Aggiornato il 28 Aprile 2023
Ci siamo occupati del profilo sanzionatorio connesso alla mancata emissione dello scontrino o della fattura e della ricevuta ma non ancora del ravvedimento operoso che potremmo spontaneamente presentare per ridurre le sanzioni o le multe anche a seguito delle modifiche introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il ravvedimento operoso: come funziona e a cosa serve
Il Ravvedimento operoso ha come fine quello di regolarizzare volontariamente la posizione con il fisco a seguito di errori o omissioni come potrebbe essere il caso di una mancata emissione di una fattura o di uno scontrino o ricevuta fiscale per fare un esempio.
Per molte delle sanzioni previste è stata riconosciuta nel tempo la possibilità di regolarizzare la posizione anche dopo la constatazione da parte del’agenzia delle entrate con formalizzati in un processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 4/1929. Tuttavia non sempre è così e vediamo anche quando e perché.
La regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso avviene versando l’eventuale imposta omessa (che sarebbe l’Iva nel caso della mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale), una sanzione in misura ridotta e gli interessi legali.
Nel caso di mancata emissione dello scontrino fiscale la regolarizzazione dovrebbe avvenite, come nel caso di omessa emissione della fattura attraverso il pagamento di una sanzione pari a un quinto del minimo, a prescindere dal periodo intercorso tra la data della violazione e la data della formale constatazione.
Questo è quanto esplicitamente stabilito dall’articolo 13, comma 1, lett. b-quater del D.Lgs. n. 472/1997.
Tuttavia la possibilità di avvalersi del ravvedimento anche dopo la constatazione di un PVC – processo verbale di constatazione nel caso della mancata emissione dello scontrino viene meno.
Non è prevista infatti la possibilità di ravvedimento operoso infatti per le violazioni che consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali dopo il PVC.
Quanto valgono le sanzioni
Premesso che ci siamo occupati di un articolo scritto in modo più approfondito delle sanzioni legate alla mancata emissione dello scontrino i cui riferimenti ed il link lo trovate in calce a questo, sappiamo che in caso di mancata emissione dello scontrino o emissione in misura inferiore la sanzione è pari 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di 500 euro per operazione.
La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Il ravvedimento operoso per questa tipologia non può essere applicata una volta constatata la violazione ma può essere calcolato ed applicato fino al minuto prima che questo avvenga. La ratio del legislatore è naturalmente quella di evitare che la sanzione perda la sua efficacia dissuasiva.
Anche nel caso di omessa installazione dei registratori di cassa o di registratori di cassa la cui sanzione andrebbe da 250 a 2.000 euro così come previsto all’articolo 11, comma 5 del decreto n. 472 del 1997 non sarà possibile accedere alla misura agevolativa prevista dal ravvedimento operoso.
Comportamento ripetuto: reiterazione e recidività
Nel caso in cui la condotta fraudolenta del contribuente reiterata nel tempo non solo viene prevista come abbiamo visto dopo la quarta volta in 5 anni la sospensione dell’attività, ma assistiamo anche all’applicazione di una multa più salata accessoria.
La mancata certificazione dei corrispettivi nei termini suddetti è soggetta ad una specifica sanzione; ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 471/1997, la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.
La sanzione amministrativa inflitta dall’agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza nel precedente triennio la multa sopra prevede l’applicazione di una sanzione aumentata fino alla metà, come previsto dall’art. 7, terzo comma del D.Lgs. n. 472/1997.
Non parliamo più quindi di un minimo di 500 euro ma di 750 euro ed una sanzione che partirà dal 100%.
Calcolo ravvedimento operoso fino alla constatazione
Qualora tuttavia vi accorgeste dell’errore e foste in buona fede potete rimediare e vediamo in che modo farlo.
L’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997 in cui trovate l’intera disciplina del ravvedimento operoso troverete che la multa ordinaria in caso di emissione dello scontrino è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La misura delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso crescono in relazione all’aumentare della durata tra la scadenza ordinaria a quella in cui ci si ravvede. Nel seguito le percentuali delle scadenze previste a seconda del momento:
- la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla sua commissione;
- la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
Tabella Ravvedimento Operoso
Tipo | Termine | Sanzione | Sanzione 100% | Sanzione 150% |
Sprint | Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno | 0,2% per ogni giorno di ritardo | 0,20% | 0,20% |
Breve | Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza | 3% fisso (un decimo del 30%) | 33,33% | 50,00% |
Entro 90 giorni | Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza | 3,33% fisso (un nono del 30%) | 11,11% | 16,67% |
Lungo | Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 3,75 fisso (un ottavo del 30) | 12,50% | 18,75% |
Biennale | Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% fisso (un settimo del 30%) | 14,29% | 21,43% |
Ultrabiennale | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 5% fisso (un sesto del 30%) | 16,67% | 25,00% |
Calcolo della sanzione per mancata emissione dello scontrino fiscale
In questo caso la lettera b-quater) ci consente di ridurre la sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tuttavia l’oggetto della regolarizzazione potrà consistere solo nella regolarizzazione della dichiarazione infedele.
Le violazioni conseguenti la mancata emissione dello scontrino quindi potranno essere oggetto di ravvedimento e ridotte ma non potranno essere regolarizzate le mancate certificazioni dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o dell’annotazione del registro di cassa.
Riferimenti normativi
Legge di Stabilità 2015 art. 1, comma 637 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel seguito vi segnalo alcuni articoli utili di approfondimento sempre gratuiti correlati all’argomento affrontato oggi