L’agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 3 del 2009 con cui si chiarisce la procedura di immatricolazione delle auto, motoveicoli e rimorchi di provenienza estera, nuovi e usati. In principio il D.L. 262/2006, art. 1, comma 9, imponeva agli acquirenti residenti nella comunità europea di versare l’Iva relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato.
Potete scaricare gratis la circolare.
Successivamente, sono stati emanati in data 15/11/2007, e i commi 9, 10 e 11 hanno definito le modalità di immatricolazione delle auto motoveicoli, acquistati in ambito europeo: prima di entrare nel territorio italiano i veicoli saranno censiti previo verifica del pagamento dell’Iva con modello “F24 Iva auto UE”.
Inoltre l’agenzia definisce la procedura per il rilascio del codice antifalsificazione rilasciato dalla direzione generale per la Motorizzazione che permette l’esclusione dall’obbligo di versamento anticipato con “F24 Auto UE”, con un indubbio vantaggio fiscale e finanziario dovuto al mancato anticipo delle somme da versare ai fini Iva.
Ricordiamo che per ottenere lo sgravio fiscale il codice antifalsificazione può essere rilasciato solo alle filiali delle case costruttrici estere che ricordiamo sono:
- le sedi secondarie di imprese estere che si identificano in Italia e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;
- le unità locali, identificate in Italia ed iscritte nel registro delle imprese, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
- le società identificate in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese e controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale ex art. 2359 del c.c.
Le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano richiesto detti codici hanno l’obbligo del versamento dell’Iva relativa alla prima cessione interna.
Comprare auto all’estero pertanto continua ad essere una fonte di approvvigionamento conveniente ma maggiormente ispirata a criteri di sicurezza: la leva fiscale costituita dall’anticipo dell’Iva è un deterrente a porre in essere meccanismi elusivi.
Ricordiamo che la circolare accorda un periodo di tempo fino al 30 giugno 2009 entro cui sarà accettata una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la presentazione della richiesta del codice e lo status di filiale di casa costruttrice estera, utilizzando i modelli allegati alla circolare.