Indennità di cessazione mandato di Agenzia: calcolo tassazione e ritenute d’acconto

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mani contratto agenziaVediamo il calcolo della tassazione e le ritenute d’acconto in caso di pagamento di indennità di cessazione di rapporti di agenzia che sovente possono interessare i rapporti tra agenzie e società con cui hanno un mandato attivo per dare dei chiarimenti o anche semplici spunti per approfondire l’argomento.

Cos’è e quali sono le indennità di cessazione di rapporto

Sono somme corrisposte nella maggior parte dei casi a seguito di accorid consensuali dopo l’attivazione di un mandato tra agente di vendita e soggetto mandante che hanno ad oggetto la corresponsione di un’indennità non necessariamente definita in base aformule o a calcoli esatti ma che le parti stabiliscono pattiziamente ed in comune accordo per la risoluzione anticipata del mandato agenziale e che devono essere soggette a tassazione in capo al soggetto percettore e che saranno deducibili ai ini Ires per le società che le erogano.

Civilisticamente sono identificate dall’articolo 1751 del codice civile – Indennità in caso di cessazione del rapporto: ” All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto (leggasi è obbligato) a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Quando l’indennità non è dovuta

Vi sono casi in cui l’indennità non spetta all’agente e che vi consiglio di approfondire ancora prima di verificarne il trattamento fiscale. Nel seguito non è dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Quanto può valere l’indennità massima

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

Ipotesi di decadenza dall’indennità di agenzia

L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente e sarà riscuotibile dagli eredi a cui si applicheranno le medesime disposizioni tributarie (imposte e ritenute)

La tassazione dell’indennità

Il riferimento noramtivo è contenuto nell’articolo 17 del Tuir che identifica le fattispecie di reddito percepito che saranno soggette a tasszione separata. Vedremo poi anche quando si applicano le ritenute d’acconto al momento dell’erogazione. Quello che trovate scritto si applicherà indisitintamente alle seguenti fattispecie di indennità:

  • Indennità di cessazione di rapporti di agenzia
  • Indennità suppletiva di clientela
  • Indennità di mancato preavviso

La tassazione separata in capo all’agente

Per capire il meccanismo di calcolo potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla tassazione separata che viene applicato non solo alle indennità suplettivve nei rapporti di agenzia o nei casi di risoluzione consensuale e non di quelli di agenzia ma anche in molti altri casi.

Anche per le società di persone che rappresentano forse la stragrande maggiorazione delle configurazioni societarie nel caso di agenti o agenzie si applica la tassazione separata dei compensi o delle somme percepite in virtù del disposto dell’art. 6, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che ha modificato l’art. 16 (ora 17), comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986 e disciplinando che le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia sono assoggettate a tassazione separata direttamente in capo ai soci i quali riceveranno regolare quietanza di pagamento che servirà loro per la compilazione del modello Unico sia relativamente alle somme sia per le ritenute eventualmente subite.

In pratica si applicherà un’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente  nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell’indennità. Qualora in uno dei due anni precedenti non c’era reddito si applica solo quella di un anno mentre se non c’è stato per tutte e due si applica il primo scaglione di reddito irpef (23%).

Le ritenute d’acconto da applicare all’indennità del rapporto di agenzia

In estrema sintesi e senza perderete troppo tempo il soggetto che eroga somme a tale titolo dovrà applicare le ritenute d’acconto del 20% se il percettore agente è una persona fisica o una società di persone mentre se è una società di capitali non applicherà alcunechè perchè per queste ultime tale tipologia di reddito costituisce reddito di impresa ex articolo 25, comma 2 del DPR 600 del 1973. In pratica il soggetto mandante opera da sostituto d’imposta e all’atto del pagamento trattiene a titolo di acconto e non di imposta la ritenuta. Il percettore indicherà nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite e le ritenute effettuate. Il codice tributo da utilizzare al momento del pagamento delle ritenute è il 1040 e dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.

Potete proseguire l’argomento di approfondimento dedicato all’applicazione delle ritenute d’acconto dove troverete anche dei modelli per la compilazione.

Leggete anche la risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate n. 105 /E del 29 luglio 2005 dove trovate anche altre spiegazioni utili.

5 Commenti

  1. buongiorno
    le fatture elettroniche relative alle indennità di fine rapporto di agenzia (preavviso e suppletiva) cìquale NATURA OPERAZIONE devono riportare? solo N2 oppure è accettabile anche N4?

  2. Buongiorno.
    Avendo aderito al nuovo regime forfettario 2019, in occasione di emissione di ricevuta o fattura per l’incasso dell’indennità di clientela, devo fare applicare la ritenuta d’acconto oppure sono esonerato come in occasione delle fatture provvigioni. ?

    Grazie mille e a presto

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