Aggiornato il 4 Maggio 2023
Quali domande porsi per valutare come procedere nella richiesta di sgravio o nell’analisi del rischio di pignoramento di casa o dei macchinari o di azioni giudiziali da parte dell’ente della riscossione?
Seguono il quesito e e la risposta su un sollecito di pagamento di Equitalia, che deve rispettare alcune regole pena la nullità della richiesta e la possibilità di richiedere lo sgravio non solo mediante la presentazione di un ricorso tributario.
Domanda di un lettore
Volevo solo un po di informazioni e delucidazioni su un sollecito di pagamento di Equitalia, arrivato per posta , con classica busta PT, nemmeno raccomandata, di mia mamma.
Premetto mia mamma è dal 2006 invalida al 100 % ed in ospizio, con residenza appunto nello stesso, mi è arrivata per posta un sollecito di pagamento da parte di Equitalia Nord in data 02/08/2013 da enti creditori: Prefettura di Genova, e Regione Liguria, sembrerebbe per rispettivamente: prefettura Sanzione amministrativa amm d.l 507/99 anno 2005 e per art 17 legge 449/97 tassa automobilistica anno 2001.
Mi chiedevo se è possibile che arrivino dei solleciti, a dire il vero nemmeno piu controllabili, ( anche perche non miei – e di molto tempo fa) di cose cosi vecchie; 8 anni passati di una e addirittura di 12 anni indietro dell’altra, di una cifra abbastanza importante € 2400 e rotti. Quindi se è possibile fare degli accertamenti quindi fare eventualmente un ricorso , e chiedere l’annullamento e prescrizione del tutto. Io ringrazio anticipatamente per una cortese risposta, o consiglio ben accetto.
PS: se servisse per chiarire meglio la cosa, posso mandarvi scannerizzato il documento che attesta il tutto.
Risposta
Le posso rispondere dandole alcuni strumenti utili o quantomeno indirizzandola nell’iter che dorà seguire per cogliere analizzare la situazione e vedere se vi sono gli estremi per lo sgravio e per chiedere quinid l’annullamento in autotutela o mediante la presentazione di contenzioso tributario dinnanzi alla commissione tributaria provinciale di primo grado. Le posso quindi dire che a giudicare dalle date di omesso versamento dei tributi sono belli che prescritti per cui si faccia fare un estratto conto da Equitalia un estratto conto prima di tutto delle notifiche e pendenze tributarie e di eventuali altri atti interruttivi della decorso dei termini prescrizionali. A tal fine può leggere l’articolo dedicato alla prescrizione delle cartelle esattoriali o di pagamento in cui sono contenuti i termini entro cui non solo deve formarsi il ruolo ma anche i termini entro cui l’ente della riscossione deve procedere all’emissione della cartella di pagamento e che molti trascurano.
Qui si parla comunque di sollecito di pagamento che è solitamente successivo all’emissione della cartella di pagamento che è un vero e proprio atto amministrativo impugnabile e che non deve necessariamente essere spedito mediante posta raccomandata.
Deve esserci stato quindi (altrimenti Equitalia non può chiederle alcunchè) una notifica precedente mediante raccomandata A/R eseguita con tutte le formalità del caso e la cartella di pagamento non deve proesentare vizi di annullabilità.
Pagare o no la cartella o l’accertamento fiscale
Operativamente possiamo procedere facendosi fare una delega in carta semplice e con fotocopia fronte retro del documento valido di identità, da sua madre che spero sia ancora capace di intendere e di volere altrimenti se la faccia fare dal suo tutore giudiziale e si rechi ad equitalia, possibilmente accompagnato da un commercialista per vedere sempre se pagare le cartelle o presentare ricorso tributario.
Non possono puttroppo darle spiegazioni sulla natura del ruolo o sulle motivazioni. Se non ce l’hanno come potrebbe essere presenti ricorso alla commissione tributaria provinciale nei confronti del soggetto che ha emesso il ruolo (le informazione su come fare le trova nel retro della cartella di pagamento. Le consiglio però sempre di sentire preventivamente un avvocato o un commercialista).
Occhio al termine entro cui presentare ricorso scritto nella cartella, altrimenti ogni sua pretesa resterebbe nulla e si troverebbe di qui a poco a ricevere un ulteriore sollecito o il pignoramento di beni o altri provvedimenti tesi al recupero delle somme da lei non versate secondo quanto riportato nell’atto.
Chiarisco comunque che il sollecito di pagamento in sè è un atto impugnabile anche se su tale punto esistono indirizzi giurisprudenziali contrastanti di cui ve ne segnalo uno a favore dell’impugnabilità.
L’avviso contenente un sollecito di pagamento in relazione a cartelle esattoriali rimaste insolute è un atto impugnabile (Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 18642 – 30 ottobre 2012).
Potete scaricare qui un Esempio Format Ricorso Contenzioso Tributario
Importante: l’agenzia delle Entrate o altro ente impositore dovrebbero invitarvi al contradditorio
A seconda della tipologia di accertamento l’agenzia delle entrate può essere obbligata ad invitarvi al contraddittorio, ossia prima di irrogarvi provvedimenti sanzionatori esecutivi dovrebbe invitarvi a produrre documentazione e condividere le sue conclusioni alle quali voi potete produrre altre informazioni che possono portare l’agenzia delle entrate a rivedere parzialmente o anche in toto le sue posizioni. Un esempio è l’accertamento sintetico o redditometro.
Obbligatorio significa che, laddove l’agenzia delle entrate contravvenisse a tale obbligo l’accertamento potrebbe essere impugnato e reso annullabile dal Giudice.
A tal proposito vi invito a leggere l’articolo gratuito dove sono indicati i casi di invito al contraddittorio obbligatorio da parte per il fisco.
La domanda di un lettore credo possa essere un esempio per molti altri lettori, anche se vi consiglio comunque di leggere gli articoli correlati alla cartella di pagamento.
Nel 2005 – 2006 venivano notificate delle cartelle di pagamento per crediti previdenziali. Tale cartelle non furono impugnate. Nel 2012 equitalia notificava sollecito di pagamento tempestivamente impugnato. Le cartelle secondo me erano prescritte perchè con il sollecito di pagamento è stata interrotta la prescrizione ed è stata tempestivamente impugnata, cioè mi spiego meglio: dalla notifica della cartella esattoriale (2005) alla ricezione del sollecito di pagamento (2012) sono decorsi oltre i 5 anni. E’ GIUSTO CHE POSSO FAR VALERE LA PRESCRIZIONE? Ilsollecito di pagamento è atto interruttivo?
Il giudice di primo grado accoglieva invece l’opposizione dell’equitalia facendo valere la sent. Cass. sez. Lav. nr. 4338/14: secondo cui espone: se la cartella non viene opposta nei termini previsti, trova applicazione il termine prescizionale decennale di cui all’art. 2946.
Grazie tante, spero inun Vostro grande aiuto.