Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito potete compilare il facsimile o modello standard scaricando il file in word che trovate in calce all’articolo per la dichiarazione necessaria alla riduzione della base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.p.r. n. 600 del 1973 che disciplina proprio l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari e broker.
Nel caso di agenti, intermediari e broker mandatari o rappresentanti l’applicazione della ritenuta è applicata nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile della provvigione incassata e deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di incasso da parte del committente. In pratica equivale ad applicare l’11,5% sul totale della provvigione incassata.
L’agente ha poi la facoltà (e non l’obbligo) di trasmettere la dichiarazione per applicare il 23% solo sul 20% dell’imponibile. Per farlo deve rispettare un requisito relativo alla composizione della propria struttura.
Il requisiti consiste nell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione
Scadenza trasmissione dichiarazione o comunicazione
Per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto ridotta l’intermediario dovrà trasmettere ai propri la dichiarazione entro il 31 dicembre per poter vedersi applicare le ritenute in misura ridotta dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di variazioni nel requisito richiesto si dovrà comunicare al committente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento che fatto decadere l’intermediario delle variazioni.
Per variazioni si intendono anche la firma di un nuovo mandato o accordo con il committente o anche la revoca o conclusione del contratto.
Fonte normativa
Nel seguito potete prima di tutto vedere quale è il passaggio che consente di rendere la dichiarazione che trovate evidenziato in rosso
Articolo 25 bis
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 5
I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta e’ commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e’ commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e’ scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale e’ stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e’ scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui e’ stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e’ applicata a titolo d’imposta ed e’ commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sara’ valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Come inviare la dichiarazione
Basterà una semplice email, fax, raccomandata o PEC per trasmettere la dichiarazione sottoscritta
Fac simile Modello Dichiarazione riduzione ritenuta
Fac-simile richiesta di ritenute d’acconto in forma ridotta che può essere modificato a piacimento e scaricabile anche da file word
Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni
Agente/intermediario
(nome, cognome, indirizzo, CF, P.Iva, …)
Committente
Dati anagrafici _______________________
Il sottoscritto (intermediario) denominazione, Cf e partita Iva e sede legale ___________________________________ con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, stante l’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione __________.
Il sottoscritto chiede pertanto che, ai sensi dell’art. 25-bis Dpr 600/1973, la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l’intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d’anno che facciano decadere da tale beneficio.
Luogo e data _____________________ firma ________________________
Dichiarazione riduzione ritenuta d’acconto (File word)
Ritenute d’acconto per Agenti, Intermediari, Rappresentanti Broker
Chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Circolare del 30_12_2014 n. 31 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa