemporaneamente indica:

  1. elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo
  2. elementi passivi fittizzi e imposta evasa superiore a 150 mila euro
  3. ammontare complessivo degli elementi attivi non dichiarati superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione e comunque a 3 milioni di euro.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele si ha nel caso in cui laddove non fosse ravvisata la condotta fraudolenta del contribuente questi abbia, al fine di evadere le imposte, congiuntamente:

  1. evaso imposta per un importo maggiore di 150 mila euro;
  2. evaso elementi attivi mediante indicazione di elementi passivi inesistenti in misura maggiore del 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 3 milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste sopra.

Chi commette congiuntamente queste previsioni è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti come indicato sopra.

Dichiarazione Fraudolenta

La Dichiarazione fraudolenta si configura quando il contribuente utilizza fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:. Le conseugenze di questo comportamento sono la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La condotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui il contribuente, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Dichiarazione Fraudolenta con altri artifici

Si configura una dichiarazione fraudolenta anche nel caso in cui siano utilizzati anche altri artifici come operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Laddove questa condotta abbia portato evadere l’imposta in misura maggiore a 30 mila euro e (occhio alla congiunzione perchè è importante) che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Se queste due condizioni sono entrambe soddisfatte allora il contribuente rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sono esclusi da questa previsione la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Omessa presentazione della dichiarazione: novità dal primo gennaio 2016

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, le sanzioni vengono sono leggermente modificate in quanto viene eliminata la previsione sanzione relativa al raddoppio delle sanzioni che vanno da 258 (anzi oggi da 250) a  1000 euro nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Viene invece introdotta una sanzione che va dal 60% al 120% nel caso di dichiarazione presentata successivamente e comunque entro i termini di trasmissione telematica della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto a quello a cui si riferiva alla dichiarazione omessa. Questa fattispecie non trovava precedentemente una propria previsione sanzionatoria. Anche in questo caso nel caso in cui non siano dovute imposte comunque prevista una sanzione minima arrivata da 155 € a 500 €,  con possibile raddoppio della multa stessa nel caso in cui si tratti di soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

È stata altresì eliminata la maggiorazione della sanzione prevista nel caso di come sta presentazione degli studi di settore dopo la richiesta dell’ufficio mentre invece è stata inasprita la sanzione derivante da la dalla introduzione di operazioni inesistenti in quanto come sapete in questo caso entriamo subito nell’ambito delle sanzioni di natura penale in quanto si rileva una condotta fraudolenta da parte del contribuente. Per intenderci basterà anche una semplice fattura falsa di € 1 per far scattare il penale.

L’articolo 5  si intitola proprio “Omessa dichiarazione” e recita che: 1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

  • 1-bis.  E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
  • 2.  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Infedele dichiarazione: le novità dal primo gennaio 2016

Il caso di infedele dichiarazione il range della sanzione ordinaria passa dal 100% – 200% dell’imposta all’intervallo 90% 180%. Nel caso invece di infedele dichiarazione relativamente alla compilazione del quadro degli studi di settore o indicazioni di un codice di inapplicabilità non corrispondente poi alla realtà sono state eliminate le sanzioni. Vi ricordo comunque che si applica nel caso di variazione delle sanzioni il favor rei a favore del contribuente sempre che ne facciate richiesta.

Vi riporto nel seguito il testo dell’articolo in questione che fa scattare il penale al presentarsi di entrambe le condizioni

  • 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
    a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
    b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.
  • 1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
  • 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Novità 2015: salgono le soglie di punibilità (ole’)

Viene modificata la disciplina della dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4, D.Lgs. n. 74 del 2000 disciplinando che per le somme singolarmente considerate che non superino il 10 per cento di quelle corrette non dovrà tenersi conto nella verifica del superamento delle nuova soglia di punibilità che sale a 150 mila euro contro gli attuali 50 mila euro.

Dichiarazione Infedele: come rimediare

Prima di tutto si deve tenere a mente che abbiamo del tempo per rimediare eventuali errori commesso involontariamente o in modo fraudolento. Nel seguito vi ho preparato questa tabella intanto per farvi capire se i giochi sono fatti oppure no, ossia se avete ancora tempo per redimervi oppure no.

Tabella scadenza dichiarazione integrativa

Periodo d’imposta Dichiarazione IVA Termine Accertamento o presentazione dichiarazione integrativa Termine in caso di Presentazione dichiarazione nulla/omessa
2011 UNICO 2012 31/12/2016 31/12/2018
2012 UNICO 2013 31/12/2017 31/12/2019
2013 UNICO 2014 31/12/2018 31/12/2020
2014 UNICO 2015 31/12/2019 31/12/2022
2015 UNICO 2016 31/12/2020 31/12/2023
2016 UNICO 2017 31/12/2022 31/12/2024 Modifica
2017 UNICO 2018 31/12/2023 31/12/2025
2018 UNICO 2019 31/12/2024 31/12/2026
2019 UNICO 2020 31/12/2025 31/12/2027
2020 UNICO 2021 31/12/2026 31/12/2028
2021 UNICO 2022 31/12/2027 31/12/2029
2022 UNICO 2023 31/12/2028 31/12/2030
2023 UNICO 2024 31/12/2029 31/12/2031
2024 UNICO 2025 31/12/2030 31/12/2032

A decorrere dal periodo di imposta 2016 e quindi da dichiarazione Iva 2017 la dichiarazione può essere integrata a favore (ovviamente anche a suo sfavore) del contribuente fino al 31 dicembre 2022

Raddoppio dei termini per la prescrizione e l’accertamento fiscale

Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972) qualora sia presentata la dichiarazione integrativa da parte del contribuente.Oltre la dichiarazione integrativa sarà necessario poi procedere con il ravvedimento operoso della minore imposta versata secondo la tabella che trovate nel seguito e che ha come base il 30% della sanzione ordinaria. Sappiate che nel caso in cui vi scoprano le sanzioni salgono al 135% e possono arrivare fino al 270%.

Dichiarazione Infedele con Omesso versamento di imposte Data scadenza Presentazione 30 Novembre 30/11/2019
Sanzione 30% Termine presentazione tardiva 28/02/2020
0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
3% fisso (un decimo del 30%)   1/10 3,00%
3,33% fisso (un nono del 30%)  1/9 3,33%
3,75 fisso (un ottavo del 30)  1/8 3,75%
4,29% fisso (un settimo del 30%)  1/7 4,29%
5% fisso (un sesto del 30%)  1/6 5,00%

Omesso versamento delle ritenute e dell’Iva

Qualche anno fa ha destato molto scalpore tra gli addetti ai lavori l’introduzione del reato penale commesso al mancato versamento delle ritenute certificate per importi superiori a 50 mila euro. La pena in questo caso può variare da 6 mesi a due anni. Lo stesso dicasi per l’Iva. In questo caso dovrete stare attenti alle tempistiche previste dal legislatore in quanto sono stringenti: intendo dire che in questo caso la sanzione penale può scattare direttamente già dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento dell’acconto dovuto sull’anno di imposta successivo a quello del mancato versamento.

Vi ricordo in questo caso che il carente versamento resta punito con una sanzione il 30% ma ricordatevi anche che potrete avvalervi del nuovo ravvedimento operoso che è stato ritoccato nelle aliquote sanzionatorie a partire dal 1 gennaio 2016

Novità 2015

L’articolo 5 inasprisce il periodo di reclusione per coloro che non versano le ritenute per un importo superiore a 50 mila euro prevedendo la reclusione da uno a tre anni.

Chi risponde penalmente per i reati tributari delle società

Per le società rispondono i responsabili legali, amministratori unici, presidente del consiglio di amministrazione e coloro che sono muniti di specifiche deleghe per l’espletamento delle loro mansioni e che, per intenderci, trovate nella dichiarazione dei redditi. Inutile dire che in sede di accertamento si va ad indagare su chi sia il titolare effettivo della società e se vi siano eventuali prestanomi o teste di legno.

L’emissione di fatture false o per importi superiori o inferiore al loro reale valore

Qualora aveste l’insana idea di fare delle fatture false o sovrafatturare alcune prestazioni di servizi a parte, posso sconsigliarvelo vivamente in quanto contrario alle norme di legge e alle disposizioni anche per un solo euro. Il Capo II – Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte – Art. 8.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti recita infatti che “1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2.  Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.”

Scrivo quindi che nel caso di fatture false, ossia relative ad operazioni inesistenti non sono neanche previsti dei limiti quantitativi, vi beccate direttamente una sanzione penale; per questo motivo basta anche una fattura falsa di 1 euro e siete perseguibili penalmente. Le sanzioni in questo caso vanno da sei mesi a due anni di reclusione e semprechè il valore della fattura sia inferiore ai 154.937 euro ( i vecchi 300 milioni di lire).
Se invece il valore della fattura supera il limite dei vecchi 300 milioni, allora come sanzione penale è previsto un periodo di reclusione che può andare dai 18 mesi ai sei anni.

Le Pene accessorie a quelle penali

Se non siete proprio degli stinchi di santo e state commettendo illeciti non so quanto vi potranno interessare le pene accessorie previste per i reati penali nel diritto tributario ma per coerenza di informazione qualcuno potrebbe esserne interessato pertanto oltre alla possibile galera e detenzione potrete incorrere nei casi più gravi nell’interdizione dai pubblici uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, oppure incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, o anche  l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria.

Compensazione di crediti fraudolenta

Sono anche previste le pene in caso di compensazioni di crediti di imposte non dovute con la reclusione da sei mesi a due anni già sopra i 50 mila euro mentre nell’ipotesi si ravvisi un’intenzione fraudolenta, come per esempio nel caso di crediti inesistenti anche la reclusione da un anno e sei mesi a sette anni sempre a partire dalla stesa soglia.

Qui bisogna distinguere dal 2016 la fattispecie derivante da una compensazione maggiore rispetto un credito spettante che viene sanzionata con la solita percentuale del 30% più interessi. Dobbiamo però tenere distinta questa fattispecie da un’altra ben più grave che riguarda la compensazioni di imposte con crediti del tutto inesistenti dove per inesistenti dobbiamo intendere quelli per i quali non vi sia alcun elemento probatorio documentale o che ne motivi l’utilizzo o la nascita presupposto ossia quando possiamo dire che vi era un intento quasi fraudolento. Questo ovviamente a seguito di controlli da parte dell’agenzia delle entrate insomma laddove voi foste accertati dovreste produrre qualche elemento documentale che provi il fatto che ritenevate seppur erroneamente di avere quel credito.

Se vi scoprono pagate tutto subito

La vera novità di questo nuovo sistema sanzionatorio è quello che modifica l’articolo 13 del D.lgs. 74 del 2000 – Causa di non punibilità – Pagamento del debito tributario prevedendo che appunto la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell’Iva, di indebita compensazione qualora i debiti tributari comprensivi di sanzioni e interessi, se pagate prima del dibattimento. Una sorta di pagamento della cauzione per salvarvi.
La stessa causa di non punibilità viene prevista anche nel caso di dichiarazione infedele e dell’omessa dichiarazione qualora vi avvaliate del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo purché l’interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviate dall’amministrazione o di procedimenti penali.

Purtroppo questo vale solo nel caso dell’omesso versamento del’Iva, delle ritenute e dell’indebita compensazione con crediti di imposta inesistenti.

Tuttavia viene prevista anche la cosiddetta “Circostanze del reato secondo cui 1.  Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

2.  Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.

3.  Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Le altre fattispecie quindi viste sopra della dichiarazione fraudolenta o infedele non possono essere sanate pagando subito per cui andrete contro il vostro destino. Occhio però a verificare se non siete ancora in tempo per presentare una dichiarazione integrativa entro le tempistiche di scadenza viste nella precedente tabella.

L’Irap non rientra in questi profili (in linea teorica)

In linea teorica, anche se potrebbe sembrare una provocazione un reato connesso a quelli sopra descritti se riferiti all’Irap, non avrebbero rilievo in sede penale, almeno in linea teorica in quanto l’irap non è un’imposta sui redditi ma sulla produzione mentre i reati tributari sono destinati alle imposte sui redditi e l’IVA. Ovviamente questo è valido solo in linea teorica e sconsiglio di non pagare l’Irap da domani.

Nel prossimo articolo potrete anche leggere anche i termini della prescrizione legati ad alcune fattispecie sanzionatorie sia amministrative sia penali non legate solamente agli accertamenti fiscali e che con la nuova manovra economica 2011 hanno subito delle modifiche.

Vi ricordo inoltre i termini di prescrizione della cartella di pagamento che dopo la manovra 2011 sono sensibilmente variati e che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla prescrizione della cartella di pagamento.

Tabella riepilogativa sanzioni penali per omesso versamento ritenute e Iva

Omesso versamento ritenute Omesso versamento IVA
superiore a 50.000 euro e fino a 150.000 euro superiore a 150.000 euro superiore a 50.000 euro fino a 250.000 euro superiore a 250.000 euro
Ante modifiche Costituiva reato Costituiva reato Costituiva reato Costituiva reato
Post modifiche Non costituisce reato Costituisce reato Non costituisce reato Costituisce reato 
Se non è stato ancora scoperto Non vi sarà denuncia alla Procura quando sarà scoperto Denuncia alla Procura quando sarà scoperto Non vi sarà denuncia alla Procura quando sarà scoperto Denuncia alla Procura quando sarà scoperto
Se c’è già procedimento Per il favor rei il fatto non costituisce più reato Prosegue il procedimento estinguibile  dietro pagamento Per il favor rei il fatto non costituisce più reato Prosegue il procedimento estinguibile dietro pagamento

Ora faccio una domanda a voi

Secondo voi alla luce delle ultime vicende della Tributi S.p.A. in cui i soldi degli italiani di Aprilia sono stati si legge dalle principali testate giornalistiche oltre 100 milioni di euro, di cui sicuramente almeno la metà sarà all’estero e non si potrà più recuperare, non vale la pena di farsi in galera un paio di anni ed uscire con un patrimonio incalcolabile a disposizione (servizio andato in onda nella trasmissione televisiva Report)
Questa domanda volutamente provocatoria è per far capire che di fronte a reati seppur finanziari tributari colpiscono una moltitudine ampia di persone eppure non fanno corrispondere a tale comportamento pene ben più severe di quelle che sentiamo e che ritengo dovrebbero essere inasprite a meno di non ritrovarsi nuovi casi del genere.

Evasione fiscale di sopravvivenza

Potete anche leggere l’articolo dedicato all’ evasione fiscale di sopravvivenza che trae spunto da alcune pronunce del giudice tributario ossia delle sentenze che hanno riconosciuta la sussistenza di reato allorquando il mancato o omesso versamento di imposte e tasse era dettato da motivazioni legate alla continuità aziendale o al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Vi lascio con un monito…ricordate che se fate una fattura falsa….anche solo di un euro…rischiate il carcere per cui fatevi due calcoli prima di fare questa capperata.

Ravvedimento operoso

Si potrebbe pensare di correre ai ripari attraverso l’istituto del ravvedimento operoso tuttavia l’agenzia delle entrate tuttavia la finalità del ravvedimento è quella di correggere degli errori non di consentire il pagamento del denaro in cambio di una fattispecie delittuosa altrimenti parleremo di condono operoso :-)

Vi sono tuttavia dei casi in cui è ammesso il ravvedimento operoso qualora sia stata utilizzata documentazione falsa o siano state dichiarate operazioni inesistenti mediante artifici o raggiri o negozi simulati in danno all’erario. Queste sanzioni sono punite dal 135% al 270% applicata alla minore imposta non versata.

In tal modo trovate nel seguito la griglia delle percentuali di ravvedimento da applicare in base al momento in cui vi ravvedete.

Dichiarazione Infedele con utilizzo di documentazione falsa
Sanzione Sanzione 135%
0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
3% fisso (un decimo del 30%)   1/10 45,00%
3,33% fisso (un nono del 30%)  1/9 15,00%
3,75 fisso (un ottavo del 30)  1/8 16,88%
4,29% fisso (un settimo del 30%)  1/7 19,29%
5% fisso (un sesto del 30%)  1/6 22,50%

Salvaguardare la compliance aziendale diviene un importante aspetto che potrebbe esporre il dirigente preposta all’applicazione di provvedimenti non solo disciplinari ma anche penali

Sanzioni per i reati societari dei dipendenti

Vi segnalo anche la Guida ai reati societari dei dipendenti per capire chi e quanto si paga

http://www.tasse-fisco.com/societa/sanzioni-reati-societari-dipendenti-amministratori/12850/

Transfer pricing

Diverso invece il caso di operazioni che sono effettuate tra società diverse e residenti in paesi fiscali differenti per cui come sapere vince il corpus di norme del transfer pricing secondo cui le transazioni dovrebbero avvenire a prezzi di mercato per evitare che vi sia spostamento di materia imponibile un paese all’altro. Questo oggi viene sanzionato solamente nel caso in cui il contribuente a seguito di richieste da parte dell’ufficio non abbia prodotto alcuna documentazione a sostegno della bontà delle proprie transazioni. Tuttavia nel caso in cui l’agenzia delle entrate effetto di una verifica che porti all’emersione di una maggiore imposta rispetto a quella determinata e la causa sia da rintracciare nella relazione del transfer pricing allora la sanzione andrà dal 60 al 120%.

http://www.tasse-fisco.com/consulenza-legale/differenze-esposto-querela-denuncia/36646/

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.