Aggiornato il 4 Maggio 2023
Vedremo anche le novità in termini di sospensione per effetto delle novità introdotte dal Decreto Legge di Maggio 2020
Cos’è l’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è quello che si chiama in gergo tecnico istituto deflativo del contenzioso ossia un elemento teso a scoraggiare o quanto meno evitare di continuare a litigare con il fisco e chiuderla accettando le conclusioni dell’agenzia delle entrate o le vostre (se siete voi a proporlo) per evitare le lungaggini amministrative ed i costi di un contenzioso tributario.
I vantaggi dell’accertamento con adesione
La convenienza risiede nel fatto di accorciare i termini di definizione del contenzioso pendente che vi restringe le risorse disponibile e vi impone di accendere un fondo rischi in bilancio qualora le probabilità di vittoria vostra nel contenzioso non siano certe. Questo fa si che il vostro bilancio d’esercizio se siete delle società naturalmente ha in seno una passività potenziale ed una posta che riduce il patrimonio netto disponibile. Per le persone fisiche vale la stessa cosa ossia sapete in cuor vostro che potreste rischiare di pagare quelle somme anche se il 99% di voi non credo che si aspetti di ricevere una cartella di pagamento ogni giorno.
Inoltre si instaura un vero e proprio contraddittorio o dialogo con l’agenzia delle entrate in cui entrambi potranno fornire informazioni aggiuntive che ricostruiranno la fattispecie in modo più completo ed approfondito per cui vi recherete anche fisicamente dal funzionario che ha emesso l’atto in modo anche da spiegargli le vostre ragioni senza essere davanti ad un giudice. Questo fa si che vi potrebbe capitare un funzionario aperto e disponibile ma può anche capitarvi uno che di lavorare per il contribuente poprio non ne vuole sapere come avviene in ogni contesto lavorativo.
Dall’altro lato si definiscono le sanzioni in misura ridotta rispetto alla sanzione piena per cui c’è un risparmio iniziale di imposta.
Come si presenta l’accertamento con adesione
Può essere, come avviene nel,a maggior parte dei casi proposto dall’Ade oppure può nascere su istanza del contribuente o da un invito a comparire dell’Ufficio che ha emesso l’atto
L’accertamento con adesione solitamente viene proposto dopo la notifica di un avviso di accertamento oppure dopo un accesso, una verifica ispettiva o dopo un processo verbale di constatazione.
Il contraddittorio porta poi, se le parti lo vogliono, ad accettare le risultanze condivise tra le parti e dopo il versamento delle somme stabilite nell’accertamento con adesione si definisce con il versamento delle somme da parte del contribuente. Non è mai l’agenzia delle entrate a versare delle somme :-)
Chi può accedere all’accertamento con adesione
Nella sostanza possono accedervi tutti i contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati (ex art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ) o società di capitali (ex art. 73, D.P.R. 917/1986 ), sostituti di imposta,.
Per quali imposte può essere richiesto
IN linea di massima mi sento di dire per tutte (Irpef, Ires, Irap, l’Iva, sostitutive, di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, IMU, TASI e altre
Casi di esclusione
Non si potrà accedere all’accertamento con adesione solo in alcuni casi come:
- liquidazione automatizzata delle imposte ex articolo 36 bis o ex art. 54 – bis per l’Iva
- controllo formale ex 36-ter dell’art. 54- bis (liquidazione automatizzata), D.P.R. 633/1972 (per l’Iva), dato che, in queste ipotesi, si verte in materia – più che di accertamento – di liquidazione (delle imposte).
Da sapere
Si potranno anche solo definire una delle imposte e non tutte ossia se vi stanno accertando su 4 imposte per diverse fattispecie potete chiedere accertamento con adesione e abbassare le sanzioni anche solo su una di queste.
Come si accede all’accertamento con adesione
Su invito dell’ufficio
Prima di tutto sappiate che l’invito non è obbligatorio altrimenti non si chiamava invito per cui non lo potrete reclamare o addurre a causa di annullamento dell’atto di accertamento ma qualora ve lo recapitassero voi avrete a disposizione 3 scenari:
- Aderire alle indicazioni dell’agenzia delle entrate: scelta immediata e facile con cui in pratica accetterete in toto le indicazioni dell’agenzia con tutte le conseguenze del caso come vedremo in seguito;
- Chiedere un incontro in cui presenterete delle memorie o informazioni aggiuntive per convincere il funzionario che ha preso un abbaglio o che deve modificare l’atto per questo o quell’latro motivo anche se qui appunto sarà determinante che andiate con un commercialista o che farete i bravi e gli educati in quanto lui non è obbligato a a rettificare le sue valutazioni;
- Non accettare o non rispondere all’invito che non è il massimo ma lo potete fare senza ricevere delle sanzioni per questo. Certo se poi andrete in contenzioso immagino il giudice con via sia più duro perchè non avete mostrato di non voler dialogare con la pubblica amministrazione e questo a mio avviso li indispone.
Su istanza del contribuente
Anche voi potrete presentare la domanda di accertamento con adesione mediante istanza da consegnare all’Ufficio territorialmente competente o spedita secondo la modalità del plico raccomandato senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine massimo per l’impugnazione dell’atto ossia dell’invio in genere entro 60 giorni dalla notifica a voi.
L’effetto della domanda in pratica sospende da subito consiste nella sospensione per 90 giorni ed indipendente dalla buona conclusone del contraddittorio ma questo non deve essere l’unico motivo in quanto deve servire a voi e all’agenzia delle entrare per ricostruire la fattispecie sanzionata in modo più compiuto. Se voi resterete passivi dopo la richiesta di contraddittorio e non produrrete informazioni o deduzioni o controdeduzioni e non addiverrete ad una definizione e andrete in contenzioso il giudice potrebbe indisporsi e interpretare la vostra passività come un tentativo semplice di posticipare i termini del ricorso e questo lo potrebbe far risentire e sappiamo che non è cosa buona e giusta.
Dopo aver accettato l’accertamento con adesione il pagamento deve essere fatto entro 20 giorni anche se puà essere richiesta la rateizzazione di massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se le somme dovute superano € 51.645,69, di 12 rate trimestrali (sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale che, dal 1° gennaio 2015, è dello 0,5% annuo).
Se non paga la rata dopo l’accertamento
Ricordo anche che il mancato pagamento dell’importo dovuto o della prima rata fa si che l’atto non si perfezioni per cui si ridarà avvio alla procedura di contenzioso. Se invece pagate la prima e non le altre sulle altri maturerà una sanzione pari al 60% dell’importo non versato ma potrete avvalervi del ravvedimento operoso. Inoltre entro dieci giorni dal pagamento della prima rata dovrete depositare la quietanza presso l’Ufficio con cui avete parlato. Con la Legge di stabilità 2016 questa percentuale viene abbassata al 45%.
La riduzione delle sanzioni con l’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione da ridurre le sanzioni ad un terzo del minimo edittale o irrogato delle sanzioni e anche di quelle penali fino a un terzo e la non applicazione delle pene accessorie se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costituenti reato vengono estinti. Nella stessa riduzione sono anche compresi i contributi previdenziali e assistenziali che sono correlati agli imponibili tributari accettati e condivisi nell’accertamento con adesione.
Attenzione
Attenzione ad accettarlo subito perché ciò che vpi accetterete sarà preso anche come elemento di prova di futuri o anche si accertamento su altri tributi ai quali poi difficilmente voi potrete opporvi ossia ripensarci. Per cui se vi accertano sull’imposta di registro per la vendita di un negozio riconfigurando il valore di cessione del attenzione perchè dopo un pò potrebbero farvi un accertamento anche ai fini Irpef, Ires o Iva basandosi sul precedentemente accertamento con adesione.
Prescrizione dell’atto di accertamento
Vi ricordo l’articolo dedicato proprio alla prescrizione dell’accertamento con adesione in quanto potrete essere stati i destinatari di atti che si sono prescritti per cui non c’è neanche bisogno di passare per un accertamento con adesione ma è sufficiente farsi sgravare l’atto dall’ufficio. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla prescrizione delle cartelle di pagamento. Qui troverete la tabella con i termini entro cui l’agenzia delle entrate può notificarvi il ruolo emesso dall’ente impositore pena la nullità dello stesso da far valere in sede giudiziaria.
Convenienza a presentare ricorso
Se l’atto non è prescritto vale comunque la pena fare un’analisi sulla convenienza a presentare ricorso tributario prende come base l’analisi dell’atto, valutandone vizi formali, procedimentali o sostanziali dell’atto che potrebbero indurvi appunto a chiedere l’accertamento con adesione o anche lo sgravio totale.
Rateizzazione avviso bonario
Potete leggere la nuova rateizzazione dell’avviso bonario o comunicazione di irregolarità in cui troverete che potrebbero modificare il numero di rate con cui dilazionare il versamento richiesto, sempre che sia dovuto.
Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione
Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento di Equitalia.
Novità 2020
I pagamenti relativi ad accertamenti con adesione sono stati rinviati al 30 settembre 2020 sempre che avevano data di scadenza dal 9 marzo fino alla data di entrata in vigore del Decreto legge attesa questa settimana. La componente residua potrà essere versata in un’unica soluzione o in 5 rate di pari importo. La stessa previsione normativa vale nel caso di avvisi bonari, istanze di conciliazione, rettifica o liquidazione e recupero di crediti d’imposta. La proroga al 30 settembre riguarda i termini di versamento degli atti deflattivi del contenzioso che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016
Con la Legge di stabilità introdotte alcune importanti modifiche che mentre tutti nel caso di richiesta di rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento colazione quella che era inizialmente la sanzione del 30% che doveva essere raddoppiata in caso il mancato versamento delle rate successive alla prima scende dal 60% al 45%.
Inoltre viene introdotto il criterio del lieve inadempimento secondo cui abbiate versato parzialmente una rata per una somma non inferiore al 3% del dovuto non decadrete dalla rateizzazione e lo stesso anche nel caso in cui le somme siano inferiori a 10 mila euro ma potrete ravvedervi. Lo stesso vale nel caso anche delle somme dovute a seguito di controllo automatici o formali.
Ritardato pagamento della data dopo il primo gennaio 2016: viene prevista la possibilità di non decadere dal beneficio della rateizzazione se il ritardo del pagamento della rata non si protrae per oltre sette giorni rispetto alla scadenza naturale della rata.
Nuovo Ravvedimento operoso: come funziona
A tal proposito vi segnalo comunque l’articolo dedicato al calcolo del nuovo ravvedimento operoso a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016
Errore del commercialista, CAF o fiscalista
Altra ipotesi potrebbe essere quella di una cartella notificata per un errore…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi
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Vi segnalo alcuni articoli correlati che potrebbero interessarvi come per esempio quello sulle sanzioni penali da reati fiscali
Guida Comunicazione Irregolarità Agenzia delle Entrate come funzionano
Sono andato in pensione il 31 dicembre 2014. Nel mese di febbraio 2015 mi è stato liquidato il TFR e l’incentivo all’esodo. Da allora fino ad oggi 27 marzo 2021 non ho mai ricevuto alcuna comunicazione ne cartella dall’agenzia delle Entrate con richieste afferenti questo.
Qualche settimana fa sono riuscito finalmente ad entrare nel mio cassetto fiscale ed ho trovato una cartella inerente il TFR ed altro di cui sopra, Tale cartella anche nel sito risultava mai inviata la sottoscritto. L’ammontare indicato erta composto dell’ammontare in più rispetto a quanto pagato al feb 2015, aumentato di interessi mora ecc ed altri diritti. Ribadisco che non ho neanache ricevuto alcun avviso bonario con il quale, se ben ricordo, avrei pagato solo le tasse in più rispetto a quella calcolate dalla ditta con cui lavoravo.
Che cosa mi consigliate di fare?
Cordiali saluti
Qualora il confronto con il funzionario non determini alcuna riduzione, sarà sempre possibile pagare le sanzioni nella misura di 1/3?
La nostra società a subito appropriazione indebita da studio commercialisti. Dopo la denuncia penale le sanzioni sono state sospese. Tra questi debiti i commercialisti si trattenevano anche un nostro assegno a saldo accertamento anno 2007. Per precisione a nostra insaputa dilazionavano in otto rate e le prime due venivano pagate da loro mentre le rimanenti sei andavano successivamente ad Equitalia. IN QUESTO DEBITO LE SANZIONI NOSTANTE LA DENUNCIA PENALE NON SONO STATE SOSPESE !! Non si capisce il motivo? La documentazione presentata all’ufficio entrate la situazione è chiara. SAPETE DARE UNA RISPOSTA ?? Ringraziando anticipatamente .Auguro che nessuno si trovi dopo anni di lavoro in situazione debitoria per colpa di truffaldini.
Si può farlo, lei però faccia il ravvedimento. Semmai faccia un passaggio in agenzia delle entrate.
Alla luce della estensioni temporale del Ravvedimento operoso l’Agenzia delle entrate può inviare lettere per il compliance per l’anno fiscale 2011 al contribuente? ??
Cordialita