Quando si prescrive l’accertamento fiscale
Il termine di prescrizione dell’azione di accertamento da parte del fisco è quello definito nell’articolo 25 del DPR n. 602 del 1973 e articolo 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, che rende nulla la pretesa notificata dall’agenzia delle entrate o anche da Equitalia per la notifica dell’avviso di accertamento, ovvero entro la scadenza perentoria del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui sono state indicate le spese sostenute. Per fare un esempio facile se partiamo dalla dichiarazione relativa all’anno 2010, presentata nel 2011 il termine decadenze sarà il 31 dicembre 2015 e così via per ogni anno successivo.
Prescrizione dell’accertamento sulle detrazioni fiscali
Ho letto che l’agenzia delle entrate si approfitta delle rateizzazioni che caratterizzano questa agevolazione ritenendo in modo errato e anche come sancito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che il termine entro cui procedere all’accertamento tributario, nonostante formalmente scaduto, potrebbe essere esteso anche alle dichiarazioni dei redditi (730 o modello unico fa lo stesso) precedentemente trasmesse qualora queste abbiano dentro una delle rate oggetto di agevolazione fiscale. Fortunatamente, ma si è dovuti arrivare in giudizio per affermare questo principio, i Giudici hanno dato torto all’agenzia delle entrate per cui il termine di accertamento non affonda le proprie radici fino alla dichiarazione in cui avete indicato la prima rata ma si riferisce sempre alla dichiarazione in sè. Questo per dirvi che non potranno riprendervi a tassazione o accertarvi maggiori imposte su una dichiarazione del 2007 o 2008 per il solo fatto che questa dentro aveva una rata che vi siete detratti perchè quella dichiarazione e l’accertamento su quella dichiarazione è ormai prescritto. In questi casi si parla di indebita estensione del termine di accertamento dell’agenzia e di legittimo affidamento a favore del contribuente che non può vedersi accertato dopo una vita dal fisco. Per questo esistono dei termini precisi per l’accertamento fiscale. Quello che fa rabbia è che chissà quanti invece avranno pagato all’arrivo del controllo formale per non aver fatto un passaggio con un commercialista che ne sapeva dell’argomento? Quanto avranno pagato prima di potersi appellare alle prime sentenze sull’argomento? Questa senza dubbio lascia l’amaro in bocca perchè rappresenta un grande problema del rapporto fisco contribuente. Quello di contrapporre gli interessi dell’ente impositore a quelli del contribuente e quello di valutare le performance di rendimento del personale dell’amministrazione finanziaria anche sul reddito imponibile accertato. Va da sé che si creano delle distorsioni e che poi a fine anno le indagini fanno emergere che una grande, sproporzionata percentuale di cartelle non sono dovute e sono oggetto di sgravi. Leggi anche Termini di prescrizione delle cartelle di pagamento o cartelle esattorialiPrincipali errori del contribuente e difese
Omissione del bonifico parlante
Molti di voi non sanno, o altri non hanno o non usano abitualmente l’home banking, e potrebbe capitare che per negligenza o dimenticanza non abbiate indicato al momento del pagamento che il bonifico è destinato alla domanda di detrazioni fiscali edilizie o per il risparmio energetico… Come più volte ho consigliato se siete nello stesso anno di imposta chiedete alla controparte di ribonificarvi l’importo o procedete voi a prendere accordi con il fornitore e effettuare il bonifico correttamente onde evitare di dover spiegare al fisco a distanza di anni l’errore. Se avete scavalcato l’anno di imposta mi viene in mente che potreste cercare di capire se vi conviene posticipare l’anno di fruizione della detrazione fiscale, sempre rifacendo un nuovo bonifico e chiedendo lo storno del precedente ma per fare questo dovrebbe essere accondiscendente il fornitore che naturalmente vorrà vedersi pagato fin da subito. Ma questa è un’idea del momento… per cui sarebbe necessario verificarla in modo più approfondito.
Errata indicazione nel bonifico della tipologia di agevolazione fiscale
L’errata indicazione della tipologia di spesa non può essere addotto come motivo per riprendervi a tassazione le somme detratte in dichiarazione dei redditi (sia che si tratti di 730 o di modello Unico naturalmente) se poi in dichiarazione dei redditi vi siete comportati correttamente. Al più dovrete spiegare al fisco che l’indicazione del bonifico era sbagliata ma che il comportamento adottato in dichiarazione, sulla base anche delle evidenze documentali che presenterete, rispetto alla tipologia di spese sostenute, era corretto e non avete fruito di una indebita detrazione di imposta. Nel caso di bonus mobili e arredi invece sarà possibile effettuare il pagamento anche con carta di credito.
Inserimento di spese non ammissibili alla detrazione fiscale
Vi anche il caso in cui alcuni contribuenti inseriscono anche spese che ne sono fuori. Un esempio tipico può essere il parquet di casa che, non so per quale motivo viene considerato come un rivestimento per cui non indispensabile e pertanto non eligible per la detrazione fiscale. Per approfondire questo argomento potete però fare riferimento all’articolo dedicato alle spese di ristrutturazione edilizie ammesse alla detrazione fiscale sia per il risparmio energetico, sia per la messa in sicurezza degli edifici.
In questo casi purtroppo i margini di impugnare l’accertamento fiscale non sono molti nel senso che se avete una fattura in cui il funziona rio dell’agenzia trova che vi siete detratti spese non ammissibili o dimostrate il contrario con fatture oppure dovrete pagare (sempre che non sia prescritta la cartella).
Superamento del limite di spesa
Talvolta capita che si superare il limite di spesa che vie siete detratti e che nel corso degli anni è cambiata più volte. Nel caso delle spese di ristrutturazione parliamo oggi di un limite di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare e non per anno di imposta come alcuni pensano (non pochi di voi) e neanche per singola perdona fisica (come pochi di voi ritengono). Tale limite era pari a 48 mila euro quando la detrazione fiscale era solo del 36%.
Per il risparmio energetico invece i tetti massimi di spesa sono diversi:
DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
|
|
Tipo di intervento
|
Detrazione massima
|
riqualificazione energetica di edifici esistenti
|
100.000 euro
|
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti)
|
60.000 euro
|
installazione di pannelli solari
|
60.000 euro
|
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
|
30.000 euro
|
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016)
|
60.000 euro
|
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016)
|
30.000 euro
|
Sentenze a Sostegno
Corte costituzionale Sentenza n. 280 del 7 luglio 2005
CTR Lombardia n. 2597 del 2015
Ho scritto anche un nuovo articolo dedicato invece al caso particolare della Prescrizione accertamento agevolazioni prima casa in costruzione o ristrutturazione Quali sono i diritti del contribuente Quali sono i doveri del contribuente Termini prescrizione cartella di pagamento Statuto del Contribuente: download gratuitoLegge-del-27_07_2000-n.-212-
Ho un dubbio riguardante la detraibilità IRPEF sui lavori edili in casa.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate riporta un elenco di “principali tipi di interventi ammessi alla detrazione” a solo titolo esemplificativo, specificando che “In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.”
Due anni fa ho eseguito dei lavori edili in casa, facendo seguire il tutto ad un geometra specificando che intendevo ottenere la detrazione del 50%. Abbiamo fatto tutte le pratiche necessarie in Comune, ho pagato con bonifici e l’anno successivo ho portato copie della documentazione al commercialista per l’inserimento nella dichiarazione dei redditi e da lì ho iniziato a ricevere i rimborsi IRPEF.
Ora, siccome (a mio parere) l’elenco dei lavori ammessi è generico e non esaustivo, mi chiedo: a chi spetta il compito (e quindi anche la responsabilità in caso di errori) di stabilire con certezza se un determinato lavoro rientra o meno tra quelli ammessi alla detrazione IRPEF?
Su chi posso rivalermi in caso mi venisse contestato un lavoro (ormai compiuto) non rientrante tra quelli detraibili? Sul geometra che ha seguito i lavori? Sul Comune? Sul CAF che ha compilato la dichiarazione dei redditi?
L’Agenzia Entrate controlla solo difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti o verifica anche la natura tecnica degli interventi per appurare se rientrano in detrazione?
Ringrazio e porgo
cordiali saluti