Nuova Dichiarazione dei redditi Integrativa e Correttiva: errori nella compilazione 730 o Unico

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Dichiarazione Integrativa 730 o modello unicoSe avete commesso errori nella compilazione del modello Unico, vi spiego come presentare la nuova dichiarazione integrativa o correttiva e ridurre le sanzioni il più possibile, al fine di sanare la dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico. Insieme vedremo anche come effettuare le giuste correzioni per avere indietro un credito di imposta cercando di fornire così chiarimenti alle vostre domande e spunti di riflessione utili anche alla luce delle novità sovente introdotte, in ultima la legge di bilancio 2017.

Vedrete inoltre come possono cambiare i termini di presentazione della dichiarazione integrativa correttiva di errori a seconda del caso in cui il legislatore abbia concesso delle proroghe rispetto alle scadenze ordinarie.

Correzione 730 Precompilato

Prima di iniziare, se siete interessati alla correzione del 730 precompilato vi segnalo articolo ad hoc > Correzione del 730 Precompilato. Qui invece parliamo del possibile ritardo e delle azioni da intraprendere nel caso delle dichiarazioni dei redditi Modello Unico o Reddito PF le cui scadenze sono diverse da quelle del 730.

Esempi di Errori e cosa fare

L’errore più ricorrente è quello di indicare oneri, spese o costi deducibili maggiori di quelli consentiti e se alcuni forse lo fanno apposta altri invece intendono ravvedersi e si chiedono come si debba fare per pulire la situazione e correggere l’errore nel modello unico.
Altra tipologia di errore: questa volta al contrario è quello di non indicare le ritenute d’acconto subite durante il periodo di imposta, che ricordo vanno a scalare il reddito in toto, oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta.
In genere potete correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti l’errore, la violazione le minori imposte dichiarate o i maggiori costi dedotti. Anche se con la nuova legge di stabilità è da chiarire come si coniuga questo con il nuovo ravvedimento operoso senza limiti di tempo, ma questa è un’altra storia che potete approfondire nell’articolo sul ravvedimento.

I due problemi che devono essere risolti sono:

  1. Presentazione della dichiarazione integrativa o correttiva per evitare le sanzioni per infedele dichiarazione;
  2. Versamento delle minori imposte versate a giugno o a novembre con ravvedimento o richiesta di rimborso nel caso ne siano state versate più di quelle effettivamente dovute.

Fondamentale è il momento in cui vi accorgete dell’errore e provvedete a presentare la dichiarazione integrativa, in quanto possiamo avere diversi scenari che nel seguito si sottopongono ad analisi.

Correzioni nei termini di presentazione ed entro le scadenze per la trasmissione telematica

Se vi accorgete prima dei termini per la presentazione, pur avendo già presentato la dichiarazione, entro la scadenza ordinaria potete comunque presentare la nuova dichiarazione modello unico (o 730) indicando la casella nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”.

A questo punto il problema della presentazione è superato ma servirebbe poi capire se avete versato minori o maggiori imposte. Se dalla dichiarazione rettificativa emerge una maggiore imposta o un minor credito dovrete versare le imposte non versate con il nuovo ravvedimento operoso; se invece siete nei termini non dovrete versare alcun ravvedimento ma basta che versate l’integrazione delle imposte; magari presentando un’istanza in carta semplice in cui spiegherete che avete fatto il versamento in due tranche.

Se invece emerge un maggior credito o una minore imposta rispetto a quella che avevate calcolato e versato, potete richiedere il rimborso presentando un’istanza e indicandolo nella dichiarazione oppure indicarlo ma portarlo in compensazione nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Correzioni nei termini di presentazione dopo le scadenze per la trasmissione telematica

Se siete andati oltre ed avete mancato la scadenza, dovrete invece sempre presentare una nuova dichiarazione ma ma in questo caso si chiamerà Dichiarazione integrativa  a favore ovvero a sfavore del contribuente a seconda che sia in una delle due situazioni viste sopra, ossia dovete versare altre imposte ad integrazione oppure dovete avere a rimborso quelle versate in eccesso.

I termini di presentazione della dichiarazione integrativa sono di 90 giorni, novanta dal termine di scadenza. Per il 730 tale termine coincide con il 25 ottobre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione (esempio dichiarazione sui redditi dell’anno 2016, avrete tempo fino al 25 ottobre del 2017 e così via).

Dichiarazione integrativa a sfavore

In una perfetta asimmetria di comportamento che non riscontro solamente in questo caso, mentre per presentare delle dichiarazioni dalle quali emergerebbe un maggior credito sono “cappato” (ossia ho un termine anche piuttosto breve entro dover procedere alla rettifica) nel caso di dichiarazioni da rettificare che includono un maggior credito il termine è molto più ampio.

Infatti avrete i seguenti casi:

  • Correttiva nei termini: in questo caso dovrete effettuare una integrativa in cui indicherete gli errori  che hanno determinato la maggiore imposta o il maggiore credito utilizzato rispetto a quello spettante per cui potrete presentare una nuova dichiarazione dei redditi entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ossia il 30 settembre, avendo cura anche in questo caso di barrare la casella “Dichiarazione integrativa a sfavore”. Dovrete conseguentemente effettuare il versamento anche delle sanzioni avvalendovi dell’istituto del ravvedimento operoso per l’applicazione delle sanzioni e degli interessi (che vedrete sono piuttosto bassi dalle tabelle allegate all’articolo).
  • Dichiarazione Integrativa breve: entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva ossia entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi versando sanzioni ed interessi sempre con il ravvedimento operoso (le cui percentuali varieranno).
  • Dichiarazione Integrativa Lunga: presentazione entro il termine di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del 730 questa volta con applicazione che possono arrivare anche al 30% oltre gli interessi da calcolare sul tributo omesso.

Nel caso di dichiarazione integrativa a favore invece l’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. Potete anche cambiare idea e presentare una dichiarazione integrativa indicando invece che la richiesta di rimborso la volontà di utilizzare in compensazione il credito fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.

In sintesi possiamo dire che quando l’integrazione, la correzione o più semplicemente una i più rettifiche determinano un minor credito o un maggior debito a è necessario utilizzare Redditi Pf 2019. Questo vale per qualsiasi tassa o tributo contenuto, per cui parlo di IRPEF, addizionali regionali o comunali, imposte sostitutive come per esempio la cedolare sugli affitti.

Se non mi va/dimentico di presentare la dichiarazione Integrativa, cosa rischio?

Se amate il rischio (e ve lo sconsiglio) sappiate che solitamente, almeno su Roma o Milano, per sentito dire liquidano le dichiarazioni dopo oltre un anno e mezzo. Questo significa che le vostre dichiarazioni sono soggette a controlli automatici sulle
ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 oppure a seguito di controlli formali ex articolo 36-ter per esempio nel caso di onere dedotti che invece non erano detraibili.
Se non provvedete a presentare la dichiarazione integrativa comunque sappiate che sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di integrazione potranno essere calcolate sanzioni che vanno dal 100 per cento al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito.
Vi ricordo che i termini per i controlli da parte dell’agenzia delle entrate sono fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ossia entro la fine del 2019 potrete correggere l’Unico 2015 sui redditi 2014 che avete presentato a settembre scorso; termini che si raddoppiano se sono caratterizzati da comportamenti che abbiano rilevanza penale. Puoi approfondire l’argomento leggendo l’articolo basato sulla prescrizione delle cartelle di pagamento.

Se la dichiarazione dei redditi integrativa viene presentata entro la scadenza del 30 settembre 2019 dovremmo “flaggare” ossia ripresentare il modello corretto avendo cura di indicare nel frontespizio della dichiarazione “correttiva nei termini“. Se dall’integrazione emergerà un maggior importo a debito dovrete calcolare le maggiori imposte da versare da giugno a settembre con il ravvedimento operoso. Alla fine di questo articolo trovate il link per conoscere le modalità di calcolo.

Proroga Unico 2020 sui redditi 2019

Per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso per correggere errori nel calcolo delle imposte generate da tali dichiarazioni dovrete anche considerare eventuali  proroghe concesse dal legislatore sui termini di scadenza previsti per la trasmissione telematica. A titolo di esempio per la dichiarazione dei redditi 2020 il termine della dichiarazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Vediamo quali scadenze a seguito del Decreto Ristori Quater. Le dichiarazione dei redditi IRES e IRPEF e dell’IRAP possono beneficiare della proroga al 10 dicembre 2020. La proroga avrà effetti anche ai fini del calcolo di eventuali ravvedimenti operosi che dovranno tarare il computo dei giorni e delle sanzioni da queste nuove scadenze.

Possono beneficiare della proroga tutti i contribuenti indistintamente sia titolari di partita IVA e sia privati cittadini senza.

Questo implica anche che il calcolo del termine dei 90 giorni per coloro che si scordano di trasmettere la dichiarazione scatterà da tale data. Questo si traduce nel fatto che la dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa per quest’anno superato il termine del 10 marzo 2021, ossia 90 giorni dal 10 dicembre 2020.

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 ma valgono anche sulle sanzioni precedentemente irrogate

Con la Nuova Legge di stabilità 2016 tuttavia dal primo gennaio 2016 le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione  prevedranno una sanzione ordinaria dal 120 al 240 % con un minimo di 250 euro. Nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da 250 a 1.000 euro o il doppio nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Viene invece prevista la sanzione dal 60 al 120% nel caso in cui la dichiarazione omessa è trasmessa telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o controlli. Nel caso in cui la dichiarazione sia a credito si applicherà una sanzione da 150 a 500 euro da raddoppiare nel caso  di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Novità introdotte con la Legge di Stabilità 2015

In pratica cambiano  termini per la notifica di azioni accertamento fiscali relativi ai controlli come segue:

Articolo 44 comma 17 del Disegno di Legge Stabilità 2015
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:

  • a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • b) i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • c) i termini di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
  • d) i termini di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Novità dalla Legge di bilancio 2017 per l’IVA

Con il nuovo articolo 8, comma 6-bis del D.L. 193 2016 “le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare (…) non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni” ossia entro i termini di decadenza per l’accertamento, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Nel caso poi in cui presentiate la dichiarazione integrativa relativa ad un singolo tributo presente nella dichiarazione dei redditi trasmessa il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.

Periodo d’imposta Dichiarazione IVA Termine Accertamento o presentazione dichiarazione integrativa Termine in caso di Presentazione dichiarazione nulla/omessa  
2011 UNICO 2012 31/12/2016 31/12/2018  
2012 UNICO 2013 31/12/2017 31/12/2019  
2013 UNICO 2014 31/12/2018 31/12/2020  
2014 UNICO 2015 31/12/2019 31/12/2022  
2015 UNICO 2016 31/12/2020 31/12/2023  
2016 UNICO 2017 31/12/2022 31/12/2024 Modifica
2017 UNICO 2018 31/12/2023 31/12/2025  
2018 UNICO 2019 31/12/2024 31/12/2026  
2019 UNICO 2020 31/12/2025 31/12/2027  
2020 UNICO 2021 31/12/2026 31/12/2028  
2021 UNICO 2022 31/12/2027 31/12/2029  
2022 UNICO 2023 31/12/2028 31/12/2030  
2023 UNICO 2024 31/12/2029 31/12/2031  
2024 UNICO 2025 31/12/2030 31/12/2032  

A decorrere dal periodo di imposta 2016 e quindi da dichiarazione Iva 2017 la dichiarazione può essere integrata a favore (ovviamente anche a suo sfavore) del contribuente fino al 31 dicembre 2022.

Dichiarazione dei redditi 730 pre compilato sbagliato: cosa fare? 

Presentazione Istanza di rimborso per il maggior credito di imposta

Diverso il caso in cui siate a credito di imposta, per cui vi invito a leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla richiesta di accredito del conguaglio Irpef positivo in busta paga al proprio datore di lavoro: Come richiedere il rimborso Irpef al proprio datore di lavoro in busta paga

leggi anche a tal proposito: Rimborso crediti indicati nella dichiarazione dei redditi: come funziona la richiesta e quali i tempi previsti

Diverso il caso in cui non avete il datore di lavoro o busta paga a cui richiederlo e avete semplicemente un credito che emerge dalla vostra dichiarazione dei redditi. In questo caso potrete barrare l’apposita casella richiedendo il credito a rimborso o utilizzarlo in compensazione nelle dichiarazioni dei redditi successive. Se lo volete utilizzare subito consiglio l’utilizzo in compensazione in quanto il riaccredito di un rimborso ha dei tempi che non sono sempre preventivabili. Prima si parlava di anni, oggi la situazione è migliorata però.

Prescrizione nel caso di Accertamenti IVA

Dichiarazione Infedele: come rimediare

Ravvedimento Operoso e Dichiarazione Integrativa

Ravvedimento Operoso in casi di Dichiarazione Integrativa in ritardo: sanzioni ridotte della metà? I Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Guida al ravvedimento operoso: troverete tutto quello che c’è da sapere sul ravvedimento operoso con le applicazioni per tantissime fattispecie, il tutto gratuitamente.

9 Commenti

  1. salve, ho appena trasmesso l’unico 2022 e fatto il pagamento degli f24 di giugno/luglio e novembre in automatico inserendo l’iban sul sito dell agenzia delle entrate. quando stavo salvando il pdf del modello trasmesso mi sono accorta che il pc non ha modificato/salvato un valore che avevo inserito diversamente. Sto facendo l’unico correttivo nei termini, ma non ricordo dove devo andare a mettere gli importi appena versati, in modo che sia evidenziato il credito per la dichiarazione dell’anno prossimo. grazie

  2. Mmmm…ci si dovrebbe lavorare un pò sopra questa situazione però ci sono gli estremi per recuperare qualcosa. Però cieca al suo commercialista perchè da solo la vedo dura.

  3. Si, è una modalità per farle pagare meno imposte….certamente però chiederei al CAF di non farmi pagare almeno le tariffe per la redazione visto che si è sbagliato e anche eventuali rettifiche o comunicazioni da fare il prossimo anno

  4. Per fatture passive 2016 (8.000 Euro + IVA circa) non registrate perché dimenticate in un cassetto, è possibile presentare dichiarazioni integrative a favore IRPEF e IVA?
    E se si, andrei incontro a qualche sanzione derivante dalle mancate registrazioni nei termini delle suddette fatture, o la dichiarazione integrativa mi metterebbe al riparo anche da questo?
    Grazie

  5. Per errore li caf ha messo a carico nel 730 fatto da me a maggio mia moglie ho chiesto la rettifica ora a settembre e mi hanno fatto l’unico ed ora devo pagare 3 rate entro 31 ottobre per restituire dei soldi che a me l agenzia delle entrate( mio sostituto di imposta) mi darà a dicembre……….. È normale tutto cio?

  6. se relativa all’anno di imposta 2017 parliamo del 730 2018 e cosi via per gli anni successivi

  7. Buongiorno,
    per una dichiarazione integrativa redditi 2017 va compilata sul modello 2017 o 2018?

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