Errore e Responsabilità Commercialista o CAF: chi paga le sanzioni e cosa fare

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Errore commercilista fiscalista cosa fareVediamo come fare in caso di errori nelle dichiarazioni dei Dottori Commercialisti, fiscalisti o anche del CAF, chi paga le sanzioni in quanto  spesso mi capitano lettori che scrivono sia perché sono convinti di errori dell’agenzia delle entrate ma anche errori del proprio dottore commercialista che vanno sia nella omessa indicazione di costi sia nell’errata indicazione o rappresentazione nella dichiarazione dei redditi, in omessi versamenti oppure in omessa presentazione di comunicazioni tributarie.

Le diverse tipologie di errori che può commettere il commercialista

Il Dottore commercialista principalmente può effettuare i seguenti sbagli:

  1. Omesso versamento di tributi, imposte o tasse;
  2. Ritardato versamento di tributi, imposte o tasse;
  3. Errato versamento di tributi, imposte o tasse indipendentemente da quello che gli chiedete di fare;
  4. Omessa presentazione di dichiarazioni o comunicazioni;
  5. Ritardata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni;
  6. Errata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni;
  7. Consigliarvi di non andare in contenzioso qualora questo si riveli a posteriore un palese errore;
  8. indurvi a strutturare operazioni societarie in elusione o evasione di imposta (da approfondire caso per caso).

Il caso per esempio di un avviso di accertamento o avviso bonario derivante da un controllo formale e automatico della dichiarazione dei redditi può portare alla luce l’errore commesso in sede di dichiarazione dei redditi sia che si tratti di 730 sia di modello unico poco importa e li si scopre che il fiscalista (termine molto anni ’80) nella compilazione ha commesso un errore e non aveva presentato l’integrativa. Spesso poi i termini sono stretti (30 giorni) e non si riesce ad addivenire ad una soluzione bonaria con il commercialista per cui si preferisce pagare per non incorrere in sanzioni ben più alte. Infatti con l’avviso bonario si applica il 10% delle sanzioni amministrative pecuniarie mentre con la cartella di pagamento si va al 30%.

Non si capisce però come comportarsi con il commercialista fiscalista?

Prima di tutto sappiate che i dottori commercialisti sono dotati di requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti dal proprio albo di appartenenza e che devono osservare l’obbligo di diligenza riferita alla natura dell’attività esercitata definito nell’articolo 1176 del Codice civile. Tale articolo recita infatti che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” da operare con la diligenza del buon padre di famiglia e coerentemente con la prestazione esercitata.

Dal punto di vista della responsabilità cui sono sottoposti l’articolo 2236 limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave in quanto la loro prestazione si definisce come prestazione d’opera tesa alla risoluzione di problemi di natura tecnico professionale.

Naturalmente andare in causa con un dottore commercialista significa che dagli atti dovrà emergere che il Dottore commercialista dovrà provare di non aver commesso omissioni gravi nel proprio operato e che non abbia tenuto un comportamento altamente negligente  tali da generare il danno. Il linea teorica l’onere della prova dell’incarico professionale conferito al professionista spetta al cliente per questo è necessario sempre disciplinare con mandato scritto l’incarico assegnato e apposta prima vi ho consigliato almeno nelle dichiarazioni di inserire che la dichiarazione è stata compilato dall’intermediario o dal CAF. In questo modo secondo me l’onere della prova rispetto all’errore dovrebbe essere invertito e dovrebbe andare in capo all’intermediario e non al contribuente/cliente.

(Cassazione 5 giugno 1996, n. 5264 – Cassazione sezione tributaria 23 gennaio 2004 n. 1198 – Cassazione sezione tributaria 20 novembre 2003, n. 17579 – Cassazione n. 15107 –  22 luglio scorso)

Controllate che nel frontespizio della dichiarazione vi sia inserito il codice corrispondente a DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DALL’INTERMEDIARIO

Non essendo logicamente bravi nella compilazione e non sapendo molti di voi come si compila il frontespizio vi dico che una verifica che è sempre meglio fare non solo per verificare la correttezza dell’operato del dottore commercialista ma talvolta anche la sua buona fede è quella di verificare nel frontespizio cosa è stato indicato in corrispondenza della cella che richiede di indicare il soggetto che ha compilato la dichiarazione.

Questo campo è inserito nel Frontespizio della dichiarazione ossia nel quadro dove vengono riportati i primi elementi anagrafici – Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’ incaricato deve:

  • indicare il proprio codice fiscale;
  • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;

Da questo ne discende un elemento probatorio molto utile in caso di errore in quanto nel caso sia indicato che la dichiarazione è stata predisposta dal commercialista o dal CAF e vi sia un errore, l’onere di provare eventualmente che non si ha colpa cadrà sull’intermediario che si è occupato della compilazione il quale dovrà dimostrare per esempio di essere indotto da voi, da vostre incomplete o errate informazioni.

L’assicurazione obbligatoria del Dottore Commercialista

Vi ricordo inoltre che qualora vi trovaste di fronte ad un Dottore Commercialista che, nonostante sia palesemente nel torto non vi voglia pagare almeno la sanzione o gli interessi, potrete opporgli il fatto che lui è dotato di una assicurazione RC professionale obbligatoria così come importo dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011 posto proprio a tutela del cliente.

Secondo tale normativa “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale“.

Il Commercialista è obbligato infatti per esercitare la professione alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Immagino però nessuno di loro la vorrà attivare o denunciare un sinistro RC professionale per poche centinaia di euro, in quanto l’anno successivo il proprio premio assicurativo si gonfierà… per cui fategli sempre presente che, un po’ come avviene con le auto, chi ha sbagliato paga e lo può fare o di tasca propria o attivando la polizza che hanno stipulato… altrimenti a cosa serve?

Vi ricordo inoltre che al momento di conferimento dell’incarico il commercialista vi dovrebbe comunicare anche gli estremi della polizza assicurativa e il relativo massimale anche se posso immaginare che, se state leggendo questo articolo il massimale sicuro copre eventuali errori nelle dichiarazioni dei redditi direzione fisiche. Anche questo naturalmente non va molto di moda :-)

Naturalmente che io sappia non lo fa mai nessuno come neanche nessuno in genere formalizza un incrocio per iscritto, al più ci si manda un’email. Come anche è molto difficile fin da subito sapere l’onorario anche perché inizialmente non conoscendo o non potendo conoscere in modo soddisfacente l’attività che si andrà a svolgere per conto del cliente si da un intervallo di onorari all’interno del quale ragionevolmente si collocherà la cifra finale richiesta.

Dolo e colpa Grave

Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà  come potrebbero essere qualificabile come alcuni di natura tributaria il codice civile, nell’articolo 2236 c.c., prevede un regime di responsabilità limitato al solo caso di azioni commesse con dolo o colpa grave;
L’onere della prova tuttavia, qualora si incardini un eventuale contenzioso, graverà sul professionista che dovrà dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dalla propria figura e qui vi posso assicurare che i giudici, soprattutto ultimamente non sono più così laschi ma tendono a responsabilizzare molto il professionista.

Non basterà più rispondere al cliente con frasi del tenore “io glielo avevo detto che ma andrà dimostrato effettivamente (per cui per iscritto) cosa effettivamente è stato detto al tempo, che ha portato all’errore”.

L’onere della prova sarà in capo al cliente che dovrà dimostrare prima ancora del danno subito l’esistenza del contratto ossia del mandato di consulenza e solo in seconda battuta il danno subito e colpa del professionista.

Il professionista tuttavia avrà la possibilità di appellarsi alla causa esimente prevista dal codice “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

Tuttavia l’esimente non opera se trattasi di colpa grave e dove per colpa grave deve intendersi negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza.

Novità dal Decreto Legge 4 del 2019

Non se siano stati proprio i miei articoli a stuzzicare l’argomento che vedo aver avuto subito una conseguenza netta ma come per magia viene chiarito nel Decreto Legge n. 4 del 2019 che le maggiori imposte accertate dal fisco siano comunque a carico del contribuente insieme agli interessi legali anche nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta dal CAF o dal dottore commercialista.

Falsa fatturazione del cliente: come comportarsi

Un problema è capire come comportarsi nel caso in cui vi siano clienti che commettono reati di falsa fatturazione. Giova rilevare preliminarmente che il commercialista non ha un obbligo di veridicità né di correttezza verso l’Erario relativamente alle dichiarazioni del suo cliente anche se può essere determinante o quanto meno costituire un elemento importante in una ipotetica causa se inserirete nel frontespizio che la dichiarazione è stata redatta dal contribuente.
Anche nell’ipotesi in cui sia consapevole della fattispecie delittuosa del cliente ma si limiti a compilare la dichiarazione con i dati forniti da quest’ultimo non è punibile se non limitatamente alle fattispecie derivanti da operazioni di riciclaggio di cui ha l’obbligo della segnalazione al ricorrere di alcune caratteristiche.

Fattispecie diversa invece nel caso in cui anche solo verbalmente consigli al cliente come fare per ridurre l’imponibile o commettere altra fattispecie criminosa. Fattispecie che lo esporrebbe a sanzioni di natura penale indipendentemente dalle modalità di compilazione della dichiarazione die redditi o del calcolo delle imposte.

Per approfondimenti potete leggere l’articolo dedicato alla falsa fatturazione

In conclusione: consigli pratici

In conclusione quello che vi consiglio di fare è di mantenere sempre il dialogo con il consulente, commercialista, fiscalista (chiamatelo come volete anche se trattasi di Dottore Commercialista) e di verificare effettivamente di chi sia stata la colpa senza farvi infinocchiare possibilmente in quanto siete senza dubbio la parte più debole in una discussione. Per questo consiglio sempre di scegliere un dottore commercialista di fiducia in quanto il rapporto fiduciario che si ha con il proprio professionista è un elemento da non sottovalutare.

Inoltre consiglio sempre di farvi fare un incarico professionale scritto , cosa che spesso passa in secondo piano nella definizione del rapporto e degli onorari e delle mansioni e del risultato che ci si aspetta dal consulente.

Se proprio invece trovate la persona poco intelligente che nonostante la colpa non voglia pagare allora potete tranquillamente intimargli di pagare le sanzioni, fargli causa, segnalarlo all’ordine di appartenenza (che sarà obbligato ad aprire una fascicolo a suo nome analizzando la fattispecie e che potrebbe scaturire in una sospensione o esclusione dall’albo), e denunciare il sinistro alla sua compagnia di assicurazione (con tute le ripercussioni che questo avrebbe in termini di aumento del costo dell’assicurazione annuo).

Questo fa si che anche voi avrete le vostre leve nella definizione di chi e quanto dovrà pagare

Insomma spero di avervi dato qualche strumento più per difendervi da ipotetiche situazioni di liti con il proprio fiscalista commercialista ma anche con i CAF, perché ho visto che capitano a molti anche se mi auguro risolviate sempre in modo tranquillo e pacato…

Articoli correlati

Leggi anche: Trasferire le attività all’estero per pagare meno tasse

Diverso il caso se trattasi di consulenze su materie più complesse come le operazioni straordinarie o su pianificazioni fiscali nazionali o internazionali

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/iscrizione-registro-revisori-legali-contabili-requisiti-accesso-modalita/36119/

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/errore-caf-compilazione-730-sanzione-interessi-come-comportarsi/43064/

33 Commenti

  1. Ho fatto fare domanda x il buono scuola per mio figlio, mi sono stati riconosciuti € 1400,00 da regione lombardia, la commercialista affiancata al CAF quando ha fatto domanda si è dimenticata di protocollarla… questo lo scoperto il 10/06/22. Come faccio per tutelarmi dallo sbaglio della commercialista?

  2. Su una dichiarazione dei redditi errata, con un importo di 2300 € da restituire, quante rate si possono fare? Grazie.

  3. Il commercialista mi aveva piu’ volta ribadito (e-mail e a voce) di non superare il reddito di 65mila euro l’anno scorso per non passare all’aliquota piu’ alta. Gestendomi il lavoro con i clienti potevo decidere il tetto da fatturare. Un mese fa’ mi ha detto che devo pagare l’aliquota piu’ alta, ovvero 10 mila euro in piu’ di tasse, perche’ si e’ sbagliata e il tetto non era di 65 mila ma di 38milla, tetto che avrei potuto tranquillamente rispettare. Prima mi ha detto di non preoccuparmi che avrebbe risarcito tutto l’assicurazione, in un secondo momento mi ha detto che non e’ sicura l’assicurazione risarcisca e di comprare attrezzature per scalarle sulle tasse del prossimo anno!
    Non ho attrezzature da comprare, e voglio solo che mi risarcisca. Come posso fare?

  4. Buona sera, il caf ha complilato il modello 730 in modo errato mettendo una detrazione che non mi spettava… quindi di conseguenza e’ stato rigettato il pagamento del modello da parte dell agenzia delle entrate.
    Vi volevo chiedere se deve essere il caf a pagare la somma che mi spettava o e’ possibile rimediare presentando un nuovo modello.

  5. Buongiorno, in breve:
    A causa della negligenza del mio commercialista, per la seconda volta nello stesso anno, è andata persa la possibilità di usufruire del “Contributo a fondo perduto perequativo” circa 6000 euro.
    Per risposta, senza nemmeno scusarsi, mi ha anche inviato la sua parcella.
    In pratica, chiedo se è possibile fargli causa per la sua negligenza…
    Grazie

  6. Provi a verificare che non siano arrivate a anche a lei e congiuntamente dovrete impugnare la cartella facendo presente l’effettiva quota di spettanza. Immagino che trattandosi di ex moglie vogliate fare 50% ciascuno

  7. Salve.
    Un semplice quesito. Io separato da mia moglie. Entrambi abbiamo raggiunto l’accordo che la detrazione dei figli a carico sarebbe stata fatta sul mio 730 perché più conveniente. Decisione comunicata al commercialista dalla mia ex moglie con tanto di messaggio whatApp che in mail. Io faccio il mio 730 con il mio cassetto fiscale su Entratel nel mese di maggio giugno di ogni anno e lei lo fa dopo con il suo commercialista ricordandogli sempre che i figli vengono presi a carico mio al 100%.
    Adesso mi arriva un accertamento dall’Agenzia delle Entrate che dice che devo rimborsare € 666,59 per il 2018 perché anche la mia ex moglie ha dichiarato i figli al 100% sul suo 730.
    Cosa posso fare nei confronti del commercialista della mia ex moglie. Posso chiedere a lui di pagare la multa e le prossime se ci saranno o i messaggi fra me le mia ex moglie e il suo commercialista non valgono come prova del suo errore?
    Grazie

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